Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
DECRETO 18 aprile 2000, n. 309 |
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306; Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive modificazioni e integrazioni; Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalita' di costituzione; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Natura e sede dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' definite nel comma 2 dello stesso articolo. 2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 162 del 15 luglio 1986. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1987. - Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 1997. - L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente: "Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione, ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti; c) esprime il proprio parere sul programma generale di prevennone di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni; d) predispone il programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; e) verifica l'attuazione del programma generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; f) verifica i costi di recupero e smaltimento; g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati; i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'. 2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui: a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministro della sanita'; d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro; d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni. 3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica. 5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate. 5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.". - Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Composizione dell'Osservatorio 1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui: a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente; c) uno designato dal Ministero della sanita'; d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; e) uno designato dal Ministero del tesoro; f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma di attivita' lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilita' o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilita' e' adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato. 3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni. Per tutta la durata dell'incarico ad essi e' corrisposta una specifica indennita' annuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano avuto rapporti a causa della loro attivita' quali componenti dell'Osservatorio.
Note all'art. 2: - Il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse. - Il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Funzionamento dell'Osservatorio 1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata, il presidente puo' delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro. 2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonche' le modalita' di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attivita' dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica. Il codice etico, unitamente al presente regolamento, e' trasmesso alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di un rapporto con l'Osservatorio stesso. 3. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica di cui al successivo articolo 5, nonche' di esperti all'uopo incaricati. 4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui all'articolo 2. Il provvedimento di decadenza e' adottato secondo le modalita' e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 3: - L'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, e' il seguente: "Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini. 2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione. 3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'art. 46, comma 2, e dell'art. 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilita' disciplinare. 4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno. 5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione. 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura. 7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita' di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo".
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| Art. 4. Programmazione delle attivita' 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera il programma annuale di attivita' per l'anno seguente, corredato delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui e' attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attivita' svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.
Note all'art. 4: - Il testo del comma 5 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
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| Art. 5. Segreteria tecnica 1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico, giuridico-amministrativo e gestionale di una segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. 2. La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 e' composta da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Osservatorio, scelti tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, anche economici, o di societa' a partecipazione pubblica, che a tal fine sono collocati in posizione di comando presso l'Osservatorio stesso, o in analoga posizione prevista ai fini della messa a disposizione del personale dagli ordinamenti degli enti di appartenenza. 3. Nell'ambito di tale contingente di personale l'Osservatorio puo' avvalersi di personale estraneo alle tipologie di cui al precedente comma 2, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie e in misura comunque non superiore alle tre unita'. L'inserimento di tale personale nella segreteria tecnica avviene, previo concorso pubblico per titoli ed esami, mediante il conferimento di specifico incarico di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Alla formalizzazione dell'incarico nei modi previsti dalla normativa vigente provvede, previa formale delibera dell'Osservatorio e su autorizzazione del presidente, il dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2. 4. L'incarico di cui ai commi 2 e 3 e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi forma di attivita' lavorativa, economica e professionale nei settori di competenza dell'Osservatorio. I componenti della segreteria tecnica cosi' individuati sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione, valida ad ogni effetto di legge, che non sussistano situazioni di incompatibilita' o conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico nonche' a comunicare la sopravvenienza di eventuali analoghe situazioni entro i quindici giorni dal loro verificarsi. Il provvedimento di decadenza e' adottato secondo le modalita' e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 5. Il trattamento economico spettante ai membri della segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere, ivi incluse le spese relative al personale di amministrazioni non statali in posizione di comando di cui al comma 2, si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 7.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle premesse.
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| Art. 6. Supporto tecnico-scientifico 1. Per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio puo' avvalersi, nei limiti delle risorse all'uopo destinate nel programma di attivita' di cui al precedente articolo 4, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, competenti nelle materie sulle quali l'Osservatorio opera. 2. Per specifiche esigenze inerenti ad attivita' comprese nel programma di cui al precedente articolo 4, l'Osservatorio puo' inoltre procedere all'affidamento di incarichi a singoli esperti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attivita', assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 7. |
| Art. 7. Gestione delle risorse e copertura finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse previste dall'articolo 26, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione all'unita' previsionale di base a tal fine individuata. 2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate alle entrate ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sono autorizzate dal presidente e disposte nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 aprile 2000
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta
Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2000 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 355
Note all'art. 7: - Il testo dei commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle premesse.
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