Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 9 ottobre 2000
Liquidazione coatta amministrativa della societa' "Serfid a r.l.", in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attivita' delle societa' fiduciarie e di revisione;
Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1o agosto 1986, n. 430, recante "Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle Societa' fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria";
Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante "Misure urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria";
Vista la lettera ministeriale raccomandata a.r. prot. n. 508176 del 31 agosto 2000, con la quale e' stato contestato, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, alla societa' "Serfid a r.l.", avente sede in Verona, via Marmolada, 37/A, numero di iscrizione al registro imprese di Verona: VR - 1998 - 53035, codice fiscale 02874480235, di avere svolto l'attivita' propria di societa' fiduciaria senza avere preventivamente ottenuto l'autorizzazione prevista dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e con la quale e' stato assegnato il termine di quindici giorni dalla ricezione delle contestazioni per far pervenire proprie osservazioni al riguardo;
Vista la lettera datata 18 settembre 2000 e la successiva integrazione in data 22 settembre 2000 con le quali la societa', in persona del suo amministratore unico pro-tempore Roberto Liuzzi, nel chiedere la non applicazione dell'art. 3-bis del citato decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, ha fatto presente:
di essersi costituita il 2 luglio 1998;
di aver ottenuto presso la Camera di commercio di Verona l'inizio delle attivita' dal 21 ottobre 1998, ritenendosi cosi' autorizzata da tale data anche allo svolgimento delle attivita' fiduciarie previste dall'oggetto sociale;
che nessuno degli amministratori succedutosi nel tempo ha verificato la necessita' di ottenere autorizzazioni ministeriali allo svolgimento dell'attivita' fiduciaria;
che l'attivita' prevalente della societa' e' l'elaborazione dati conto terzi;
che nel corso del tempo sono stati sottoscritti dei contratti fiduciari con deposito di titoli atipici, intestazioni di quote di altre societa' a responsabilita' limitata e depositi di denaro;
che la societa' vuole immediatamente chiudere tutti i rapporti fiduciari ancora in corso, e che, previa indizione di assemblea straordinaria, intende espungere dallo statuto sociale l'attivita' fiduciaria.
Constatato che le ragioni addotte dalla societa' "Serfid a r.l." nella lettera datata 18 settembre 2000 di cui sopra non appaiono idonee a far ritenere non applicabile nella specie il citato disposto dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, in quanto:
l'iscrizione della societa' nel registro delle imprese non comporta ex se autorizzazione all'esercizio di attivita' per le quali, come quelle fiduciarie, necessita specifico provvedimento dell'autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
la mancata richiesta di autorizzazione non appare giustificabile con l'inerzia dei vari amministratori che si sono succeduti nel tempo;
l'attivita' di fatto esercitata configura l'esercizio di amministrazione di beni per conto di terzi in forma d'impresa, cosi' come previsto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966;
l'intenzione manifestata dall'amministratore di procedere autonomamente alla reintestazione dei titoli, rende necessaria l'apertura della procedura concorsuale proprio per consentire il conseguimento delle finalita' di tempestiva tutela sottese al disposto di cui all'art. 3-bis del 16 febbraio 1987, n. 27;
Ritenuto, quindi, che risultano confermate le circostanze oggetto di contestazione sussistendo pienamente i termini di applicazione della fattispecie di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis del decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, la societa' "Serfid a r.l.", avente sede in Verona, via Marmolada, 37/A, numero d'iscrizione al registro imprese di Verona: VR - 1998 -53035, codice fiscale 02874480235, costituita in Verona in data 2 luglio 1998 con atto a rogito notaio dott. Raffaele Chiddo, repertorio n. 73406, e' posta in liquidazione coatta amministrativa.
2. E' nominato commissario liquidatore il rag. Umberto Belluzzo, nato a Verona il 29 maggio 1939, con studio in Verona, Stradone Scipione Maffei, 8.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato, per l'iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese di Verona.
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.
Roma, 9 ottobre 2000
Il Ministro: Letta
 
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