Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI ALFONSINE
COMUNICATO
Determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Alfonsine (Ravenna) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 28 febbraio 2000, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 2000 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
a)aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti b) e c) per i quali e' stabilita un'aliquota maggiorata;
b)aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:
immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze;
aree fabbricabili;
c)aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:
unita' immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze;
2) di determinare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
3) di determinare in L. 500.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:
famiglie di pensionati: nuclei familiari composti da pensionati o comunque da persone in condizioni non lavorative che includano almeno un pensionato di oltre 65 anni alla data 1 gennaio 2000 aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 16 milioni per il primo componente aumentato di lire 15 milioni per gli altri ulteriori componenti;
famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2000;
famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con attestato di invalidita' civile non inferiore al 75% aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 15 milioni pro-capite;
famiglie di giovani coppie: nuclei familiari formati da giovani coppie con o senza figli aventi i seguenti requisiti: essere coniugati o conviventi da non oltre 4 anni alla data del 1 gennaio 2000; reddito familiare complessivo imponibile I.RPE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.
famiglie a basso reddito: nuclei familiari non beneficiari della ulteriore detrazione, secondo quanto gia' previsto per i precedenti casi sociali, aventi i seguenti requisiti: reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F., riferito all'anno 1999, non superiore a lire 15 milioni pro-capite.
I componenti della famiglia di cui fa parte il richiedente non devono avere altre proprieta' inimobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).
I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di L. 500.000, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2000.
Il reddito di riferimento e' quello complessivo del nucleo familiare (cioe' di tutti i componenti) imponibile I.R.PE.F. 1999.
Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile I.R.PE.F. 1999, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1 gennaio 2000.
Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 500.000.
La richiesta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata al servizio tributi del comune di Alfonsine, oppure consegnata a mano al medesimo servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 2000.
I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2000, gia' tenere conto della detrazione richiesta.
L'elenco nominativo dei richiedenti la riduzione sara' pubblicato presso il servizio tributi del comune di Alfonsine.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
1) di determinare l'aliquota del 4 per mille per gli alloggi concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nonche' in base a quanto previsto dal capo V - art. 13 della legge n. 431/1998, relativamente alla nullita' delle pattuizioni contrarie alla legge;
2) di integrare con il presente atto la deliberazione di consiglio comunale n. 92 del 20 dicembre 1999 ad oggetto: "Determinazione aliquote I.C.I. e determinazione delle detrazioni dall'imposta per l'anno 2000";
3) di stabilire che l'aliquota ridotta del 4 per mille va applicata in relazione al periodo di locazione dell'alloggio nell'anno 2000 ed a condizione che venga esibita, al servizio tributi del comune di Alfonsine, entro il termine del pagamento del saldo I.C.I., copia del contratto regolarmente registrato per le nuove locazioni o copia del modello attestante la registrazione annuale per i contratti gia' in essere. La mancata presentazione della documentazione richiesta, comportera' la decadenza dal diritto di applicazione dell'aliquota agevolata;
4) di dare atto che a seguito di tale determinazione non viene compromesso l'equilibrio di bilancio.
 
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