Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 17 agosto 2000
Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione dell'Unione europea 2000/6/CE e 2000/11/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n.300 e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione Europea, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
VISTI i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999 e 11 giugno 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale. n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1990, nello Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n.301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunita' europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE e 98/62/CE:
VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 114 del 17 maggio 1996:
RITENUTA la necessita' di Modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione delle direttive 2000/6/CE e 2000/11/CE, adottate dallo Commissione delle Comunita' europee rispettivamente in data 29 febbraio 2000 e 10 marzo 2000.
VISTO il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita' con la note prot n.021747/TOC12-CHF datato 25 maggio 2000

DECRETA

Art. 1.

1. Agli allegati, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.
 
Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono soppressi i seguenti numeri d'ordine: 362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetramentil-2'- acetonoftalene
(acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT); 365. Acido aristolochico e suoi sali; 366. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con
il numero d'ordine 52 nell'allegato III, prima parte, le lacche,
i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano, con
il riferimento (3) nell'allegato III, parte seconda e
nell'allegato IV, parte seconda; 376. Minoxidil, suoi sali e derivati. 377. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina; 382. 3,4',5-Tribromosalicilanilide (tribromsalan); 383. Fitolacca Species e loro preparati; 389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione e tutti i suoi esteri; 390. Colorante C I 42 640; 394. Antiandrogeni a struttura steroidea; 395. Acetonitrile; 396. Tetraidrozolina e suoi sali; 2. Nello stesso allegato II sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine: 362. 3'-etil-5',6',7',8'-tetraidro-5',6',8',8'-tetrametil-2'-acetonaf
talene (acetil-etil-tetrametil-tetralina) (AETT);
1-[2-(3-etil-5,6,7,8-tetraidro-5,5,8,8-tetrametil)naftalenil]eta
none;
1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-acetil-1,2,3,4-tetraidronaftalene;
[88-29-9]; 365. Acido aristolochico e suoi sali; acido
8-metossi-6-nitrofenantro[3,4-d]-1,3-diossolo-5-carbossilico[313
-67-7]; Aristolochia Spp. e suoi preparati; 366. Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze che fanno
capo al numero d'ordine 52 dell'allegato III, parte prima e di
lacche, pigmenti o sali di zirconio dei coloranti che figurano
nell'allegato IV, parte prima, con il riferimento "3";
[7440-67-7]; 376. 6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido (Minoxidil) e
suoi sali; [38304-91-5]; 377. 2,3,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina;
2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4] diossina: [1746-01-61]; 382. 3,4'5-Tribromosalicilanilide;
3,5-dibromo-N-(4-bromofenil)-2-idrossibenzammide; [87-10-5]; 383. Fitolacca (Phytolacca Spp.) e suoi preparati; 389. 11-alfa-idrossipregn-4-ene-3,20-dione- e suoi esteri; [80-75-1; 390. Colorante C1.42 640: sale sodico di
N-[4-[[(dimetilammino)fenil][4-[etil(3-sulfofenil)metil]ammino]f
enil]metilen]-2,5-cicloesadien-1-iliden]-N-etil-3-sulfobenzenmet
anamminio idrossido, sale interno; [1694-09-3]; 394. Antiandrogeni a struttura steroidea; 395. Acetonitrile, [75-05-8]; 396. Tetroidrozolina e suoi sali;
4,5-diidro-2-(1,2,3,4-tetraidro-1-natftalenil)-1H-imidazolo;
Tetrizolina (DC It); [84-22-0];

3. Nello stesso allegato II il primo trattino del paragrafo b) del numero d'ordine 422 e' sostituito dal seguente: "Transesterificazione o idrolisi ad un minimo di 200o C e sotto pressione corrispondente adeguata, per 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri degli acidi grassi)";
 
Art. 3

1. Nell'allegato III, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, il numero d'ordine 1 e' modificato come indicato nella seguente tabella: ----> INSERIRE IMMAGINE PAG. 14 e 15 <----
 
Art. 4

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 11 giugno 1999, si aggiungono i seguenti numeri d'ordine: ----> INSERIRE IMMAGINE PAG. 16 <----
 
Art. 5.

I prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non possono essere venduti ne' ceduti al consumatore finale a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2000
Il Ministro della sanità
Veronesi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 158
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone