Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 5 ottobre 2000 |
Modifica al decreto 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999, contenente l'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto; Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; Visti i decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 88 del 16 aprile 1998, n. 25 del 1o febbraio 1999, n. 174 del 27 luglio 1999 e n. 38 del 16 febbraio 2000 che hanno integrato l'elenco degli Stati approvato con il predetto decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996; Vista la legge 5 luglio 1995, n. 301, con la quale e' stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 20 marzo 1990; Vista la legge 21 maggio 1998, n. 175, con la quale e' stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Tirana il 12 dicembre 1994; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 427, con la quale e' stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 20 marzo 1997; Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare del Bangladesh, in conformita' dell'art. 29, e' entrata in vigore il 7 luglio 1996; Tenuto conto che la Repubblica popolare del Bangladesh non e' stata finora inclusa nell'elenco degli Stati con quali e' attuabile lo scambio di informazioni; Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, in conformita' dell'art. 30, e' entrata in vigore il 21 dicembre 1999; Considerato, inoltre, che la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Estonia, in conformita' dell'art. 30, e' entrata in vigore il 22 febbraio 2000; Tenuto conto che le suindicate convenzioni consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; Ritenuta la necessita' di modificare l'elenco degli Stati approvato con il citato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, integrato dai successivi decreti del Ministro delle finanze del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999 e del 20 dicembre 1999 e' cosi' modificato: all'elenco di cui all'art. 1 sono aggiunti i seguenti Stati: "Albania, Bangladesh ed Estonia". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 5 ottobre 2000 Il Ministro: Del Turco |
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