Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI MESSINA |
DECRETO RETTORALE 13 ottobre 2000 |
Modificazioni allo statuto dell'Universita'. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997 e successive modificazioni; Viste le deliberazioni del senato accademico del 19 luglio 2000 e del consiglio di amministrazione del 27 luglio 2000, relative ad alcune modifiche al predetto statuto di autonomia, trasmesse al Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 32166 del 1o agosto 2000; Considerato che entro il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989 nessun rilievo e' stato formulato sulla proposta di modifica; Decreta: Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Messina e' cosi' modificato: Art. 1. Il comma 1 dell'art. 8 e' cosi' sostituito: "Il rettore e' eletto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti degli studenti negli organi collegiali di governo dell'Universita' e nei consigli di facolta' e dal personale tecnico-amministrativo, il cui voto viene conteggiato nella misura di un decimo del numero complessivo dei professori di ruolo, fuori ruolo e ricercatori aventi diritto al voto. Nell'ipotesi che il numero dei ricercatori sia superiore del due per cento a quello dei professori di ruolo e fuori ruolo, il valore del voto dei primi viene ridotto percentualmente sino ad eguagliare il numero dei secondi. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Nel caso che nella prima votazione nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede ad una seconda votazione per la quale e' sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. Nel caso che nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio e' valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parita' e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo". L'ultimo inciso del comma 3 dell'art. 8 e' cosi' sostituito: "Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al decano le candidature ed i programmi relativi, che vengono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli". |
| Art. 2. Il comma 1 dell'art. 15 e' cosi' sostituito: "Il consiglio di facolta' e' composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori della facolta' e dai rappresentanti degli studenti in numero pari al 15% dei componenti non studenti della facolta'. Il numero dei ricercatori non puo' essere superiore a quello dei professori di ruolo. Nel caso sia superiore, il numero dei primi viene diminuito fino ad eguagliare quello dei secondi con successive esclusioni a partire dal meno anziano in ruolo. In caso di pari anzianita' nel ruolo si prende in considerazione l'eta' anagrafica. Il numero degli studenti non puo' essere inferiore a dodici e superiore a ventiquattro. Al consiglio di facolta'partecipano altresi', con voto deliberativo, i rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo della facolta' in numero di uno se gli aventi diritto al voto sono inferiori a dieci, o in numero di due se gli aventi diritto al voto sono pari o superiori a dieci, nonche' il capo-ufficio della segreteria degli studenti della facolta', quest'ultimo con voto consultivo". |
| Art. 3. Il secondo inciso del comma 1 dell'art. 16 e' cosi' sostituito: "L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di facolta'". "Norma transitoria. Limitatamente alle rappresentanze degli studenti di cui all'art. 2 della presente modifica di statuto, la norma avra' attuazione a decorrere dal prossimo rinnovo, a mezzo elezioni, degli studenti in carica". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Messina, 13 ottobre 2000 Il rettore: Silvestri |
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