Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 3 ottobre 2000 |
Deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965 al divieto di detenere mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati nelle cantine e negli stabilimenti enologici nella campagna vitivinicola 2000-2001, nonche' relative disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo degli stabilimenti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2641/88 del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2048/89 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/93 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, gli articoli 17, 18 e 19; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/93; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed, in particolare, l'art. 55; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Considerato che e' opportuno individuare alcuni requisiti minimi per gli stabilimenti che detengono prodotti non consentiti e la cui sussistenza deve essere accertata preventivamente; Considerato che la detenzione di taluni prodotti vitivinicoli puo' avvenire a seguito dell'attivazione di un regime di vigilanza atto a prevenire le frodi; Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformita' alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; Ritenuto che e' opportuno consentire in deroga e per un periodo transitorio ai produttori richiedenti la possibilita' di destinare a diversa utilizzazione la produzione di mosti di uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale; Considerato che, a norma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' necessario prevedere un regime derogatorio per gli stabilimenti presso i quali si detengono mosti di uve non denaturati ottenuti da qualita' di uve provenienti da varieta' classificate come raccomandate e autorizzate per la produzione di vino aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol destinati alla produzione di succo di uva o succo di uva concentrato; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per cantina o cantine: la cantina o le cantine, lo stabilimento o gli stabilimenti enologici nonche' il locale o i locali annessi o intercomunicanti nei quali si detengono vini oppure mosti e vini nonche' mosti non denaturati aventi questi ultimi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol; b) per ufficio periferico: l'ufficio periferico del l'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali competente per l'unita' amministrativa in cui e' ubicata la cantina. |
| Art. 2. D e r o g a 1. In via sperimentale, per la campagna vitivinicola 2000-2001, nella cantina e' consentito detenere, in deroga all'art. 17, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol non denaturati, esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 3. |
| Art. 3. Condizioni alle quali e' consentita la deroga 1. La deroga di cui all'art. 2 e' autorizzata alla condizione che: a) i mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol: siano ottenuti direttamente e totalmente da uve provenienti dalle varieta' raccomandate e autorizzate di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 3800/81 introdotte e lavorate nella stessa cantina; abbiano i requisiti, oltre a quelli gia' previsti al precedente trattino, per la fabbricazione di succo d'uva, succo d'uva concentrato, mosto e mosto concentrato, e siano effettivamente trasferiti, entro cinque giorni dalla data del loro ottenimento, ad uno stabilimento separato, destinato per la elaborazione di detti prodotti; b) la detenzione nella cantina abbia luogo, fermo restando quanto stabilito dalla lettera a), entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui i mosti sono stati ottenuti; c) sia effettuata apposita dichiarazione preventiva da presentarsi all'ufficio periferico almeno sette giorni prima del giorno in cui ha inizio il periodo di cui alla lettera b); nella dichiarazione dovra' essere indicato: il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa; le generalita' del rappresentante legale; l'ubicazione della cantina in cui avverra' la detenzione e del numero che, nella denuncia effettuata ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1965, contraddistingue i recipienti fissi esclusivamente destinati a contenere i mosti con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol. 2. All'atto del ricevimento della dichiarazione l'ufficio periferico disporra' un accertamento, di cui verra' redatto apposito verbale, mirato a verificare l'idoneita' dei locali e delle attrezzature. 3. Qualora dall'accertamento emergano condizioni ostative alla detenzione la ditta interessata dovra' adottare prima dell'inizio della detenzione medesima ogni allestimento ovvero ogni altra prescrizione indicata dall'ufficio periferico e idonea al fine di evitare che i mosti aventi titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol siano impiegati nella preparazione dei vini. 4. Qualsiasi variazione tecnico-amministrativa relativa a quanto preventivamente dichiarato dovra' essere comunicato dalla ditta interessata al'ufficio periferico competente entro il terzo giorno lavorativo alla variazione stessa, allegando alla stessa la relativa documentazione giustificativa. 5. Al momento dell'introduzione delle uve nella cantina e dell'ottenimento dei mosti, i mosti che non raggiungono il titolo alcolometrico volumico naturale 8% vol debbono essere immediatamente immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella dichiarazione preventiva di cui al primo comma, lettera c). |
| Art. 4. Obblighi di documentazione e comunicazioni 1. Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2238/93, nella cantina ove si detengono mosti con un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol devono essere tenute sui regisri contabilita' separate ed in particolare devono essere annotati: a) i quantitativi di uve giornalmente trasformati in mosto; b) i quantitativi di mosti ottenuti; c) la massa volumica dei prodotti ottenuti; d) i quantitativi di sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve in mosti; e) la data delle operazioni di carico e scarico; f) gli estremi del documento di accompagnamento in uscita; g) la marcatura dei recipienti nei quali sono contenuti i mosti; h) il nome del destinatario del mosto e il luogo di destinazione. 2. Le iscrizioni nel registro di carico e scarico previste dal primo comma devono essere effettuate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello, dell'operazione. 3. All'ufficio periferico devono essere presentate o fatte pervenire, anche via telefax, con preavviso di almeno 72 ore, esclusi i giorni festivi: la comunicazione concernente la data presunta di prima introduzione delle uve raccolte nella campagna 2000-2001; la comunicazione concernente la data di spedizione dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol, il quantitativo che si intende spedire, il nome o la ragione sociale e del destitiatario ed il luogo di consegna. |
| Art. 5. Documenti per il trasporto 1. Il trasporto delle uve e dei mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol deve essere scortato dal documento di accompagnamento previsto dal regolamento CEE n. 2238/93 non applicandosi la deroga prevista dall'art. 4, punto 1, dello stesso regolamento CEE 2238/93. 2. Sul documento di accompagnamento, nella casella relativa alla designazione del prodotto, deve essere riportata la dicitura "mosto di uva destinato esclusivamente alla produzione" completata dalla sua destinazione a succo di uve o a succo di uve concentrato. Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio |
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