Gazzetta n. 249 del 2000-10-24
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299
Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999, ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente il certificato elettorale;
Considerato di dover disciplinare le modalita' di istituzione, rilascio, aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e referendarie;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre
1999; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 22 giugno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione della tessera elettorale
1. In conformita' ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e' istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione e' necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999,
n. 120, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.
120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli
enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in
materia elettorale), e' il seguente:
"Art. 13 (Istituzione della tessera elettorale). - 1.
Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' istituita la tessera elettorale, a
carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le
consultazioni, la stessa funzione del certificato
elettorale, conformemente ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali
e' rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale
personale, contrassegnata da una serie e da un numero;
b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici
del titolare, il luogo di residenza, nonche' il numero e la
sede della sezione alla quale l'elettore e' assegnato;
c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera
b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei
competenti uffici comunali;
d) la tessera e' idonea a certificare l'avvenuta
partecipazione al voto nelle singole consultazioni
elettorali;
e) le modalita' di rilascio e di eventuale rinnovo
della tessera sono definite in modo da garantire la
consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei
princi'pi generali in materia di tutela della riservatezza
personale.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere
apportate le modifiche, integrazioni e abrogazioni alla
legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di
consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi
regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche
in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto
informatico, utilizzando anche la carta di identita'
prevista dall'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge
16 giugno 1998, n. 191.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consigli di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della postesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generale
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 13, comma 1, della legge
30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.



Art. 2.
Caratteristiche della tessera elettorale
1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e puo' essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, e' contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare: <?tpprev1> a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome puo' essere seguito da quello del marito;
b) luogo e data di nascita;
c) indirizzo;
d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali puo' esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonche' un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facolta' di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, e' inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.
5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.
6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 58, primo comma, della
Costituzione, e' il seguente:
"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il
venticinquesimo anno di eta'.".



Art. 3.
Consegna della tessera elettorale
1. La consegna della tessera elettorale e' eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed e' constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale e' restituita al comune che l'ha emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.
40 (Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti
la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei
cittadini italiani residenti all'estero), e' il seguente:
"Art. 6. - Salvo quanto disposto dalla legge sulla
elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi,
a cura dei comuni di iscrizione elettorale e' spedita agli
elettori residenti all'estero una cartolina di avviso
recante l'indicazione della data della votazione,
l'avvertenza che il destinatario potra' ritirare il
certificato elettorale presso il competente ufficio
comunale e che la esibizione della cartolina stessa da'
diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di
viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione
elettorale. Le cartoline devono essere spedite col
mezzo postale piu' rapido.".



Art. 4.
Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale
1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore puo' esprimere il voto.
3. La tessera elettorale e' ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro e' effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata e' conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilita', l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti piu' utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.



Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, e successive modificazioni, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali".



Art. 5.
Protezione dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonche' della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresi', l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.



Note all'art. 5:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, reca: "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e
successive modificazioni, contiene "Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti
pubblici".
- Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318, e' stato emanato il "Regolamento recante
norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza
per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art.
15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675".



Art. 6.
Nomina di un commissario
1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.
Art. 7.
Impossibilita' di consegna della tessera
1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, e' consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Art. 8.
Sperimentazione della tessera elettorale elettronica
1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, puo' essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identita' elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalita' di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilita' con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.
4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalita' per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identita' elettronica.



Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge
30 aprile 1999, n. 120, si veda la nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e successive modificazioni, e'
il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
individuate le caratteristiche e le modalita' per il
rilascio della carta di identita' e di altri documenti di
riconoscimento muniti di supporto magnetico o informatico.
La carta di identita' o i documenti di riconoscimento
devono contenere i dati personali e il codice fiscale e
possono contenere anche l'indicazione del gruppo sanguigno,
nonche' delle opzioni di carattere sanitario previste dalla
legge. Il documento, ovvero il supporto magnetico o
informatico, puo' contenere anche altri dati, al fine di
razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e la
erogazione dei servizi al cittadino, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni,
nonche' le procedure informatiche e le informazioni, che
possono o debbono essere conosciute dalla pubblica
amministrazione o da altri soggetti, ivi compresa la chiave
biometrica, occorrenti per la firma digitale ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dei relativi regolamenti di attuazione; analogo documento
contenente i medesimi dati e' rilasciato a seguito della
dichiarazione di nascita. La carta di identita' potra'
essere utilizzata anche per il trasferimento elettronico
dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni. Con decreto del Ministro dell'interno,
sentite l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza
relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identita' e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente comma.
Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno
biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione
delle conoscenze tecnologiche. La carta di identita' puo'
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno
precedente la scadenza, ovvero, previo pagamento delle
spese e dei diritti di segreteria, a decorrere dal terzo
mese successivo alla produzione di documenti con
caratteristiche tecnologiche e funzionali innovative. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente comma e nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, le pubbliche amministrazioni possono
sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di
cui al presente comma per l'erogazione di ulteriori servizi
o utilita'.".
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 ottobre 1999, n. 437, e' stato adottato il "Regolamento
recante caratteristiche e modalita' per il rilascio della
carta di identita' elettronica e del documento di identita'
elettronico, a norma dell'art. 2, comma 10, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma
4, della legge 16 giugno 1998, n. 191".
- Con decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 169 del 21 luglio 2000, in
attuazione dell'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio
1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della
legge 16 giugno 1998, n. 191, sono state dettate "Regole
tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e
al documento d'identita' elettronici".



Art. 9. Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere
elettorali
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.
Art. 10.
Voto dei degenti nei luoghi di cura
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.
2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
Art. 11.
Annotazione del voto assistito
1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 55, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati), e' il seguente:
"Nessun elettore puo' esercitare la funzione di
accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio, nel quale ha assolto tale compito".
- L'art. 41, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali), e' cosi' formulato:
"Nessun elettore puo' esercitare la funzione di
accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio, nel quale ha assolto tale compito.".



Art. 12.
Annotazione dell'esercizio del voto
1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identita' personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresi', ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 58, primo comma, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Riconosciuta l'idoneita' personale dell'elettore, il
presidente del certificato elettorale comprovante
l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito
plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una
scheda per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e le
consegna all'elettore oppurtunamente piegate insieme alla
matita copiativa.".
- L'art. 49, primo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e'
cosi' formulato:
"Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il
presidente stacca il tagliando del certificato elettorale
comprovante l'esercizio del diritto al voto, da conservarsi
in apposito plico, estrae dalla prima urna o cassetta una
scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita
copiativa [, leggendo il numero scritto sull'appendice, che
uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista
elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al
nome dell'elettore. Questo puo' accertarsi che il numero
segnato sia uguale a quello della scheda].".
(Le parole riportate tra parentesi quadre sono da
ritenere non piu' in vigore).



Art. 13.
Ammissione al voto dei detenuti
1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e' abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dal seguente:
"I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 23 aprile
1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del
procedimento elettorale), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 8. - I detenuti aventi diritto al voto sono
ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo art.
9 nel luogo di detenzione.
A tale effetto gli interessati devono far pervenire non
oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione
al sindaco del comune, nelle cui liste sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto
nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve
espressamente indicare il numero della sezione alla quale
l'elettore e' assegnato e il suo numero d'iscrizione nella
lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato
elettorale, deve recare in calce l'attestazione del
direttore dell'istituto comprovante la detenzione
dell'elettore ed e' inoltrata al comune di destinazione per
il tramite del direttore stesso.
Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi
elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati,
all'atto della costituzione del seggio, al presidente di
ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota
sulla lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche
per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione
negli elenchi previsti dalla lettera a).
I detenuti possono votare esclusivamente previa
esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche
dell'attestazione di cui all'art. 8, terzo comma, lettera
b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del
presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al
registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei
votanti".



Art. 14.
Norma di chiusura
1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
Art. 15.
Norme abrogate
1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 settembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 8
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 16 della G.U. <----