Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 11 settembre 2000, n. 307
Regolamento concernente l'erogazione del contributo spese per abitazione spettante al personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed in particolare gli articoli 11, 22, 30 e 37;
Considerato che gli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 26 febbraio 1998, n. 62, hanno modificato a decorrere dal 1o gennaio 1999, rispettivamente, l'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e l'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti la concessione del contributo per spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991, recante il regolamento di esecuzione dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la concessione del contributo spese di abitazione al personale di ruolo in servizio all'estero;
Ritenuto di dover procedere alla adozione di un nuovo regolamento che stabilisca le modalita' per la concessione e la corresponsione del contributo nei due diversi casi in cui il canone comporti una spesa superiore al 21 per cento o al 30 per cento dell'indennita' personale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso all'adunanza del 26 giugno 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 033/14025 dell'11 luglio 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Applicabilita'
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle categorie di personale dello Stato destinato a prestare servizio all'estero contemplate nel decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. Ai dipendenti degli enti pubblici non economici individuati al capo II del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, le norme del presente regolamento sono estese secondo le modalita' stabilite dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, il solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, reca:
"Disciplina del trattamento economico per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a
norma dell'art. 1, commi da 138 a 142, della legge
23 dicembre 1996, n. 662".
Note alle premesse:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri".
- L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' il seguente:
"Art. 11. - 1. L'art. 178 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al
personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota
o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento
dell'indennita' personale spetta un contributo da parte
dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della
differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari
al 21 per cento dell'indennita' personale. Esso e' concesso
per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il
30 per cento della predetta indennita'. Nei casi in cui il
canone sia superiore al 30 per cento dell'indennita'
personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il
35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il
parere del consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui
ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo
delle due indennita'.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di
locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni
in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei
periodi in cui e' sospesa o diminuita l'indennita'
personale. Il regolamento, che potra' essere emanato con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, stabilisce le condizioni e le modalita' per la
concessione e per la corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato
immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula
dei contratti di locazione il pagamento anticipato del
canone per uno o piu' anni, l'amministrazione puo'
concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma
pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero
mediante trattenute mensili sull'indennita' di servizio ".
- L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' il seguente:
"Art. 22. - 1. Le disposizioni che modificano l'art.
178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero
dopo il 1o gennaio 1999. Per il personale che alla data
predetta gia' beneficia di un contributo spese per
abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalla precedente normativa finche' rimanga nella
stessa sede".
- L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' il seguente:
"Art. 30. - L'art. 662 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 662 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al
personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti
una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale
spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della
differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari
al 21 per cento dell'assegno personale. Esso e' concesso
per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il
30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il
canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno
personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il
35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il
parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli
affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui
ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo
dei due assegni.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di
locazione nel periodo compreso tra la assunzione di
funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni
stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei
periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto
riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e
la corresponsione del contributo, si applicano le
disposizioni dell'art. 279 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad
esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta
al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono
devolute le funzioni di cui all'art. 647, comma 2, e quelle
di cui all'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 ".
- L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' il seguente:
"Art. 37. - 1. Le disposizioni che modificano l'art.
662 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero
dopo il 1o gennaio 1999. Per il personale che alla data
predetta gia' beneficia di un contributo spese per
abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalla precedente normativa".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno
1975, n. 991, reca: "Regolamento di esecuzione dell'art.
178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sull'ordinamento del Ministero degli affari
esteri, per la concessione del contributo spese di
abilitazione al personale di ruolo in servizio all'estero".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il capo II del citato decreto legislativo n. 62/1998,
reca: "Disposizioni concernenti il personale dipendente da
enti pubblici non economici in servizio all'estero".
- L'art. 25 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' il seguente:
"Art. 25 (Provvidenze accessorie). - 1. I consigli di
amministrazione degli enti pubblici non economici possono,
nell'ambito delle proprie disponibilita', estendere al
proprio personale in servizio all'estero le
altre maggiorazioni, indennita' o rimborsi spese gia'
previste per il personale del Ministero degli affari
esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura
stabilita per il suddetto personale.
2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono
sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del Ministero
degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante".



 
Art. 2.
D o m a n d a
1. La concessione del contributo di cui agli articoli 11 e 30 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, e' disposta a domanda, con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri, previo parere di congruita' del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. In sede di domanda il dipendente dovra' altresi' precisare se intende richiedere l'elevazione del massimale per il computo del contributo dal 30 al 35% dell'indennita' personale ai sensi del comma 2, dell'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dell'ultimo capoverso del comma 2, dell'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Il richiedente dovra' altresi' specificare se si trova o meno nella condizione di coniugato con dipendente del Ministero degli affari esteri presso la stessa sede o in altra nella medesima citta'. Tale condizione comportera' il calcolo del contributo sulla base del cumulo delle due indennita' di servizio.



Note all'art. 2:
- L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 30 del citato decreto legislativo n. 62/1998,
e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo del comma 2, dell'art. 178, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, come
modificato dal citato decreto legislativo n. 62/1998, e' il
seguente:
"2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti
della differenza fra il canone di locazione e un ammontare
pari al 21 per cento dell'indennita' personale. Esso e'
concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per
cento ed il 30 per cento della predetta indennita'. Nei
casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento
dell'indennita' personale, e per la parte compresa tra il
30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere
concesso sentito il parere del consiglio di
amministrazione".
- Il testo del comma 2, dell'art. 662 del citato
decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dal citato
decreto legislativo n. 62/1998, e' il seguente:
"2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti
della differenza fra il canone di locazione e un ammontare
pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso e'
concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per
cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in
cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno
personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il
35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il
parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli
affari esteri".



 
Art. 3.
Parere di congruita'
1. Il parere di congruita' viene espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare sotto la propria responsabilita', avuto riguardo alle condizioni locali ed all'andamento del mercato immobiliare nonche' alle funzioni svolte dal richiedente, alle esigenze di rappresentanza ad esse collegate ed alla composizione del nucleo familiare.
2. Per il contributo ai consoli generali ed ai consoli titolari di ufficio, il parere di congruita' e' espresso dal capo della rappresentanza diplomatica; per i vice consoli titolari di ufficio, nonche' per gli agenti consolari, dal capo dell'ufficio consolare da cui dipendono o dal capo della rappresentanza diplomatica se dipendono direttamente da questa. Per quanto concerne il personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura, il parere di congruita' e' espresso dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare da cui dipende l'Istituto.
3. Qualora il parere di congruita' sia negativo, il capo di rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare trasmette al Ministero, insieme al parere, le deduzioni del richiedente. Sulla base di tali elementi, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione ove sia stata presentata domanda di cui al comma 2, dell'articolo 2, il Ministero decide sull'entita' del contributo.
 
Art. 4.
Documentazione
1. Alla domanda va allegato, in originale o copia conforme, il contratto di locazione ovvero un documento equipollente ritenuto valido dalla amministrazione, munito di traduzione in italiano possibilmente integrale o almeno delle clausole relative alla composizione dell'alloggio, alla sua superficie, al canone di locazione e ai termini di validita'.
 
Art. 5.
Decorrenza del contributo
1. Il contributo decorre dalla data di inizio del contratto di locazione, purche' non anteriore all'assunzione di funzioni.
2. In caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla data di inizio del contratto di locazione, il contributo decorre dal sessantesimo giorno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare. Fa fede il protocollo della sede.
 
Art. 6.
Variazione del canone
1. Ogni variazione nell'ammontare del canone di locazione o degli importi ad esso equiparati deve essere comunicata al Ministero con l'osservanza delle modalita' previste per la prima richiesta.
2. In caso di proroga delle medesime condizioni di canone o di riduzione di questo l'interessato provvede all'inoltro di apposita dichiarazione.
 
Art. 7.
Oneri accessori
1. Ai fini del calcolo del contributo spettante, il canone di locazione deve essere inteso al netto degli oneri accessori che eventualmente fossero inclusi nel canone complessivo, quali, ad esempio, le spese per consumi di acqua, gas, elettricita', telefono, riscaldamento, condizionamento e simili. Ai fini di cui sopra, fa fede, sotto la personale responsabilita' dell'interessato, il contratto di locazione. Saranno inoltre escluse dal calcolo del contributo le spese per il garage o il posto auto che non risulti pertinenza dell'alloggio, ma costituisca oggetto di contrattazione separata.
2. Sono considerati parte integrante del canone di locazione le spese di condominio e gli oneri fiscali non ammessi a rimborso, quali risultano dal consuntivo annuale.
 
Art. 8.
Alloggio in albergo o residence
1. Qualora per gravi difficolta' connesse con la situazione del mercato immobiliare nella sede di servizio il personale si trovi nella necessita' di dimorare in albergo, per "canone di locazione" si intendera' la spesa risultante dalla fattura per il pernottamento, escluse le eventuali spese aggiuntive per servizi, consumazioni e simili. Sono invece compresi gli eventuali oneri fiscali.
2. Il contributo avra' decorrenza dal trentunesimo giorno dall'assunzione delle funzioni e per un periodo non superiore ad un anno. Il suddetto termine potra' essere prorogato per un ulteriore periodo per eccezionali circostanze su parere motivato del capo della rappresentanza diplomatica o del titolare dell'ufficio consolare.
3. Il capo della rappresentanza o il titolare dell'ufficio consolare dovra' in ogni caso formulare un parere sulle circostanze che impongono il soggiorno temporaneo in albergo.
4. Laddove l'alloggio in residence sottenda un contratto e non dia luogo a fatturazione commerciale, esso sara' considerato come locazione d'appartamento.
 
Art. 9.
Pagamenti anticipati del canone
1. Per il pagamento di canoni anticipati, il capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare trasmette la richiesta del dipendente allegando una dichiarazione attestante la prassi costante del mercato locale di pretendere pagamenti anticipati del canone per uno o piu' anni. L'amministrazione potra' concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennita' personale.
 
Art. 10.
Cessazione del contributo
1. La concessione del contributo termina automaticamente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) cessazione di funzioni dalla sede;
b) scadenza naturale del contratto qualora non sia stata presentata la documentazione di rinnovo o proroga;
c) aumento dell'indennita' personale (per variazione del coefficiente di sede, della maggiorazione per rischio e disagio, della maggiorazione di famiglia, progressione di carriera, ecc.) che
riconduca il canone di locazione al di sotto della soglia di
diritto; d) diminuzione del canone di locazione al di sotto della soglia di diritto.
 
Art. 11.
V a l u t a
1. Il contributo e' corrisposto nella valuta di pagamento dell'indennita' di servizio.
2. Qualora il canone o l'importo equivalente venga pagato in valuta diversa, esso verra' ragguagliato all'importo corrispondente in lire al cambio stabilito dal decreto consolare previsto dagli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.



Note all'art. 11:
- L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200, che reca "Disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari", e' il seguente:
"Art. 92 (Tasso di ragguaglio). - Il tasso di
ragguaglio tra la valuta italiana e quella locale e'
fissato con decreto consolare.
Il decreto consolare e' emesso, all'inizio di ciascun
trimestre, dal capo dell'ufficio consolare. Esso e' valido
anche per tutti gli uffici dipendenti e ad essi e'
trasmesso in copia".
- L'art. 93 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e' il seguente:
"Art. 93 (Modalita' di fissazione del tasso di
ragguaglio). - Il decreto consolare stabilisce il rapporto
di ragguaglio sulla base della media dei cambi ufficiali
del trimestre precedente. Ove sussistano cambi plurimi o,
comunque, se la situazione locale lo richieda, il Ministero
degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro,
impartisce istruzioni circa i criteri di fissazione del
tasso di ragguaglio.
Nei casi di rapida svalutazione delle valute locali o
di fissazione di cambi ufficiali non corrispondenti al
reale valore internazionale delle valute stesse, nei quali
l'applicazione del rapporto di ragguaglio secondo i criteri
stabiliti al primo comma venga a tradursi in diritti
consolari eccessivamente elevati in rapporto alle
retribuzioni locali, il Ministro per gli affari esteri,
d'intesa con il Ministro per il tesoro, puo' autorizzare il
capo dell'ufficio consolare ad adottare un diverso e piu'
favorevole tasso di ragguaglio.
Al fine della fissazione del tasso di ragguaglio, ove
non sussistano quotazioni ufficiali dirette fra la valuta
italiana e quella locale, il Ministero degli affari esteri,
d'intesa con il Ministero del tesoro, determina la valuta
estera di riferimento.
Qualora durante il trimestre si verifichino
oscillazioni nel corso dei cambi, tali da determinare
variazioni nel tasso di ragguaglio superiori al 10%, il
capo dell'ufficio consolare emana nuovo decreto di
ragguaglio.
Copia del decreto consolare e' affisso nella sede
dell'ufficio che deve applicarlo, unitamente alla tariffa".



 
Art. 12.
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al personale che beneficia di un contributo secondo la previgente normativa nei limiti temporali ed alle condizioni previste dagli articoli 22 e 37 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62.
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1975, n. 991.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 11 settembre 2000
Ministro degli affari esteri
Dini

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 2 Esteri, foglio n. 239



Note all'art. 12:
- L'art. 22 del citato decreto legislativo n. 62/1998
e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 37 del citato decreto legislativo n. 62/1998
e' riportato nelle note alle premesse.



 
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