IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 112; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorche' assicurabili; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: grandinate dal 13 giugno 2000 al 15 luglio 2000 nelle province di Trieste ed Udine; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Trieste: grandinate del 15 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Duino Aurisina; Udine: grandinate del 13 giugno 2000, dell'8 luglio 2000, del 10 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Faedis, Fagagna, Martignacco, Moruzzo, Nimis, Rive d'Arcano, San Leonardo, San Vito di Fagagna; grandinate del 13 giugno 2000, dell'8 luglio 2000, del 10 luglio 2000 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Moruzzo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2000 Il Ministro: Pecoraro Scanio |