Gazzetta n. 249 del 2000-10-24 |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299 |
Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale; Considerato di dover disciplinare le modalita' di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale; Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000; Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione della tessera elettorale 1. In conformita' ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e' istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale. 2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione e' necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, vedasi nelle note alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), e' il seguente: "Art. 13 (Istituzione della tessera elettorale). - 1. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali e' rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero; b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonche' il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore e' assegnato; c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali; d) la tessera e' idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali; e) le modalita' di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princi'pi generali in materia di tutela della riservatezza personale. 2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identita' prevista dall'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.". - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consigli di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della postesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generale regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.
| Art. 2. Caratteristiche della tessera elettorale 1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e puo' essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni. 2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, e' contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare: <?tpprev1> a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome puo' essere seguito da quello del marito; b) luogo e data di nascita; c) indirizzo; d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione; e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali puo' esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. 3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. 4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonche' un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facolta' di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, e' inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto. 5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali. 6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 58, primo comma, della Costituzione, e' il seguente: "Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'.".
| Art. 3. Consegna della tessera elettorale 1. La consegna della tessera elettorale e' eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed e' constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione. 2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto. 3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale e' restituita al comune che l'ha emessa. 4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero), e' il seguente: "Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina di avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa da' diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale piu' rapido.".
| Art. 4. Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale 1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza. 2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore puo' esprimere il voto. 3. La tessera elettorale e' ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro e' effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo. 4. La tessera ritirata e' conservata nel fascicolo personale del titolare. 5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilita', l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato. 6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. 7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti piu' utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
| Art. 5. Protezione dei dati personali 1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonche' della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresi', l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.
Note all'art. 5: - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". - Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e successive modificazioni, contiene "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici". - Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, e' stato emanato il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".
| Art. 6. Nomina di un commissario 1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario. | Art. 7. Impossibilita' di consegna della tessera 1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, e' consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione. | Art. 8. Sperimentazione della tessera elettorale elettronica 1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, puo' essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identita' elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalita' di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilita' con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente. 4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalita' per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse. - Il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), e successive modificazioni, e' il seguente: "10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono individuate le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta di identita' e di altri documenti di riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico. La carta di identita' o i documenti di riconoscimento devono contenere i dati personali e il codice fiscale e possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno, nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra' essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identita' e dei documenti di riconoscimento di cui al presente comma. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze tecnologiche. La carta di identita' puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo mese successivo alla produzione di documenti con caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.". - Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e' stato adottato il "Regolamento recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della carta di identita' elettronica e del documento di identita' elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191". - Con decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 169 del 21 luglio 2000, in attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono state dettate "Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al documento d'identita' elettronici".
| Art. 9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. | Art. 10. Voto dei degenti nei luoghi di cura 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero. 2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. | Art. 11. Annotazione del voto assistito 1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e' il seguente: "Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito". - L'art. 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), e' cosi' formulato: "Nessun elettore puo' esercitare la funzione di accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.".
| Art. 12. Annotazione dell'esercizio del voto 1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 58, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e' il seguente: "Riconosciuta l'idoneita' personale dell'elettore, il presidente del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le consegna all'elettore oppurtunamente piegate insieme alla matita copiativa.". - L'art. 49, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e' cosi' formulato: "Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente stacca il tagliando del certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto al voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalla prima urna o cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa [, leggendo il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questo puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda].". (Le parole riportate tra parentesi quadre sono da ritenere non piu' in vigore).
| Art. 13. Ammissione al voto dei detenuti 1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 8. - I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo art. 9 nel luogo di detenzione. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede: a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale; b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".
| Art. 14. Norma di chiusura 1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti. | Art. 15. Norme abrogate 1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 8 | ----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 16 della G.U. <---- |
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