Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige". (Regolamento della Commissione CE n. 1107/96).

E' proposta la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto Adige", nel testo di seguito indicato:
all'art. 5, comma 1, anziche' "Lo speck dell'Alto Adige deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria ... ed un'umidita' tra 60 e75%.", leggi: "Lo speck dell'Alto Adige deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria ... ed un'umidita' tra 60 e 90%";
all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, anziche': "Il tempo di stagionatura varia in funzione del peso della coscia, come viene indicato nella tabella seguente:

|Tempi minimi di stagionatura (in | Peso della coscia (in kg)|settimane) | --------------------------------------------------------------------- oltre 3,7 kg |almeno 20 | --------------------------------------------------------------------- oltre 4,2 kg |almeno 22 | --------------------------------------------------------------------- oltre 4,7 kg |almeno 24" |

leggi: "Il tempo di stagionatura varia in funzione del peso della coscia, come viene indicato nella tabella seguente:

|Tempi minimi di stagionatura (in | Peso della coscia (in kg)|settimane) | --------------------------------------------------------------------- oltre 3,7 a < 4,3 kg |almeno 20 | ---------------------------------------------------------------------
da 4,3 a < 4,9 kg |almeno 22 | ---------------------------------------------------------------------
da 4,9 a < 5,5 kg |almeno 24 | ---------------------------------------------------------------------
da 5,5 a < 6,0 kg |almeno 26 | ---------------------------------------------------------------------
da 6,0 a < 6,5 kg |almeno 28 | ---------------------------------------------------------------------
da 6,5 a < 7,0 kg |almeno 30 | ---------------------------------------------------------------------
da 7,0 a < 7,5 kg |almeno 32" |

all'art. 6, comma 1, descrizione caratteristiche chimiche e chimico-fisiche, anziche': "rapporto acqua/proteine: max 2,1", leggi: "rapporto acqua/proteine: max 2,5".
 
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