Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI COTIGNOLA
COMUNICATO
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Cotignola (Ravenna) ha adottato il 20 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
di adottare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. in relazione alle tipologie di immobili nelle misure seguenti:
aliquota: A) 4 per mille, in riferimento a proprietari che eseguono:
1) interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili;
2) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico - localizzati nei centri storici;
3) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
4) interventi volti all'utilizzazione dei sottotetti.
Tale aliquota e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi di cui sopra dalla data di inizio lavori e per la durata di tre anni.
Di cio' dovra' darsi comunicazione all'ufficio tributi del comune indicando gli estremi della concessione edilizia;
aliquota: B) 5,5 per mille, in riferimento a:
1) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario, oppure dal titolare dei diritti reale di usufrutto, uso, abitazione o superficie. Sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;
2) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano al 31 dicembre 1999 o acquisiscano nel corso dell'anno 2000 la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
3) abitazione (comprese le sue pertinenze C/6 e C/7) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado, che la occupano quale abitazione principale;
aliquota: C) 7 per mille, in riferimento a:
1) unita' immobiliari adibite ad alloggio se non locate e/o non occupate stabilmente, ovvero in generale tenute a disposizione; sono compresi i fabbricati classificati nella categoria catastale "A" (con esclusione della categoria "A/10") e nelle categorie "C/6" e "C/7" che ne siano pertinenze;
ordinaria: D) 6 per mille, in riferimento a:
1) rimanenti tipologie di fabbricati assoggettati all'imposta - ivi compresi i fabbricati appartenenti alla categoria catastale "A/10";
2) aree fabbricabili;
3) terreni agricoli.
di fissare per l'anno 2000 la detrazione per l'abitazione principale nelle misure seguenti:
a) detrazione di L. 200.000 per tutte le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, cosi' come specificato all'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano nelle situazioni indicate alla lettera b);
b) detrazione di L. 500.000 per le unita' immobiliari i cui soggetti passivi si trovano in condizioni di particolare disagio economico o sociale secondo le sotto indicate "particolari situazione di carattere sociale";
di considerare per l'anno 2000 le seguenti situazione di carattere sociale:
A) Famiglie con due o piu' figli:
nucleo famigliare con due o piu' figli a carico in eta' non superiore a ventisei anni.
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a lire 16.000.000 pro-capite.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'.
B)Famiglie di pensionati:
soggetto passivo di eta' non inferiore a sessantacinque anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone una di eta' non inferiore a sessantacinque anni e l'altra di eta' non inferiore ai cinquantacinque anni;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare composto da due persone, reddito familiare annuo complessivo di L. 32.000.000.
La maggiore detrazione spetta in ogni caso ad entrambi i componenti del nucleo familiare predetto che siano nella posizione reddituale indicata, in ragione del 50% ciascuno quando siano comproprietari o contitolari di altro diritto sull'unita' abitativa.
C) Famiglie con portatori di handicap:
soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con invalidita' non inferiore al 75%, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente e' portatore di handicap con invalidita' non inferiore al 75%;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 16.000.000 maggiorato di L. 16.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo famigliare.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' a contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'.
D) Famiglie di giovani coppie:
nucleo famigliare con anzianita' di formazione non superiore a quattro anni alla data del 1 gennaio 2000 con condizione che almeno uno dei componenti la coppia non abbia superato il trentesimo anno di eta';
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 16.000.000 pro-capite.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'.
E) Famiglie numerose:
soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare composto da un minimo di cinque componenti;
proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale ai fini I.C.I., se' stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare, unicamente dell `unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
reddito familiare complessivo imponibile non superiore a L. 14.000.000 pro-capite.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i piu' soggetti che vi risiedono in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto di godimento sulla medesima unita'.
F) Famiglie assistite:
soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento ai fini I.C.I., su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);
avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Cotignola, all'assistenza economica e sociale alla data dell'1 gennaio 2000.
La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare; nel caso di piu' contribuenti dimoranti nell'unita' abitativa, la maggiore detrazione spetta unicamente al soggetto passivo che si trovi nella particolare situazione di cui sopra, per la parte di essa che risulta dall'applicazione del criterio indicato all'art. 8 - comma II - del decreto legislativo n. 504/1992 come meglio illustrato al punto e) della circolare del Ministero delle finanze n. 11/93.
di determinare le seguenti modalita' al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione pari a L. 500.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente:
a) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2000;
b) i componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (garage, posto macchina, cantina, ecc. ...) ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
c) sono comunque esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate in categoria A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli e palazzi);
d) i limiti di reddito di cui alle particolari situazione di carattere sociale sopra individuate devono essere determinate con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (reddito imponibile I.R.P.E.F.) per l'anno 1999;
e) il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito familiare complessivo imponibile, riferito all'anno 1999, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2000;
f) la presente casistica non e' applicabile in caso di abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado che la occupano quale abitazione principale come previsto al punto f) dell'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
g) l'eventuale quota di maggiore detrazione per abitazione principale che non trovi capienza puo' essere utilizzata in detrazione dall'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale stessa;
h) ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potra' avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuti con l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilita', apposita autodichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di "particolare situazione di carattere sociale" in cui il soggetto si identifica. Detta autodichiarazione dovra' essere inoltrata all'ufficio tributi del comune di Cotignola entro e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. dell'anno di riferimento, con la possibilita', per l'ufficio, di richiedere atti e documenti qualora sia ritenuto necessario in sede di controllo;
i) in caso di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento sull'unita' abitativa da parte di piu' soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la sopra citata autodichiarazione dovra' essere prodotta da ciascun soggetto. In presenza di comproprieta' o contitolarita' di altro diritto reale di godimento tra coniugi l'autodichiarazione potra' essere presentata da uno solo di essi per entrambi;
(Omissis).
 
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