L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di consiglio del 4 ottobre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorita' n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 20 ottobre 1999; Vista la propria delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2000, come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000 "Modifiche alla delibera n. 410/99 recante: "Regolamento relativo alla procedura di autorizzazione per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000; Vista la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000 "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000; Vista la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000 "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000; Considerato che il citato decreto ministeriale 25 novembre 1997 prevede che per il rilascio di licenze individuali nell'ipotesi di insufficienti disponibilita' dello spettro di frequenza, si applichi esclusivamente la procedura di licitazione di cui all'art. 6, comma 13, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, precludendo all'Autorita' di scegliere fra procedure di selezione aperte o ristrette; Considerato che l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, moltiplicando il numero di servizi che utilizzano risorse scarse, comporta l'esigenza per l'Autorita' di applicare procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti rispondenti alle caratteristiche dei singoli casi, valutando il tipo di applicazione, la rilevanza del mercato, il numero e l'estensione geografica delle licenze rilasciabili; Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra menzionate finalita', occorre aggiornare opportunamente le previsioni del decreto ministeriale del 25 novembre 1997; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Delibera: Articolo unico 1. All'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, citato nelle premesse, le parole: "si applica" sono sostituite dalle seguenti: "puo' applicarsi". La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 4 ottobre 2000
Il presidente Cheli
Il commissario relatore Lari
Il segretario degli organi collegiali Belati |