Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 agosto 2000, n. 302
Regolamento della scuola navale militare "Francesco Morosini".

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che nel dettare le disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, all'articolo 2, comma 1, lettera l), dispone la soppressione del collegio Francesco Morosini di Venezia ed il trasferimento delle relative attribuzioni alla scuola navale militare Francesco Morosini, da istituire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;
Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento delle scuole militari;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente "attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa";
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente "Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre
1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/21146/D.V.15 del 6 aprile 2000);

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione e scopo della scuola
1. E' istituita la scuola navale militare Francesco Morosini, ente non dipartimentale posto alle dipendenze dell'ispettore delle scuole, parificato ad un istituto d'istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attivita' ad essa connesse.
2. Presso la scuola si svolgono i programmi stabiliti per gli ultimi tre anni dei corsi di studio di durata quinquennale secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi effettuano addestramento di tipo militare, attivita' sportiva ed istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita' aeronavali e subacquee della Marina militare.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
concernente "Riforma strutturale delle Forze armate, a
norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della
legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il
testo dell'art. 2, comma 1, lettera l):
"2.1 Per le finalita' di cui all'art. 1, comma 1, del
presente decreto:
"a) - i) (omissis);
l) e' soppresso il collegio "Francesco Morosini" in
Venezia. Le relative attribuzioni sono trasferite alla
scuola navale militare "Francesco Morosini" che e'
istituita con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che
ne disciplina il relativo funzionamento nonche' i titoli di
merito per l'ammissione ai corsi normali dell'accademia
navale da attribuirsi agli allievi che abbiano concluso
senza demerito il ciclo di studi presso la scuola navale
militare".
- Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante
"Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti
nazionali", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 giugno 1923, n. 129;
- La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante
"Ordinamento della Marina militare", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1956, n. 950, riguardante "Ordinamento delle scuole
militari", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1956, n. 214;
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto
degli studenti della scuola secondaria, e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1998, n. 175;
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, recante "Regolamento di disciplina militare",
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
1986, n. 214;
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
"Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
Difesa" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 1997, n. 45;
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente "Legge
quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2000,
n. 44;
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" e' stata pubblicata nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.
17:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge,
i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".



 
Art. 2.
Comandante
1. Al comando della scuola e' preposto un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di vascello.
2. Il comandante svolge le funzioni di preside della scuola, sovrintende all'istruzione ed all'educazione degli allievi ed esercita l'alta direzione di tutte le attivita' della scuola.
3. Per quanto attiene alle attivita' didattiche il comandante, nelle sue funzioni di preside della scuola, risponde ai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione, secondo la normativa in vigore per gli istituti d'istruzione di secondo grado.
 
Art. 3.
Vice comandante
1. Un ufficiale superiore di grado non inferiore a capitano di fregata, con l'incarico di vice comandante, coadiuva il comandante nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
2. Il vice comandante ha alle dipendenze il direttore dei corsi ed i capi dei servizi di supporto, che costituiscono lo stato maggiore della scuola.
 
Art. 4.
Organizzazione interna
1. La scuola e' articolata nelle seguenti tre funzioni:
a) formazione, che provvede all'istruzione scolastica degli allievi ed all'educazione etica, militare, marinaresca e sportiva. Nel settore istruzione il docente vicario sostituisce il comandante in tutte le funzioni inerenti al settore; il settore educazione e' diretto dal direttore dei corsi allievi, che ha alle proprie dipendenze i comandanti dei corsi;
b) supporto, che provvede ai servizi generali e logistici. La funzione e' diretta dal vice comandante, che ha alle proprie dipendenze i capi dei servizi;
c) commissariato, che provvede alla gestione del denaro e dei materiali. La funzione e' diretta dal direttore dei servizi di commissariato, che dipende dal comandante.
2. Le norme esecutive relative all'organizzazione di cui al comma 1, sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina con propria determinazione mediante l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.
 
Art. 5.
Docente con funzioni vicarie del preside
1. Il docente con funzioni vicarie del preside e' nominato dal comandante fra il personale docente della scuola, sentito il personale docente, ed assolve le funzioni previste per la carica di preside su delega del comandante e secondo le direttive da lui ricevute, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Il docente con funzioni vicarie del preside si attiene alle direttive del comandante della scuola per tutto quanto riguarda le attivita' generali non connesse con l'aspetto didattico.
 
Art. 6.
Corpo insegnante
1. L'istruzione e l'educazione degli allievi e' affidata ad insegnanti civili, selezionati nel numero e secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e a istruttori militari.
2. Riguardo al conferimento di incarichi, a docenti civili, si applica anche il decreto interministeriale 20 dicembre 1971, modificato dal decreto interministeriale 3 gennaio 1995, n. 167.
3. Gli ufficiali ed il personale militare non direttivo del quadro permanente possono essere incaricati per l'insegnamento di materie inerenti alle loro cognizioni professionali.
4. Il concorso per la selezione degli insegnanti di cui al comma 1 e' bandito per soli titoli ed e' riservato ai docenti di ruolo di istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.
5. Ai docenti collocati fuori ruolo a disposizione dell'amministrazione della difesa per prestare servizio, ai sensi dell'articolo 31 del citato regio decreto n. 1054 del 1923, presso la scuola si applicano le disposizioni contrattuali che regolano, dopo il collocamento fuori ruolo, il rientro nei ruoli.
6. Il servizio prestato presso la scuola e' valutato come servizio utile a tutti i fini di progressione giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.



Note all'art. 6:
- I decreti interministeriali 20 dicembre 1971 e
3 gennaio 1995, n. 167, riguardanti il conferimento di
incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie
non militari presso scuole, istituti ed enti della Marina e
dell'Aeronautica, sono stati pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1973, n. 322, e
15 maggio 1995, n. 111.
- Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante
"Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti
nazionali" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 giugno 1923, n. 129; si riporta il testo dell'art. 31:
"Art. 31. - Per l'insegnamento nei collegi militari il
Ministero dell'istruzione mette a disposizione del
Ministero della guerra i professori necessari aumentando di
altrettanti posti i rispettivi ruoli.
Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli
insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale
per quella materia e per quel grado di istituti per i quali
sono messi a disposizione.
Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi
militari i professori di cui ai precedenti commi continuano
ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti per il
personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero
dell'istruzione".



 
Art. 7.
Organismi scolastici
1. Presso la scuola sono costituiti gli organismi scolastici previsti dalla vigente normativa per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, che integrano quelli previsti dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 8.
Consiglio degli istruttori
1. Presso la scuola e' costituito il consiglio degli istruttori, organo collegiale che ha il compito di valutare l'attitudine degli allievi e di pronunciarsi sulla loro idoneita' alla vita militare. Il consiglio esprime parere motivato nei casi di rinvio d'autorita' ovvero di riammissione di allievi alla frequenza dei corsi.
2. La composizione e le modalita' di funzionamento del consiglio degli istruttori sono stabilite dalle disposizioni attuative del regolamento.
 
Art. 9.
Ammissione e concorso
1. Le ammissioni ai corsi di studio previsti dal comma 2 dell'articolo 1 si effettuano mediante pubblico concorso per esami, bandito con decreto del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Gli esami consistono nella somministrazione di test con risposta multipla concernenti il programma di studio svolto nel primo biennio della scuola superiore.
2. Con il bando di cui al comma 1 e' stabilito il numero dei posti a concorso per ciascun corso di studio.
3. I requisiti per la partecipazione al concorso, salvo quanto stabilito dai successivi commi 5 e 6, sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) avere eta' minima compatibile con il livello scolastico di ammissione ed eta' massima non superiore ai diciassette anni compiuti al 31 dicembre dell'anno di ammissione;
c) essere in possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa, in relazione alla tipologia dei corsi di studio indicata dal bando di concorso;
d) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
e) essere in possesso dei particolari requisiti psicofisici ed attitudinali stabiliti dallo Stato maggiore della Marina.
4. Gli aspiranti all'ammissione idonei alla visita medica ed alle prove attitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito agli esami di cui al comma 1 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in anni precedenti a quello in corso sono iscritti in graduatoria dopo coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso.
5. A parita' di punti hanno la precedenza, nell'ordine:
a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
c) i figli degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
d) i piu' giovani di eta'.
6. I candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermita' riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun ordine di studi.
7. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della scuola e composta da altri due membri, nominata dal Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la frequenza della scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della scuola.
9. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di eta' contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potra' essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni di 2a classe e il trattamento economico e' quello previsto per i militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non e' valido ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva.



Note all'art. 9:
- La legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente il
riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra,
e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 1o settembre 1950, n. 200.
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11; si riporta la tabella
allegata alla legge:
"Paghe giornaliere dei graduati e militari di truppa in
ferma di leva prolungata

=====================================================================
| | Definizione percentuale
| | delle misure giornaliere
| | delle paghe rispetto al
| | valore giornaliero della
| | retribuzione mensile del
| | sergente ===================================================================== Gradi |Fino al 12° mese|dal 13° mese in poi --------------------------------------------------------------------- Soldato comune di 2ª | | classe, aviere |50 |70 --------------------------------------------------------------------- Caporale, comune di 1ª | | classe, aviere scelto |60 |70 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore, | | sottocapo, 1° aviere |65 |70

NOTA - La retribuzione media del sergente assunta come
indice di riferimento si considera costituita dallo
stipendio mensile iniziale lordo e dall'indennita'
integrativa speciale nella misura mensile vigente per i
dipendenti dello Stato al 1o gennaio di ogni anno.
Le misure giornaliere delle paghe sono arrotondate alle
cinquecento lire per difetto o per eccesso a seconda che si
tratti di frazioni non superiori o superiori a lire
duecentocinquanta. Le paghe giornaliere di cui alla
presente tabella si applicano anche agli allievi delle
accademie militari, agli allievi delle scuole
sottufficiali, agli allievi Carabinieri. Gli allievi
delle accademie possono optare, qualora sia favorevole, per
il trattamento economico di cui alla legge 22 maggio 1969,
n. 240, e solo per coloro che abbiano optato si applicano
le norme,e di cui alla legge 27 febbraio 1974, n. 68.
Le paghe giornaliere di cui alla presente tabella non
si applicano agli allievi delle scuole militari, ai quali
viene corrisposto il trattamento economico spettante al
militare di truppa di leva, dalla data del compimento del
sedicesimo anno di eta'".



 
Art. 10.
Passaggio di corso e graduatoria
1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa vigente per gli istituti d'istruzione di secondo grado.
2. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza dei corsi superiori e' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare.
3. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il comandante della scuola, avvalendosi del consiglio degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci secondo le modalita' esecutive stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18:
a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d'animo e di carattere.
4. Gli allievi promossi e sufficienti in attitudine vengono ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parita' di punto di merito, e' data la precedenza all'allievo che ha il piu' alto voto di attitudine. A parita' anche di questo, e' data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi del primo corso vincitori del concorso o dopo gli allievi del secondo e terzo corso promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalita' esecutive per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 18.
5. Durante l'intera permanenza nella scuola non e' consentito agli allievi di ripetere piu' di un corso. In caso diverso essi sono rinviati d'autorita'.
6. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine sono rinviati d'autorita'.
7. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti dell'istituto.
 
Art. 11.
Retta, spese complementari, di cancelleria e per libri di testo
1. Per quanto attiene alla retta annuale ed ai benefici di esenzione parziale o totale alle spese complementari, di cancelleria e per il libri di testo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli da 9 a 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n.
950:
"Art. 9. - La misura della retta annuale e' stabilita,
con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il
Ministro per il tesoro".
Art. 10. - E' accordato il beneficio della retta
intera, gratuita agli orfani di guerra (o equiparati) e
agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportare in
servizio e per causa del servizio".
Art. 11. - E' accordato il beneficio della mezza retta
gratuita per benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare
d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor
militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra
per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro
categorie elencate nella tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il
servizio prestato abbiano acquisito il diritto al
trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo
dello Stato di titolari di pensioni ordinarie civili, e
militari dello Stato".
Art. 12. - E' accordato il beneficio della mezza retta
gratuita per merito personale nel primo anno del liceo
classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di
cui al precedente art. 6 purche' abbiano superato gli esami
di ammissione con una media complessiva non inferiore agli
otto decimi.
Uguale beneficio e' concesso agli allievi che negli
scrutini annuali risultino classificati nei primi due
decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva non inferiore agli otto
decimi.
Art. 13. - Possono cumularsi a favore dello stesso
allievo due mezze rette gratuite per benemerenze diverse,
l'una per benemerenza di famiglia e l'altra per merito
personale".
Art. 14. - Il beneficio della gratuita' o semi
gratuita' per benemerenze di famiglia non e' accordato
durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso
per insuccesso degli esami".
Art. 15. - Le spese di cancelleria e per libri di testo
sono in ogni caso a carico delle famiglie".



 
Art. 12.
Rinvio e ritiro
1. Il rinvio in famiglia e' adottato su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere del consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa. Oltre ai casi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, esso puo' essere adottato nei confronti degli allievi:
a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
c) per perdita dell'idoneita' psico-fisica alla vita militare o per infermita' incompatibile con la vita in comune;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento del Direttore generale del personale militare del Ministero della difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o di inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo di ferma.
3. Il genitore o tutore di allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla scuola.
4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla scuola cessa da ogni vincolo di ferma contratta.
5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola viene consegnato, a cura della scuola stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti della legge 11 luglio 1978, n. 382,
recante "Norme di principio sulla disciplina militare", si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 13.
Ammissione volontaria alle Forze armate
1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione all'accademia navale hanno precedenza, a parita' di punteggio, sugli altri concorrenti. Per i predetti allievi, nel bando di concorso, e' previsto un punteggio aggiuntivo, non superiore a un trentesimo di quello massimo attribuibile, correlato alla graduatoria al termine del ciclo di studi.
2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione volontaria nelle Forze armate possono fruire di eventuali titoli preferenziali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 14.
Allievi stranieri
1. Su determinazione del Ministero della difesa, e' consentita l'ammissione alla scuola di giovani stranieri che conoscano la lingua italiana e siano in possesso di uno dei titoli di studio previsti.
2. I giovani stranieri che superano il previsto iter scolastico conseguono il diploma riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione.
 
Art. 15.
Disciplina e doveri generali
1. Gli allievi della scuola sono obbligati all'osservanza:
a) delle norme disciplinari previste per gli istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado;
b) dei doveri previsti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, e dal regolamento di disciplina militare, dal momento in cui contraggono l'arruolamento.
 
Art. 16.
Personale civile
1. Il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario appartenente all'amministrazione della pubblica istruzione puo' essere distaccato annualmente e con salvaguardia della titolarita' presso la scuola, su richiesta avanzata dal comando al provveditorato agli studi, per sopperire alle esigenze funzionali scolastiche che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio presso la scuola.
2. Tale personale viene restituito alla amministrazione della pubblica istruzione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo, su proposta del comando al Provveditorato agli studi.
 
Art. 17.
Gestione amministrativa
1. Ai fini della gestione amministrativa della scuola, si applica il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.



Nota all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1976, n. 1076, recante il "Regolamento per
l'amministrazione e la contabilita' degli organismi
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' stato
pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239.



 
Art. 18.
Applicazione
1. Il presente regolamento trova applicazione a partire dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore.
2. Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono stabilite dal Capo di Stato maggiore della Marina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro della difesa
Mattarella
Il Ministro della pubblica istruzione
De Mauro Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 247
 
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