IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-bis alla legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani e' stato abbondantemente superato senza che le autorita' regionali abbiano provveduto a redigere ed approvare i suddetti piani; Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994, la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania; Visto il decreto-legge del 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1975, n. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1975, n. 805; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1994, n. 760; Ritenuta l'opportunita' e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici e dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge; Ritenuto indispensabile e urgente procedere alla redazione approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare piu' efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico dell'ambito del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello; Vista la legge 8 luglio 1986 che, all'art. 6, richiede, il concerto con il Ministro dell'ambiente; Visto il precedente decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, con il quale era stato approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del Matese; Visto l'accordo di programma approvato con decreto del presidente della giunta regionale della Campania in data 18 novembre 1997, n. 22048 e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Campania n. 61 del 9 dicembre 1997 relativo all'ampliamento della zona V.I.R.I. del comune di Alife (Caserta); Considerato che il tribunale amministrativo regionale della Campania, I Sez., con sentenze depositate il 14 settembre 1999, ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 13 novembre 1996, rilevando, tra l'altro, che "e' mancata una compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali"; Visto che e' stata espletata una fase partecipativa in contraddittorio con le amministrazioni locali, come verbale del 21 dicembre 1999, che in tale fase il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha ricevuto proposte scritte di modifiche alla normativa del piano, che il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha provveduto alla stesura del piano tenendo conto delle proposte ritenute compatibili con la tutela paesistica; Visto che il comitato di settore per i beni archeologici nella seduta del 26 gennaio 2000 ha espresso parere favorevole; Visto che il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 marzo 2000 ha ritenuto inopportune le variazioni proposte; Sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che nella seduta del 7 marzo 2000 ha espresso parere contrario alle varianti al piano, concordando con il parere del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici; Rilevato che possono essere condivise le osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici riguardo ai punti: 1) non elevare il limite della pendenza delle coperture inclinate dal 35% al 45%, perche' si altererebbe uno dei caratteri dell'edilizia tradizionale; 2) non consentire l'ampliamento delle volumetrie esistenti dal 10% al 20% e l'ampliamento delle presistenti anche non rurali per l'adeguamento igienico sanitario dal 10% al 20% nelle zone P.I. del piano, perche' sono le zone paesisticamente piu' pregiate, mentre gli stessi ampliamenti sono consentibili in altre zone maggiormente antropizzate; 3) non ridurre le fasce di rispetto delle emergenze monumentali da 300 mt a 100 mt perche' si ridurrebbero la fruibilita' e il pregio paesaggistico di tali emergenze; Ritenuto che per altre osservazioni del comitato di settore per i beni ambientali e architettonici si puo' osservare che: a) per quanto riguarda l'attivita' estrattiva delle cave, il piano prevede la necessita' di sottoporre le zone di cava a progetto di restauro ambientale, nell'ambito del restauro puo' essere consentito il prelievo di materiale, il risultato sara' comunque un ambito paesaggisticamente migliore; b) per quanto riguarda l'elevazione dei limiti di altezza da 6,50 m a 7,50 m, l'elevazione e' di misura irrilevante e pertanto non ne sarebbe giustificato il divieto; c) per quanto riguarda le attrezzature turistico-alberghiere il piano prevede 5.000 mc di edilizia turistico-alberghiera in localita' Campomaiuri e Miralago e 10.000 mc in localita' Bocca della Selva, sono due zone circoscritte e la cubatura e' limitata in un'area molto vasta quale e' il Matese, si ritiene, quindi di non condividere quanto espresso nel parere del comitato di settore in quanto si tratta di cubature non eccessive e che pertanto non alterano negativamente il paesaggio e che comunque le stesse saranno puntualmente sottoposte al vaglio della soprintendenza per la loro approvazione; Rilevato che puo' essere condivisa l'osservazione del comitato di settore per i beni archeologici sulla definizione di interesse "paleontologico" e non "geopaleontologico" del sito di Pietraroja; Ritenuto di dover quindi procedere all'approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito massiccio del Matese, tenendo conto della compiuta valutazione dei risultati prodotti dalla fase partecipativa espletata in contraddittorio con le amministrazioni locali, nel rispetto delle decisioni del tribunale amministrativo regionale; Visto il decreto legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Decreta: E' approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del massiccio del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati al Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroja, S. Gregorio Matese e S. Lorenzello. Il piano e' composto da numero trentuno tavole fotografiche in scale 1:10.000 con la zonizzazione, di una relazione di un fascicolo di norme di attuazione. Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali - Roma; altra copia e' depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle province di Caserta e Benevento. Il presente decreto sara' inviato alla registrazione della Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 settembre 2000 Il Ministro per i beni e le attività culturali Melandri Il Ministro dell'ambiente Bordon Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2000 Registro n. 2 Beni e attivita' culturali, foglio n. 90 |