Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario) |
COMUNE DI SAN PROSPERO |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000 |
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Il comune di San Prospero (Modena) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 18 gennaio 2000 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000: (Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di San Prospero, nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria 7 per mille; 2) aliquota ridotta del 5,3 per mille per: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli); c) pertinenza dell'abitazione principale (categoria catastale C/6 o C/7), nel numero di uno per ogni categoria catastale, anche se non appartenente allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 3) aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario; 4) aliquota ridotta del 4 per mille per l'anno d'imposta 2000, relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 1999 e per quelli ultimati nel 2000 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti; di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 2), in L. 200.000 come previsto dal comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996; di estendere l'aliquota ridotta del 5,3 per mille e la detrazione di L. 200.000, previste per l'abitazione principale alle seguenti tipologie di immobili: a) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso; b) pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. |
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