Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 6 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996, con cui e' stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
Considerato che e' stata data attuazione al primo comma dell'art. 73 dello statuto;
Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta in data 15 giugno 2000, circa le modifiche statutarie relative all'art. 54 "Giunta di Ateneo";
Vista la delibera del senato accademico della seduta in data 18 luglio 2000, con la quale sono state approvate, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il senato stesso, le modifiche all'articolo sopra citato;
Vista la nota del dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio I del M.U.R.S.T. prot. n. 2732 del 2 ottobre 2000, con la quale e' stato comunicato che in relazione alle modifiche proposte non ci sono osservazioni da formulare;
Visto l'art. 83, comma 1, dello statuto;
Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 168/1989, il testo integrale dell'articolo dello statuto, indicato in premessa, come di seguito riportato.
(Le modifiche sono evidenziate in corsivo).
Art. 54.
Giunta di Ateneo
1. La giunta di ateneo e' l'organo collegiale che coadiuva il rettore nell'esercizio delle sue funzioni di proposta.
2. Il rettore puo' conferire ai membri della giunta, per la cura di particolari settori, deleghe individuali e collettive, fissando un termine eventualmente rinnovabile.
3. La giunta di ateneo e' composta da un minimo di cinque ad un massimo di dieci docenti nominati dal rettore, sentito il senato accademico. Il rettore puo' procedere alla sostituzione ed integrazione di tali docenti nel corso del mandato, sentito il senato accademico.
4. Il rettore designa tra i membri della giunta, che siano professori di ruolo di prima fascia, il pro-rettore che lo sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di cessazione anticipata dalla carica.
5. La giunta di ateneo dura in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata del rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo rettore.
6. I verbali delle riunioni della giunta sono trasmessi al senato accademico e al consiglio di amministrazione.
7. I membri della giunta partecipano alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione su invito del rettore o su richiesta degli organi stessi.
Le presenti modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Perugia, 6 ottobre 2000
Il rettore: Calzoni
 
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