Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 28 settembre 2000, n. 301 |
Regolamento recante norme per il riordino della Scuola Centrale Tributaria. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, ed in particolare l'articolo 5 concernente la Scuola centrale tributaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria; Visto l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che demanda ad apposito regolamento di attuazione l'espletamento dei compiti attribuiti alla Scuola centrale tributaria; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche; Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di procedere al riordino della Scuola centrale tributaria, tenuto conto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 287 del 1999, nonche' della riforma del Ministero delle finanze con l'istituzione delle Agenzie fiscali e della progressiva realizzazione del federalismo fiscale con il trasferimento del potere impositivo a soggetti diversi dallo Stato; Ritenuto, quindi, necessario far si' che la Scuola centrale tributaria possa offrire, in concorrenza con altre istituzioni pubbliche o private, un servizio utile all'obiettivo di migliorare la professionalita' di tutti gli addetti al settore della fiscalita'; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 luglio 2000; Considerato che il presente regolamento, come affermato dal citato Organo consultivo, costituisce un modello di decreto ministeriale con effetti delegificanti e, pertanto, con lo stesso puo' essere disposta l'abrogazione delle norme divenute incompatibili; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-14454 del 30 agosto 2000;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Natura e compiti della Scuola Centrale Tributaria 1. La Scuola Centrale Tributaria, di seguito denominata Scuola, e' istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha, nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, autonomia organizzativa e contabile. 2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione finanziaria nonche', su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalita', del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attivita' formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresi', nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione finanziaria. Puo' svolgere attivita' formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro delle finanze. 3. La Scuola continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'articolo 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa puo' promuovere o partecipare ad associazioni, societa' e consorzi, nonche' stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". - L'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato dall'art. 9 del presente regolamento, recitava: "Art. 5 (Scuola centrale tributaria). - 1. La Scuola centrale tributaria, posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, provvede alla formazione, alla specializzazione, all'addestramento del personale finanziario. Organizza, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, procedure selettive e corsi per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico dell'amministrazione finanziaria, nonche' corsi per l'accesso alla dirigenza. 2. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria e' scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Alla predisposizione, allo svolgimento dei programmi didattici ed al conferimento degli incarichi di insegnamento sovraintende il rettore della Scuola scelto tra i professori ordinari dell'Universita'. Il rettore e' coadiuvato da un comitato con funzioni consultive da lui stesso presieduto del quale fanno parte almeno quattro docenti, i direttori generali del Ministero, compreso quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' il direttore amministrativo. 3. L'insegnamento e' affidato anche ad un corpo stabile di docenti nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I professori universitari di ruolo, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato ed i dipendenti civili dello Stato che sono chiamati a costituire il corpo dei professori stabili della Scuola sono collocati nella posizione di fuori ruolo. 4. Possono essere conferiti incarichi di insegnamento, oltre che agli appartenenti alle categorie di cui al comma 3, anche ad esperti di specifiche discipline. Possono essere svolti corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri, purche' l'organizzazione di tali corsi non comporti oneri di spesa a carico della Scuola. 5. E' prevista, infine, l'istituzione di un convitto interno per gli impiegati partecipanti ai corsi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria". - Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca: "Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'amministrazione finanziaria di gestione fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario". - Il comma 4, dell'art. 7, del citato decreto-legge n. 437/1996, abrogato dall'art. 9 del presente regolamento, recitava: "4. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con universita', enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, reca: "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - L'art. 8 del citato decreto legislativo n. 287 del 1999, recita: "Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonche' i princi'pi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attivita' formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e societa'. 3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - I commi 3 e 4-bis dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988, recitano: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. (Omissis). 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, reca: "Riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica". - L'ultimo comma dell'art. 63 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, recita: "Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.".
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| Art. 2. Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola 1. Sono organi della Scuola: il Rettore, il Direttore amministrativo ed il Consiglio direttivo. Il rettore, in qualita' di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attivita' istituzionali e ne e' responsabile sotto il profilo didattico-scientifico. 2. Il Rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed e' nominato con decreto del Ministro delle finanze. 3. All'ufficio del Direttore amministrativo e' preposto un dirigente il quale ha la responsabilita' gestionale ed organizzativa della Scuola. 4. Il Direttore amministrativo e' scelto, dal Ministro delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; e' ordinatore primario di spesa. 5. Il Rettore nomina un Prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Rettore. 6. Il Rettore ed il Prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attivita' per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualita' didattica e scientifica nei settori di competenza. Il Prorettore ed i Responsabili di area sono scelti fra i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo. 7. Il Consiglio direttivo e' composto dal rettore che lo presiede, dal consigliere per le politiche della formazione, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attivita' didattiche per le finalita' di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalita' di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennita'. Il Consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore ne ravvisi l'opportunita'.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - L'art. 23 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, recita: "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'art. 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'art. 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. 3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'art. 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".
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| Art. 3. Nomina e durata degli organi e dei responsabili 1. Il Rettore e' scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il Rettore puo' essere, altresi' scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. 2. Il Rettore resta in carica per quattro anni e puo' essere confermato. Il Prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma. 3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonche' i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di appartenenza, incrementato da un'indennita' di carica stabilita, con le modalita' previste nei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza. 4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico e' definito contrattualmente con le modalita' dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto applicabili.
Note all'art. 3: - Il comma 6, dell'art. 19, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, recita: "6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
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| Art. 4. Sede della Scuola 1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attivita' della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. |
| Art. 5. Incarichi 1. La Scuola puo' avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalita' collocato, ove occorra, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita' di insegnamento. 2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque, scelto tra professori o docenti universitari in posizione di aspettativa senza assegni, magistrati e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalita'. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori i quali sono attribuiti con decreto del Ministro delle finanze. 4. I professori della Scuola, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, per il tempo dell'incarico rimangono equiparati, ad ogni effetto giuridico, ai professori universitari di prima fascia, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera. 5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le trenta unita'. |
| Art. 6. Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola 1. Il Rettore definisce, sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalita' di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore e l'erogazione delle relative indennita' e compensi; i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennita' ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato. |
| Art. 7. Incompatibilita' 1. Il Rettore, il Prorettore, i Responsabili di area e i professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa non possono svolgere, pena la cessazione immediata dell'incarico, attivita' libero professionale, in via diretta o indiretta; dello svolgimento di altri incarichi del Rettore e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del Prorettore, dei Responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa e' informato il Rettore, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte. |
| Art. 8. Modalita' di funzionamento e norme transitorie 1. La dotazione finanziaria minima della Scuola e' fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro il mese di aprile di ogni anno il Rettore, sentito il Direttore amministrativo, trasmette al Ministro delle finanze un programma di massima delle attivita' della Scuola per il successivo esercizio, in attuazione e coerenza con gli obiettivi e priorita' indicati dal Ministro stesso, individuando la dotazione finanziaria minima occorrente. 2. Nel programma possono essere previste attivita' della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. 3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'articolo 5, comma 4. 4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti a conferma gli incarichi di rettore e professore stabile della Scuola, ovvero sono revocati con provvedimento espresso. |
| Art. 9. Abrogazioni 1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. Il presente regolamento abroga e sostituisce altresi' dalla stessa data il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, ferma restando l'attuale organizzazione interna della Scuola fino all'adozione dei relativi provvedimenti di cui all'articolo 6. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 settembre 2000 Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 213
Note all'art. 9: - Per il comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, vedi nota alle premesse. - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze". - Per l'art. 5 della citata legge n. 358 del 1991, abrogato dal presente regolamento, vedi nelle note alle premesse. - Per il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, abrogato dal presente regolamento, vedi nelle note alle premesse. - La legge 24 ottobre 1996, n. 556, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta e indiretta, di funzionalita' dell'amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, reca: "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria".
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