Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 17 agosto 2000 |
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 2000/6/CE e 2000/11/CE. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n.300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione Europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; VISTI i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999 e 11 giugno 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1990, nello Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n.301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE e 98/62/CE: VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 114 del 17 maggio 1996: RITENUTA la necessita' di Modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2000/6/CE e 2000/11/CE, adottate dallo Commissione delle Comunita' europee rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 10 marzo 2000. VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' con la note prot n.021747/TOC12-CHF datato 25 maggio 2000
DECRETA
Art. 1.
1. Agli allegati, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti. |
| Art. 2.
1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono soppressi i seguenti numeri d'ordine: 362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetramentil-2'- acetonoftalene (acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT); 365. Acido aristolochico e suoi sali; 366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 52 nell'allegato III, prima parte, le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano, con il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e nell'allegato IV, parte seconda; 376. Minoxidil, suoi sali e derivati. 377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina; 382. 3,4',5-Tribromosalicilanilide (tribromsalan); 383. Fitolacca Species e loro preparati; 389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e tutti i suoi esteri; 390. Colorante C I 42 640; 394. Antiandrogeni a struttura steroidea; 395. Acetonitrile; 396. Tetraidrozolina e suoi sali; 2. Nello stesso allegato II sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine: 362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetraidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-acetonaf talene (acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT); 1-[2-(3-etil-5,6,7,8-tetraidro-5,5,8,8-tetrametil)naftalenil]eta none; 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidronaftalene; [88-29-9]; 365. Acido aristolochico e suoi sali; acido 8-metossi-6-nitrofenantro[3,4-d]-1,3-diossolo-5-carbossilico[313 -67-7]; Aristolochia Spp. e suoi preparati; 366. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno capo al numero d'ordine 52 dell'allegato III, parte prima e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano nell'allegato IV, parte prima, con il riferimento "3"; [7440-67-7]; 376. 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e suoi sali; [38304-91-5]; 377. 2,3,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina; 2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4] diossina: [1746-01-61]; 382. 3,4'5-Tribromosalicilanilide; 3,5-dibromo-N-(4-bromofenil)-2-idrossibenzammide; [87-10-5]; 383. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati; 389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione- e suoi esteri; [80-75-1; 390. Colorante C1.42 640: sale sodico di N-[4-[[(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-sulfofenil)metil]ammino]f enil]metilen]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-N-etil-3-sulfobenzenmet anamminio idrossido, sale interno; [1694-09-3]; 394. Antiandrogeni a struttura steroidea; 395. Acetonitrile, [75-05-8]; 396. Tetroidrozolina e suoi sali; 4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-1-natftalenil)-1H-imidazolo; Tetrizolina (DC It); [84-22-0];
3. Nello stesso allegato II il primo trattino del paragrafo b) del numero d'ordine 422 e' sostituito dal seguente: "Transesterificazione o idrolisi ad un minimo di 200o C e sotto pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri degli acidi grassi)"; |
| Art. 3
1. Nell'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, il numero d'ordine 1 e' modificato come indicato nella seguente tabella: ----> INSERIRE IMMAGINE PAG. 14 e 15 <---- |
| Art. 4
1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, si aggiungono i seguenti numeri d'ordine: ----> INSERIRE IMMAGINE PAG. 16 <---- |
| Art. 5.
I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti ne' ceduti al consumatore finale a decorrere dal 1 gennaio 2001.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 agosto 2000 Il Ministro della sanità Veronesi Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 158 |
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