Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della societa' Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB Assicurazioni S.p.a., in Bologna.

Con provvedimento n. 01704 del 12 ottobre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della societa' Compagnie di assicurazioni di Bologna S.p.a., in forma abbreviata CAB Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 giugno e 26 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 13 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'); art. 14 (Introduzione di materie che non possono essere delegate dal consiglio di amministrazione all'amministratore delegato. Validita' delle deliberazioni su dette materie nonche' sulla nomina, revoca e poteri del presidente, degli amministratori delegati e dei direttori generali, sui compensi agli amministratori, sulla nomina del comitato esecutivo e la definizione dei poteri allo stesso attribuiti nonche' sull'esercizio della facolta' di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile); art. 15 (Introduzione dell'impossibilita' di delegare al comitato esecutivo le materie non delegabili all'amministratore delegato ai sensi del precedente art. 14); art. 16 (Introduzione della possibilita' di convocare il comitato esecutivo anche da parte di due sindaci previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione); art. l8 (Introduzioni di limitazioni alla validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo nelle materie di cui al precedente art. 14); art. 24 (Nuova disciplina in materia di: a) nomina del collegio sindacale e cause di ineleggibilita'; b) limiti di cumulo degli incarichi.
 
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