Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 28 marzo 2000 |
Modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL maturati e maturandi. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DELLE FINANZE e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale definisce modalita' e tempi di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL maturati e maturandi; Visto il medesimo art. 36 che prevede l'applicazione, in quanto compatibili, alla operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, delle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; Considerata l'esigenza di dare immediato avvio al-l'operazione, al fine di consentire l'emissione dei titoli e il relativo incasso da parte dell'INAIL, entro il corrente esercizio finanziario; Decreta: Art. 1. I crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite dall'art. 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INAIL, gia' maturati e quelli che matureranno, da stabilirsi ai sensi dell'art. 3, sono ceduti a titolo oneroso, in massa. |
| Art. 2. L'INAIL si avvale di uno o piu' consulenti finanziari, scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere con comprovata esperienza tecnico-economica, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e tenendo conto dell'urgenza del-l'operazione. |
| Art. 3. Le tipologie e il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo, le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo nonche' le caratteristiche dei titoli da emettersi i dei prestiti da contrarre ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e le modalita' di gestione della societa' cessionaria, sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. |
| Art. 4. L'emissione dei titoli a seguito dell'operazione di cartolarizzazione e il relativo incasso da parte dell'INAIL, deve aver luogo entro la data del 31 dicembre 2000. |
| Art. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sull'attuazione dell'operazione e degli altri adempimenti di cui al presente decreto, intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o di ritardo dell'istituto. A tale fine puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere, ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. |
| Art. 6. L'INAIL e il consulente di cui all'art. 2, informano tempestivamente il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dello svolgimento delle attivita' relative all'attuazione dell'intera operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2000
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmzione economica Amato Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2000 Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 304 |
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