Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRETTIVA 23 ottobre 2000
Direttiva per l'applicazione dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3090/2000.

Ai Presidenti:
della regione autonoma Valle
d'Aosta
della regione Piemonte
della regione Lombardia
della regione Liguria
della regione Emilia-Romagna
della regione Veneto

La disposizione di cui all'art. 3, dell'ordinanza n. 3090/2000 attribuisce al Dipartimento della protezione civile il compito di emanare direttive per assicurare criteri omogenei nell'erogazione di contributi per:
1) l'autonoma sistemazione;
2) il rientro nelle abitazioni;
3) la ripresa delle attivita' produttive.
Nello specificare di seguito criteri e modalita' per l'erogazione del beneficio si segnala la necessita' di una rigorosa individuazione dei soggetti destinatari del contributo.
Le presenti disposizioni valgono anche per la regione Veneto, che sara' ricompresa in un'ordinanza di prossima emanazione. 1. Contributo per l'autonoma sistemazione.
a) Il contributo spetta ai nuclei familiari che alla data del 13 ottobre 2000 abitavano in modo stabile e continuativo in alloggi che sono stati evacuati perche' distrutti o dichiarati inagibili, totalmente o parzialmente, con ordinanza sindacale di sgombero a seguito degli eventi alluvionali.
La misura massima di L. 600.000 mensili e' concessa a favore di nuclei familiari composti da un minimo di quattro persone. Nell'ipotesi di un nucleo familiare composto da meno di quattro unita', la misura e' stabilita in L. 150.000 a persona, assicurando, comunque a favore di un singolo soggetto la somma di L. 200.000. I contributi, da erogare mensilmente, spettano ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e che hanno trovato una autonoma sistemazione abitativa anche a titolo non oneroso.
b) Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato A, devono essere presentate al sindaco del comune di residenza.
c) Il sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al presidente della regione competente per territorio, e provvede altresi', all'erogazione dei medesimi entro dieci giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi. La regione provvede a trasferire immediatamente ai comuni le risorse necessarie. 2. Contributi per il rapido rientro nelle unita' abitative danneggiate.
a) Al fine di consentire un rapido rientro dei residenti nelle abitazioni danneggiate dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e' concesso un contributo massimo di lire quaranta milioni per unita' abitativa. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sara' detratto il contributo erogato.
Il contributo spetta ai proprietari, comproprietari, o usufruttuari delle abitazioni o a soggetti da questi delegati.
Una quota non superiore al 30% del contributo massimo puo' essere concessa per l'acquisto o ripristino di beni mobili di prima necessita'. In tal caso il contributo e' concesso al soggetto che ha effettivamente subito il danno, compresi gli affittuari.
Per i beni mobili registrati e' concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalla fattura di riparazione o, in caso di rottamazione dichiarata a mezzo di autocertificazione, a quello del valore desunto dai listini correnti e comunque nel limite massimo di lire dieci milioni.
Sono ammesse a contributo tutte le spese documentabili mediante fatture. I lavori devono comunque riguardare solo il ripristino delle strutture esistenti e direttamente funzionali al rientro.
Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori a lire venti milioni, da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonche' con documenti giustificativi per oneri connessi.
Per contributi fino a lire otto milioni e' sufficiente l'autocertificazione.
b) Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato B, devono essere presentate al sindaco del comune di residenza.
c) Il sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al presidente della regione competente per territorio, il quale in relazione alle disponibilita' finanziarie, provvede a trasferire al comune le risorse relative.
d) Il sindaco provvede alla liquidazione immediata di un acconto fino a lire dieci milioni per ciascun nucleo familiare fino a due persone, aumentato di lire un milione per ogni componente in piu', e comunque fino ad un massimo di lire quindici milioni, oltre all'intero contributo per i beni mobili registrati. Il sindaco provvedera' successivamente all'erogazione delle somme a saldo del contributo a rendicontazione completa delle spese effettivamente sostenute. La regione provvede a trasferire immediatamente ai comuni le risorse necessarie. 3. Contributi per la ripresa delle attivita' produttive.
a) Per favorire la ripresa delle attivita' produttive, compresi gli studi professionali, gravemente danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 e' concesso un contributo fino ad un massimo di lire sessanta milioni.
Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sara' detratto il contributo erogato.
b) Sono ammissibili tutte le spese, documentabili mediante fattura, riguardanti il ripristino delle strutture delle attrezzature e delle scorte andate perdute, comunque strettamente funzionali alla ripresa delle attivita'.
c) Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori a lire venti milioni, da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonche' con documenti giustificativi per oneri connessi.
d) Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato C, devono essere presentate al sindaco del comune ove ha sede l'attivita' produttiva.
e) Il sindaco provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al presidente della regione competente per territorio il quale in relazione alle disponibilita' finanziarie, provvede a trasferire al comune le risorse relative.
f) Il sindaco provvede all'immediata liquidazione di un acconto fino ad un massimo di trenta milioni di lire per soggetto richiedente; l'importo massimo dell'acconto e' concesso per danni superiori a settantacinque milioni di lire. La regione provvede a trasferire immediatamente ai comuni le risorse necessarie.
Per la liquidazione definitiva dei contributi superiori a lire trenta milioni, i soggetti privati interessati (cittadini, imprese), saranno tenuti a presentare una perizia asseverata sui danni subiti, che sara' ricompresa nelle spese ammissibili.
E' pertanto opportuno che la documentazione relativa ai danni, anche fotografica, venga da subito raccolta e custodita.
Roma, 23 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile
Bianco
 
Allegato A
----> vedere allegato da pag. 43 a pag. 44 della G.U. <----
 
Allegato B
----> vedere allegato da pag. 45 a pag. 46 della G.U. <----
 
Allegato A
----> vedere allegato da pag. 47 a pag. 48 della G.U. <----
 
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