IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto i decreti ministeriali 7 luglio 1993 e 12 luglio 1999, contenenti disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato, e successive ulteriori modifiche; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela denominazione Frascati, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", mediante la previsione della possibilita' dell'utilizzo di materiale inerte per la chiusura dei recipienti contenenti il vino di cui trattasi; Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 27 e 28 settembre 2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati" da detto Comitato formulata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico L'art. 8 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 e successive modifiche e' integrato con il seguente comma, che si aggiune in calce: "E' consentito, per la chiusura dei recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata "Frascati", l'utilizzo di tappi in materiale inerte ammessi, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, ad entrare in contatto con gli alimenti". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2000 Il direttore generale: Ambrosio |