Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 11 ottobre 2000
Trasmissione all'anagrafe tributaria degli elenchi dei percipienti compensi e/o altre somme soggette a ritenuta d'acconto corrisposti nell'anno 1995 dall'amministrazione della Camera dei deputati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante disposizioni all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
Visto l'art. 4, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che prevede per i soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'obbligo di trasmettere all'anagrafe tributaria gli elenchi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto;
Visto l'art. 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che prevede la possibilita' per lavoratori dipendenti e pensionati di adempiere all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con l'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta;
Visto il regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995 di approvazione del modello 730, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1996 di approvazione dei modelli 770, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1996;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1996, con il quale sono state apportate modificazioni alle istruzioni e ai modelli di dichiarazione approvati con i decreti ministeriali del 14 febbraio 1996;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, relativo alle comunicazioni da parte delle amministrazioni dello Stato degli elenchi dei percipienti compensi o emolumenti, corrisposti nell'anno 1995, assoggettati a ritenuta d'acconto;
Considerata la necessita' che all'anagrafe tributaria vengano comunicati anche i dati relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del citato regolamento n. 164 del 1999, effettuati con le ritenute d'acconto applicate sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti che si siano avvalsi dell'assistenza fiscale;
Considerata la necessita' di emanare un decreto del Ministero delle finanze al fine di stabilire il contenuto, i termini e le modalita' di dette comunicazioni da parte delle amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, previa intesa con le presidenze della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale e con il segretario generale della Presidenza della Repubblica;
Acquisita l'intesa con la presidenza della Camera dei deputati;
Decreta:
Art. 1.
1. L'amministrazione della Camera dei deputati trasmette all'anagrafe tributaria gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti nell'anno 1995 compensi o emolumenti assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Gli elenchi di cui al primo comma sono registrati su supporti magnetici secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997, e nell'allegato A al presente decreto.
3. I dati relativi alle indennita' di cui all'art. 47, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere registrati su distinti supporti magnetici con le stesse modalita' stabilite nel precedente comma.
 
Art. 2.
1. L'amministrazione della Camera dei deputati, qualora nel 1996 abbia prestato ai dipendenti assistenza fiscale deve registrare i dati delle dichiarazioni modello 730 degli assistiti su supporto magnetico, predisposto e confezionato secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato C al decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, di approvazione del modello 730.
 
Art. 3.
1. I supporti magnetici di cui ai precedenti articoli devono essere consegnati, a mano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei presente decreto, all'anagrafe tributaria, direzione sistemi informativi, via Mario Carucci n. 85 - Roma, accompagnati da apposita distinta, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato B al presente decreto.
2. Le buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale nel 1996 consegnate, a mano, entro i termini di cui al comma precedente, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, via Fortunato Depero s.n.c. - Roma, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo il fac simile di cui all'allegato C al presente decreto. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.
 
Art. 4.
1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze deve eseguire sui supporti magnetici di cui agli articoli precedenti, controlli per verificarne la rispondenza alle specifiche tecniche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
2. Nel caso in cui i supporti magnetici risultino non conformi alle specifiche indicate nel precedente comma 1, l'amministrazione finanziaria puo' richiedere la sostituzione.
3. I nuovi supporti magnetici, sostitutivi di quelli riscontrati non conformi, devono essere inviati alla Direzione sistemi informativi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione.
4. I supporti magnetici pervenuti alla direzione sistemi informtivi e riscontrati non conformi ai requisiti prescritti, se non richiesti in restituzione, saranno distrutti dopo la sostituzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Reptibblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000
Il Ministro: Del Turco
 
Allegato A

Contenuto e caratteristiche tecniche dei dati degli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Premessa.

Le comunicazioni relative agli elenchi dei percipienti da trasmettere all'amministrazione finanziaria su supporto magnetico, riportano i dati anagrafici dell'amministrazione nonche' i dati anagrafici e contabili dei percipienti compensi ed emolumenti, secondo le istruzioni per la compilazione dei modelli 770 approvate con il decreto del Ministro delle finanze del 14 febbraio 1996 e le modificazioni apportate con il decreto del Ministro delle finanze del 9 aprile 1996.
Il contenuto e le caratteristiche tecniche dei dati delle comunicazioni sono riportate nell'allegato A al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 1997).
Devono inoltre essere osservate le ulteriori prescrizioni di seguito esposte. Caratteristiche tecniche della fornitura.
Le specifiche di registrazione dei supporti magnetici sono quelle previste nel citato allegato A.
I tipi di supporto utilizzabili sono i dischetti magnetici e i nastri magnetici a cartuccia. Nel caso di utilizzo di dischetti magnetici il nome da assegnare al file del dischetto e' DEP1996 e deve essere l'unico file contenuto nel dischetto.
Su ciascun volume (dischetto magnetico o nastro a cartuccia) deve essere apposta, a cura del soggetto che predispone il supporto, una etichetta esterna che, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche, riporti il codice fiscale, la denominazione e la sede dell'amministrazione mittente, e per quanto riguarda l'oggetto, riporti "Elenchi percipienti compensi erogati da amministrazione Camera dei deputati - anno corresponsione emolumenti 1995".
La confezione del plico contenente i supporti deve presentare all'esterno un'etichetta contenente i dati dell'amministrazione mittente e l'oggetto sopra descritti. Contenuto della fornitura su supporto magnetico.
Ciascun volume della fornitura su supporto magnetico si compone dei seguenti record fissi lunghi 940 caratteri:
un record di testa (tipo record "AA") del volume relativo al mittente;
un record (tipo record "AB") contenente dati anagrafici dell'amministrazione;
piu' record di dettaglio contenenti i dati dei percipienti compensi o emolumenti.
In particolare tali record si suddividono in:
record di tipo "AP" contenente i dati relativi ai percipienti reddito di lavoro dipendente e assimilati nonche' i dati relativi all'assistenza fiscale;
record di tipo "AQ" contenente i dati relativi alle operazioni di conguaglio operate nei mesi da agosto a dicembre 1995 in conseguenza dell'assistenza fiscale;
record di tipo "BB" contenente i dati relativi alle indennita' di fine rapporto di lavoro dipendente;
record di tipo "CC" contenente i dati relativi ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
record di tipo "DD" contenente i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo;
record di tipo "DE" contenente i dati relativi alle provvigioni;
record di tipo "EE" contenente i dati relativi ai redditi di capitale e ai contributi degli enti pubblici;
un record di coda (tipo record "ZZ") del volume.
Di seguito vengono riportate solo le modificazioni al contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura su supporto magnetico, gia' dettagliato nell'allegato A al decreto interministeriale del 27 dicembre 1996 sopra citato. 1. Record di tipo "AA".
Il campo 2 "Codice della fornitura" vale DEP96. 2. Record di tipo "AP".
Il campo 15 "Qualifica" assume, oltre ai valori gia' previsti nell'allegato A al decreto interministeriale gia' citato, gli ulteriori valori:
16 - indennita' a deputato;
17 - assegno vitalizio a deputato. 3. Record di tipo "ZZ"
Il campo 2 "Codice della fornitura" vale DEP96.
 
Allegato B
----> Vedere Allegato <----
 
Allegato C
----> Vedere Allegato <----
 
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