Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 agosto 2000
Direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea. (Deliberazione n. 89/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti rappartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle dette politiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la propria delibera n. 141 del 6 agosto 1999, recante "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE" che ha devoluto al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le funzioni relative alla determinazione della quota nazionale pubblica degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nell'ambito delle direttive emanate dal CIPE;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, concernente l'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 129 del 5 giugno 2000;
Visti i regolamenti del consiglio delle Comunita' europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali;
Vista la decisione della Commissione C(1999) n. 1760 del 1o luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), fuori dalle regioni dell'obiettivo 1, per il periodo dal 2000 al 2006;
Considerata la necessita' di emanare direttive generali per la gestione del Fondo di rotazione, di cui alla citata legge n. 183/1987, attinenti al finanziamento della quota nazionale pubblica degli interventi che beneficiano di contributi comunitari;
Tenuto conto che il relativo schema di delibera e' stato valutato favorevolmente, nella seduta del 1o agosto 2000, dalla Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comu nitarie, istituita nell'ambito del CIPE ai sensi delle deliberazioni CIPE n. 63/1998 dell'8 luglio 1998 e n. 79/1998 del 5 agosto 1998;
Su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
I criteri di cofinanziamento della quota nazionale pubblica degli interventi che beneficiano del contributo dell'Unione europea sono i seguenti: A. Interventi cofinanziati dai fondi strutturali:
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) nelle regioni fuori obiettivo 1, fatto salvo il regime transitorio, di cui alla propria delibera 9 agosto 1999, previsto per la regione Molise:
per le misure a gestione regionale, il 70 per cento della quota nazionale pubblica prevista da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 citata in premessa, mentre la restante quota rimane a carico delle disponibilita' delle regioni e province autonome;
per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato, il 100 per cento della quota nazionale pubblica fa carico al predetto Fondo di rotazione. B. Interventi cofinanziati su altre linee del bilancio comunitario diverse dai fondi strutturali:
La quota di cofinanziamento statale viene assicurata dal Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, ovvero da specifiche autorizzazioni di spesa recate da leggi di settore.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 168
 
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