IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della programmazione
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernenti il riordino di questo Ministero; Visto l'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire; Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante "Disposizioni urgenti nel settore sanitario"; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica; Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, che rendono disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988 - la somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2.000 e lire 1.500 miliardi per l'anno 2001; Visto l'articolo 4, lettera b) del Regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988; Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Toscana la quota di lire 963.208 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali lire 288.704 milioni gia' assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente "Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase - Programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450" e lire 332.664 milioni assegnati con decreto dirigenziale del Ministero della sanita' del 30 novembre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'accordo di programma; Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti; Vista la delibera di giunta regionale n. 328 del 30 settembre 1997 avente per oggetto "Programma decennale di cui alla D.C.R. 222/1990 e successive modifiche ed integrazioni in materia di investimenti sanitari ex art. 20, legge n. 67/1988, approvazione della seconda fase del programma"; Vista la delibera di giunta regionale n. 881 del 26 luglio 1999 avente per oggetto "Approvazione della seconda fase del programma di investimenti sanitari ex art. 20, legge n. 67/1988, azienda USL 9 di Grosseto - Settore ospedali - Rimodulazione programmi"; Visto l'accordo di programma quadro, concernente il completamento del piano di edilizia sanitaria della regione Toscana, sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e la giunta regione Toscana, approvato con deliberazione CIPE n. 29/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999; Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Toscana per un totale di lire 127.812 milioni pari a 66.009.389,19 e, di cui lire 28.392 milioni con nota prot. n. 105/38177701.01 del 31 dicembre 1999, lire 7.605 milioni con nota prot. n. 105/4651/01.14 del 16 febbraio 2000, lire 6.000 milioni con nota prot. n. 105/7108/01.15 del 7 marzo 2000 e lire 85.815 milioni con nota prot. n. 105/10796/01.15 del 28 marzo 2000; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di "nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici"; Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanita' e che la verifica degli investimenti sara' disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999; Decreta: A valere sulle autorizzazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed incrementate dall'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto per un importo totale di lire 127.812 milioni pari a e 66.009.389,19 (al netto della quota del 5% a carico della regione Toscana). Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA. Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sara' anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Toscana assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' del 10 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2000 Il dirigente generale: Dirindin Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000 Registro 2 Sanita', foglio n. 131 |