Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 297
Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'art. 1, che ha delegato il Governo ad adeguare l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le Rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' del decreto
1. Allo scopo di assicurare efficienza, economicita', speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali dell'Arma dei carabinieri, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, il presente decreto disciplina il riordino della struttura organizzativa e funzionale dell'Arma.
2. lI riordino di cui al comma 1, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25, e' attuato attraverso:
a) l'adeguamento dei compiti militari, con conseguente definizione delle modalita' di partecipazione dei reparti dell'Arma all'assolvimento di tali compiti;
b) la ridefinizione della struttura ordinativa, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici, che evitino duplicazioni di attivita' ed accrescano le capacita' operative dell'organizzazione territoriale dell'Arma, con particolare riferimento alla stazione carabinieri;
c) l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilita' dirigenziali, anche in ragione delle corrispondenti articolazioni della pubblica amministrazione;
d) la riorganizzazione del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo mediante l'attribuzione delle relative attivita' a poli funzionali interregionali a competenza per aree, con la conseguente riduzione degli oneri di gestione e il recupero di risorse in favore dell'attivita' operativa svolta dai minori livelli ordinativi;
e) la soppressione e la riorganizzazione di reparti, enti o unita' per razionalizzare la catena di comando e controllo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 31 marzo 2000, n. 8, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
ordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile
2000 - serie generale - n. 79; si riporta il testo
dell'art. 1:
"Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma
dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita',
speditezza e rispondenza al pubblico interesse
dell'attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento
approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e
successive modificazioni, non in contrasto con quanto
previsto al presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in
conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997,
n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi
restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno
per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione
dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri,
con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della
difesa, con dipendenza del Comandante generale, dal Capo di
stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le
disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per
l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla
salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in
conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
382;
2) partecipazione alle operazioni militari in
Italia e all'estero sulla base della pianificazione
d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di
stato maggiore della difesa;
3) partecipazione ad operazioni di polizia militare
all'estero e, sulla base di accordi e mandati
internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di
polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia
militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare
e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici
penali militari, esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della
giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli
addetti militari all'estero;
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari
impegnati in attivita' istituzionali nel territorio
nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della
funzione di comando e controllo, mediante definizione dei
livelli generali di dipendenza delle articolazioni
ordinamentali e con la previsione del ricorso a
provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari;
c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo
anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli
ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri
e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative
e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e
tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle
relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione
ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per
consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni
organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e
le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue
per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di
generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite
di eta', per i generali di corpo d'armata e di divisione,
equiparando correlativamente anche quello del comandante
generale in carica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per
i restanti gradi; conseguentemente, assicurare la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli
degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle
consistenze organiche del restante personale, le dotazioni
dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con
quanto previsto per le Forze armate;
4) rivedere la normativa concernente il Corso
d'istituto ed eventualmente adeguare le modalita' di
ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore
interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da
definire con i decreti legislativi nonche' l'abrogazione
delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che
risulti in contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
Nota alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n.
78, e' riportato nella nota al titolo. - Il regio
decreto 14 giugno 1934, n. 1169, recante "Approvazione del
regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1934, n.
175. - La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante
"Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 febbraio 1997 - serie generale - n. 45. Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n
78, si veda in nota al titolo.
- Per i riferimenti relativi alla legge 18 febbraio
1997, n. 25, si veda in nota alle premesse.



 
Art. 2.
Dipendenze
1. L'Arma dei carabinieri ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed e' forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.
2. L'Arma dei carabinieri dipende:
a) tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;
b) funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
3. Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:
a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attivita' logistiche;
b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento ed il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 2 lettera b), nonche' per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.
4. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o Autorita' nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e Autorita'. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei Comandi e degli Organismi alleati in Italia ed all'estero, ovvero delle singole Forze Armate, dipendono, tramite i relativi Comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata.
 
Art. 3.
Compiti
1. L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti.
2. L'Arma dei carabinieri esercita funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica ai sensi della legislazione vigente.
3. L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamita'. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
4. L'Arma svolge compiti di Polizia militare, ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto e delle altre disposizioni vigenti in materia.
5. Alle attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.



Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno
1934, n. 1169, vedasi nelle note alle premesse.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante
"Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64. - La legge
31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".



 
Art. 4.
Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni
e tutela del bene della collettivita' nazionale
1. L'Arma dei carabinieri concorre alla difesa della Patria, alla salvaguardia delle libere istituzioni e alla tutela del bene della collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita' secondo quanto previsto dalla legge.
 
Art. 5.
Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero
1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:
a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso e' definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa;
b) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresi', ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di manterimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.
 
Art. 6.
Funzioni di polizia militare
1. La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita' volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorita' militare attinenti all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate.
2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili.
3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l'attivita' di polizia militare. Per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi ed alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonche' le altre unita' appositamente individuate.
 
Art. 7.
Assolvimento dei compiti militari
1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge. E' responsabile del relativo addestramento e approntamento.
 
Art. 8.
Funzioni di sicurezza militare
1. L'Arma dei carabinieri fornisce all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonche' alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attivita' produttive attinenti la sicurezza militare dello stato.



Nota all'art. 8:
- La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante
"Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni
e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n.
303; si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono
attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica
generale e il coordinamento della politica informativa e di
sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato
democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la
organizzazione ed il funzionamento delle attivita'
attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la
applicazione dei criteri relativi alla apposizione del
segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
competenti; esercita la tutela del segreto di Stato".



 
Art. 9.
Funzioni di polizia giudiziaria militare
1. L'Arma dei carabinieri esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni e le dipendenze sancite nei codici penali militari, ferme restando le attribuzioni e le qualifiche dei comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate.
 
Art. 10.
Concorso alla mobilitazione
1. L'Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.



Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge
28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 5 gennaio 1998 - serie generale - n. 3; si
riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - 1. Lo strumento militare, riordinato per
effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, e'
volto a consentire la permanente disponibilita' di
strutture di comando e controllo di Forza armata ed
interforze, facilmente integrabili in complessi
multinazionali, e di unita' terrestri, navali ed aeree di
intervento rapido preposte alla difesa del territorio
nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree,
nonche' finalizzato a partecipare a missioni anche
multinazionali per interventi a supporto della pace; le
relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto
limitate al completamento dei comandi, enti ed unita' in
vita.
2. Per una piu' efficace ed economica articolazione
dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica
interforze e operativamente compatibile con quelli alleati,
le disposizioni del presente decreto disciplinano:
a) la soppressione, la riorganizzazione, anche
mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e
territoriali, delle altre strutture periferiche della
Difesa e degli istituti di formazione;
b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato
maggiore interforze;
c) la differenziazione e l'ampliamento delle
attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela
ambientale.
3. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per "soppressione", qualsiasi provvedimento
connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo
scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra
missione;
b) per "riorganizzazione", qualsiasi provvedimento
connesso alla revisione o all'integrazione della missione
dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad
accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti
soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto".



 
Art. 11.
Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche,
consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonche' degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
 
Art. 12.
Articolazione
1. La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri si articola in:
a) Comando generale;
b) organizzazione addestrativa;
c) organizzazione territoriale;
d) organizzazione mobile e speciale;
e) reparti per esigenze specifiche.
 
Art. 13.
Comando generale
1. Comando generale e' la struttura mediante la quale il Comandante generale dirige, coordina e controlla le attivita' dell'Arma. Esso, in particolare, assicura l'analisi dei fenomeni criminosi ed il raccordo delle attivita' operative condotte dai reparti dell'Arma; mantiene, per tutto cio' che non attiene ai compiti militari, i rapporti con i ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione nonche', nei casi previsti dalle norme in vigore, con gli organismi internazionali, fermi restando i rapporti di dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno.
2. Il Comando generale e' costituito dallo Stato Maggiore, da direzioni, reparti e uffici.
 
Art. 14.
Organizzazione addestrativa
1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri.
Essa comprende:
a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita' di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli .ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attivita' istituzionale;
c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa;
d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
2. E' istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Nota all'art. 14:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 15
Organizzazione territoriale

1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: a) comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che
esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di
controllo nei confronti dei comandi regionali ed assicurano,
attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico ed
amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di
competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni; b) comandi regionali, retti da generale di divisione e di brigata,
cui risale la responsabilita' della gestione del personale, e
competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di
controllo delle attivita' dei comandi provinciali; c) comandi provinciali, retti da generale di brigata e colonnello,
cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e
di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita'
dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di
contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da
reparti di altre organizzazioni dell'Arma; d) comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e
differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e
rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la
responsabilita' della direzione e del coordinamento delle
attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle
manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche'
l'assolvimento dei compiti militari; e) comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei
carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita'
diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita'
istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono
retti, di massima ed in relazione alla rilevanza dell'impegno
operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, quale struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.
 
Art. 16
Organizzazione mobile e speciale

1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo
d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di
coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di
divisione dipendenti; b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che
esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo
dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni
vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:
1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'articolo
5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive
e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato
Maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa
integrata del territorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
lettera a);
2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche
calamita';
3) la tutela dell'ambiente;
4) la tutela del patrimonio artistico;
5) la tutela del lavoro;
6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai
sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo
regolamento;
7) la repressione del falso nummario;
8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;
9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26
gennaio 1982, n. 21;
10) la tutela della salute;
11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita' d'indagine
specialistiche, tecniche o scientifiche.



Nota all'art. 16:
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in
materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione centrale", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997 - serie generale - n.
129.
- La legge 26 gennaio 1982, n. 21, recante
"Autorizzazione al Ministero della difesa a stipulare una
convenzione con il governatore della Banca d'Italia per
l'impiego di militari dell'Arma dei carabinieri in servizio
di vigilanza e scorta valori per conto della Banca
d'Italia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
10 febbraio 1982, n. 30.



 
Art. 17.
Reparti e unita' per esigenze specifiche
1. Costituiscono reparti e unita' per esigenze specifiche:
a) il reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica, i comandi e gli organismi internazionali in Italia ed all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unita' navali;
e) le unita' paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma;
h) le unita' presso Dicasteri vari.
2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attivita' degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione ed il funzionamento.
 
Art. 18.
Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti
1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, e' disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita' di pubblica sicurezza e ordine pubblico.



Nota all'art. 18:
- Per i riferimenti relativi alla legge 31 marzo 2000,
n. 78, si veda in nota al titolo; si riporta il testo
dell'art. 11:
"Art. 11 (Attivita' specializzate prezzo
Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di
appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia diverse dalla
polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di
personale e mezzi di comandi, unita' e reparti comunque
denominati, destinati allo svolgimento di attivita'
specializzate presso amministrazioni dello Stato diverse da
quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del
Ministro interessato, dal Ministro competente
gerarchicamente, previo concerto con il Ministro
dell'Interno. Con la stessa procedura si provvede alla
soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi
i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con
legge".



 
Art. 19.
Ruoli e gradi del personale
1. Il personale dell'Arma dei carabinieri e' articolato nei seguenti ruoli:
a) ufficiali;
b) ispettori;
c) sovrintendenti;
d) appuntati e carabinieri.
2. lI ruolo degli ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) ufficiali generali:
1) generale di corpo d'armata;
2) generale di divisione
3) generale di brigata;
b) ufficiali superiori:
1) colonnello;
2) tenente colonnello;
3) maggiore;
c) ufficiali inferiori:
1) capitano;
2) tenente;
3) sottotenente.
3. Il ruolo degli ispettori e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
b) maresciallo capo;
c) maresciallo ordinario;
d) maresciallo.
4. Il ruolo dei sovrintendenti e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) brigadiere capo;
b) brigadiere;
c) vicebrigadiere.
5. Il ruolo degli appuntati e carabinieri e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:
a) appuntato scelto;
b) appuntato;
c) carabiniere scelto;
d) carabiniere.
 
Art. 20.
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
a) e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa;
b) dipende dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
c) ha rango gerarchico sovraordinato ai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
d) fa parte come membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle forze armate, nonche' degli altri organismi di cui e' componente ai sensi delle disposizioni vigenti.
 
Art. 21.
Attribuzioni del generale in campo operativo,
addestrativo e tecnico logistico
1. Il Comandante generale:
a) sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa:
1) formula le proposte di competenza per la pianificazione operativa;
2) e' organo centrale di sicurezza dell'Arma dei carabinieri;
3) determina, relativamente all'Arma dei carabinieri, le modalita' attuative della mobilitazione e l'entita' delle relative scorte;
4) concorda con la Direzione Generale competente la designazione del personale civile, ferme restando le attribuzioni del Segretario Generale della Difesa;
5) assicura, per l'esecuzione di operazioni ed esercitazioni, nazionali e multinazionali, la disponibilita' quantitativa e qualitativa delle forze stabilite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, individuando i relativi reparti; in tale quadro, definisce l'attivita' addestrativa ed esercita, anche avvalendosi dei comandi dipendenti, le funzioni, se delegate, di comando operativo per le operazioni e le esercitazioni dell'Arma dei carabinieri;
6) e' responsabile dell'organizzazione e dell'approntamento delle unita' e dei reparti dell'Arma anche per l'assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;
7) dispone il concorso dell'Arma dei carabinieri alla difesa integrata del territorio nazionale;
8) promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonche' presso soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali;
b) determina, fermo restando quanto disposto dall'articolo 18, l'ordinamento, le circoscrizioni territoriali, gli organici e le modalita' di funzionamento dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari, emanando le relative disposizioni nei settori di attivita' tecnicooperativa;
c) determina l'istituzione o la soppressione di posti fissi o stazioni temporanee;
d) approva i programmi ed impartisce le disposizioni riguardanti l'addestramento ed il perfezionamento della preparazione professionale del personale dell'Arma;
e) approva le pubblicazioni dell'Arma dei carabinieri;
f) nel settore tecnico-logistico, determina:
1) le politiche di impiego, di gestione e di mantenimento del parco;
2) le dotazioni e le scorte;
3) la regolamentazione tecnica;
g) nel settore tecnico-logistico, sentito, su iniziativa del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comitato dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate, determina:
1) le linee di pianificazione e programmazione tecnica;
2) i programmi, le ricerche, gli studi e le sperimentazioni;
3) l'adozione di nuovi materiali specifici per le esigenze dell'Arma.
 
Art. 22.
Attribuzioni del Comandante generale
in materia di reclutamento,
stato, avanzamento e impiego
1. Il Comandante generale:
a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito difesa:
1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri;
b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata;
c) e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri;
d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento;
e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento;
f) e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;
g) puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente;
h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g).
2. Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.



Nota all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante "Regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del
18 maggio 2000 - serie generale; si riporta il testo
dell'art. 2, comma 1, lettera s), numero 4):
"Art. 2 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. Il Capo
di Stato maggiore della difesa:
a) - r) (Omissis);
s) emana direttive concernenti l'impiego del
personale militare in ambito interforze, internazionale e
presso altri dicasteri e stabilisce i criteri generali
concernenti l'impiego del personale militare e civile in
ambito Forza armata. In particolare:
1) - 3) (Omissis);
4) propone al Ministro della difesa: d'intesa con il
Segretario generale della difesa e sentiti i Capi di Stato
magiore di Forza armata, gli ufficiali generali e ammiragli
di grado non inferiore a maggiore generale e gradi
corrispondenti da destinare agli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale;".
Nota all'art. 23.
- La legge 20 febbraio 1981, n. 30, recante
"Istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1981, n. 55; si riporta
il testo dell'art. 1:
"Art. 1 (Istituzione di direzioni di amministrazione
dell'Esercito). - Alle dipendenze di ciascuno dei
sottonotati comandi e' istituita una direzione di
amministrazione con competenza territoriale sugli enti
dislocati nella circoscrizione dei comandi medesimi:
1) Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con
sede a Roma e competenza territoriale nazionale per gli
enti dipendenti dal medesimo Comando generale;
2) Comando regione militare nord-ovest con sede a
Torino: comando regione militare nord-est, con sede a
Padova: Comando regione militare tosco-emiliana con sede a
Firenze: Comando regione militare centrale, con sede a
Roma; Comando regione militare meridionale, con sede a
Napoli; Comando regione militare della Sicilia, con sede a
Palermo.
In Sardegna, per la quale le attribuzioni dei
comandanti di regione militare sono devolute al comandante
militare della Sardegna, e istituita, con sede a Cagliari,
una direzione di amministrazione con competenza
territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione
dello stesso comando".



 
Art. 23.
Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativo
1. Il Comandante generale, ai sensi della legislazione vigente:
a) svolge le funzioni di capo ente programmatore, di Direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa e, ai fini del decentramento amministrativo, di comandante militare territoriale sull'intero territorio nazionale;
b) propone, quale capo di ente programmatore, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, l'allocazione degli stanziamenti sui capitoli di bilancio dell'Arma dei carabinieri e ne detiene l'impiego operativo;
c) provvede, quale Direttore generale titolare di centro di responsabilita' amministrativa, nell'ambito delle risorse assegnate dal Ministro della difesa, all'Amministrazione dei capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri:
1) esercitando i poteri di spesa e le connesse funzioni in materia contrattuale e di gestione amministrativo-contabile;
2) definendo i limiti di valore delle spese che gli Ufficiali di livello dirigenziale sottordinati possono impegnare;
3) si avvale, quale comandante militare territoriale per gli enti dipendenti dal Comando generale, della direzione di amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 febbraio 1981, n. 30.
 
Art. 24.
Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale
1. Il Comandante generale dell'Arma provvede, su delega del Capo di Stato Maggiore della Difesa ed in conformita' agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione ed alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
 
Art. 25.
Vice comandante generale
1. Il Vice comandante generale:
a) e' il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo piu' anziano in ruolo e viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina e' predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
b) rimane in carica con mandato della durata massima di un anno, salvo che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge;
c) e' gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
2. Il Ministro della difesa ha facolta' di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianita'.
3. Il vice comandante generale:
a) esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati;
b) su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli alti comandi dell'Arma;
c) e' membro ordinario con diritto di voto del Consiglio superiore delle Forze armate;
d) presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri.
 
Art. 26.
Generali di corpo d'armata
1. Gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata:
a) esercitano le competenze loro attribuite dalla normativa vigente e dall'ordinamento militare, nonche' quelle demandate dal Comandante generale. In tale ambito adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza e sono responsabili dell'attivita' amministrativa della gestione e dei relativi risultati anche in relazione ai poteri di spesa delegati dal Comandante generale nel quadro delle programmazioni a bilancio;
b) svolgono funzioni di comando, di alta direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle loro dipendenze con particolare riguardo a quelli retti da ufficiali con il grado di generale e colonnello, verificando che le attivita' istituzionali siano costantemente orientate ad efficacia efficienza ed economicita';
c) vigilano mediante attivita' ispettiva sull'attuazione delle direttive generali impartite dal Comandante generale. Nel quadro di dette direttive stabiliscono i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze ed attribuiscono ai Comandanti dipendenti con il grado fino a colonnello la responsabilita' di specifici progetti e gestioni;
d) possono disporre l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti;
e) designano i componenti della commissione di disciplina per il personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti nei cui confronti abbiano disposto l'inchiesta di cui alla lettera d).
 
Art. 27
Altri ufficiali

1. Gli Ufficiali con i gradi di Generale di Divisione, Generale di Brigata e Colonnello, esercitano le competenze loro attribuite dalla legislazione vigente, dall'ordinamento militare nonche' quelle stabilite dal Comandante generale: a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di
controllo dei reparti alle loro dipendenze, con particolare
riguardo a quelli retti da Ufficiali; b) adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi di pertinenza
e sono responsabili dell'attivita' amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati, anche in relazione ai poteri di spesa
delegati dal Comandante Generale nel quadro delle programmazioni a
bilancio; c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli
indirizzi stabiliti dai superiori gerarchici con il grado di
generale di Corpo d'armata e sono responsabili dei progetti e
delle gestioni loro attribuite.
2. Gli ufficiali non dirigenti hanno le attribuzioni determinate dal Comandante generale secondo le norme vigenti. Nel quadro delle competenze stabilite per il proprio livello gerarchico e la propria posizione di impiego: a) esercitano compiti di comando, di direzione, di' indirizzo, di
coordinamento e di controllo delle unita' ordinamentali poste alle
loro dipendenze; b) al fine di assicurare la funzionalita' del servizio per il
conseguimento degli obiettivi istituzionali, provvedono alla
gestione ed all'impiego delle risorse assegnate secondo criteri di
efficacia, efficienza ed economicita'; c) nell'ambito del Comando generale degli uffici o articolazione
ordinative rette da Generale o Colonnello, assumono la
responsabilita' di settori funzionali e svolgono compiti di studio
e di diretta collaborazione con i rispettivi superiori gerarchici; d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse
con l'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dei comandi
o dei settori cui sono preposti; e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore
gerarchico.
 
Art. 28
Disposizioni di carattere
tecnico logistico ed amministrativo
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri adotta misure di razionalizzazione dell'organizzazione, della gestione e del funzionamento del sostegno tecnico, logistico ed amministrativo tese al recupero di personale da destinare al servizio d'istituto ed al miglioramento del supporto dei reparti, prevedendo anche l'affidamento di servizi a terzi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Al fine di pervenire all'attuazione dei necessari adeguamenti delle procedure tecniche, logistiche ed amministrative in relazione alle specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa stabilisce con proprio decreto i settori nei quali il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Segretario Generale della Difesa, e' autorizzato a procedere alla revisione delle relative discipline di carattere amministrativo.
 
Art. 29
Corso d'istituto

1. Il corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e' svolto presso la Scuola ufficiali carabinieri dai capitani del ruolo normale e, nei casi previsti dalle norme in vigore, da quelli del ruolo speciale. Il corso tende all'affinamento della preparazione culturale, giuridica e tecnico-professionale dei frequentatori, anche attraverso l'acquisizione di competenze ed abilita' per l'assolvimento delle funzioni nel successivo sviluppo di carriera.
2. Le conoscenze e le capacita' acquisite nonche' le potenzialita' espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
3. Con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la durata, le modalita' di ammissione, di svolgimento, di frequenza, di rinvio, di valutazione dei frequentatori, nonche' le modalita' di funzionamento della commissione di cui al comma 2.



Nota all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.



 
Art. 30.
Modalita' di ammissione degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri al corso
superiore di stato maggiore interforze.
1. I maggiori ed i tenenti colonnelli dell'Arma dei carabinieri possono essere ammessi al corso superiore di stato maggiore interforze (ISSMI), sulla base della disciplina prevista ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad avvenuto compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di capitano, e dopo aver superato il corso d'istituto.
2. L'elenco degli ufficiali utilmente collocati in graduatoria e' sottoposto dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di Stato Maggiore della Difesa per l'approvazione.



Nota all'art. 30:
- Per i riferimenti relativi al decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, si veda in nota all'art. 10; si
riporta il testo dell'art. 4, comma 5:
"5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il regolamento
recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I
criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla
frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con
decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia
di finanza".



 
Art. 31.
Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri
1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
a) ricompense al valore:
1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
b) ricompense al merito per imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le ricompense al valore dell'Arma dei carabinieri sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri sono concesse dal Ministro della difesa.
3. I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.



 
Art. 32.
Medaglia al merito di lungo comando
1. La medaglia al merito di lungo comando di cui al regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, e al regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, e' conferita con le medesime prescrizioni e modalita', anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in attivita' di servizio che abbiano raggiunto globalmente, anche in piu' riprese i previsti periodi minimi di comando di reparto o incarichi equivalenti.
2. Le istruzioni relative alla concessione della medaglia di cui al comma 1 sono definite dalla Direzione Generale del Personale Militare del Ministero della difesa su proposta del Comandante generale dell'Arma ed approvate con decreto del Ministro della difesa.
3. Le caratteristiche delle decorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni del regio decreto 13 maggio 1935, n. 908.



Nota all'art. 32:
- Il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, recante
"Istituzione della Medaglia militare al merito di lungo
comando", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 giugno 1935, n. 142.
- Il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, recante
"Estensione ai sottufficiali del regio esercito del
conferimento della medaglia al merito di lungo comando", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1935,
n. 267.



 
Art. 33.
Modifica ed abrogazione di disposizioni in vigore
1. All'articolo 1, primo comma, e all'articolo 16, secondo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti: "della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri".
2. All'articolo 2, primo comma, della legge 7 maggio 1954, n. 203, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, le parole: "dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica" sono sostituite dalle seguenti: "della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri".
3. All'articolo 2, secondo comma, numero 3), e all'articolo 3, quinto comma, numero 3), della legge 7 maggio 1981, n. 180, dopo le parole: "dell'Aeronautica" sono inserite le seguenti: "dell'Arma dei carabinieri".
4. L'articolo 4, sesto comma, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e' sostituito dal seguente:
"6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Segretario Generale della difesa, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 2.".
5. Agli articoli 38 e 39 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, le parole: "dal comandante di Legione" sono sostituite dalle seguenti: "dal comandante di corpo".
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano all'Arma dei carabinieri:
a) la legge 3 dicembre 1962, n. 1699;
b) la legge 4 agosto 1984, n. 429;
c) la legge 26 ottobre 1971, n. 916.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati o cessano di avere efficacia:
a) la legge 28 aprile 1976, n. 192;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) la legge 10 maggio 1976, n. 345;
d) gli articoli 1, 10 e da 52 a 61, escluso l'articolo 54, secondo comma, e 67, ed i capitoli II, III, IV, escluso l'articolo 24, secondo comma, V, VI, VII, VIII, IX e X del regolamento organico per l'Arma dei carabinieri reali, approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 34, comma 1, cessa di avere efficacia il regio decreto in data 24 dicembre 1911.
9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificate le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556, in corrispondenza di quanto previsto dal presente decreto, nonche' dalla legge del 31 marzo 2000, n. 78, nella parte in cui modifica la legge 18 febbraio 1997, n. 25.



Nota all'art. 33:
- La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante
"Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e
trattamento economico del personale della Difesa ivi
destinato", e' pubblicata nel supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1973, n. 333; si riporta
il testo degli articoli 1, primo comma, e 16, secondo
comma, come modificati dal presente decreto legislativo:
"Art. 1. Con decreti del Ministro per la difesa, di
concerto con i Ministri per gIi affari esteri e per il
tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche
italiane all'estero ove possono essere destinati addetti
della Difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, nonche'
addetti aggiunti ed assistenti.".
"Art. 16. (Omissis).
Possono essere destinati a prestare servizio alle
dipendenze del Ministero degli affari esteri, presso le
rappresentanze italiane all'estero, militari di truppa
dell'Arma dei carabinieri da adibire a mansioni di
vigilanza, nonche' sottufficiali della Difesa compresa
l'Arma dei carabinieri con mansioni speciali: la relativa
spesa e' a carico del bilancio del predetto Ministero.".
- La legge 7 maggio 1954, n. 203, recante "Cambiamento
della denominazione della medaglia mauriziana per merito
militare di dieci lustri in quella di medaglia mauriziana
al merito di dieci lustri di carriera militare e norme per
il conferimento della decorazione", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1954, n. 116; si riporta
il testo dell'art. 2, primo comma, come modificato dal
presente decreto legislativo:
"Art. 2. La medaglia mauriziana al merito di dieci
lustri di servizio militare puo' essere concessa, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali
della Difesa compresa I'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di
servizio militare, valutati secondo le disposizioni
contenute nel testo unico approvato con regio decreto
21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto
applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di
cui all'art. 4 della presente legge.".
- La legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche
all'ordinamento giudiziario militare di pace", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1981, n. 125;
si riporta il testo degli articoli 2, secondo comma, numero
3), e 3, quinto comma, numero 3), come modificati dal
presente decreto legislativo:
"Art. 2 (Tribunali militari). Il tribunale militare
giudica con l'intervento:
1) - 2) (Omissis);
3) di un militare dell'Esercito, della Marina,
dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia
di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e,
comunque, non inferiore al grado di ufficiale, estratto a
sorte, con funzioni di giudice".
"Art. 3 (Corte militare d'appello). - (Omissis).
La corte militare di appello giudica con l'intervento:
1) - 2) (Omissis);
3) di due militari dell'Esercito, della Marina,
dell'Areonautica, dell'Arma dei carabinieri o della Guardia
di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e,
comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a
sorte, con funzioni di giudice".
- Per i riferimenti relativi al decreto legislativo
28 novembre 1997, n. 464, si veda in nota all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo, come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato: "Art. 4. - 1. E' istituito l'Istituto
superiore di Stato maggiore interforze con il compito di
perfezionare la formazione professionale e la preparazione
culturale degli ufficiali delle Forze armate, in previsione
dell'impiego in incarichi di rilievo in ambito nazionale ed
internazionale.
2. Presso l'Istituto indicato al comma 1 e' svolto il
corso superiore di Stato maggiore interforze cui possono
partecipare anche gli ufficiali del Corpo della guardia di
finanza nonche' ufficiali delle Forze armate estere.
3. Il superamento del corso di cui al comma 2, e'
valutato ai fini dell'avanzamento e dell'impiego degli
ufficiali.
4. Il corso di cui al comma 2 sostituisce ed equivale
ai corsi superiori svolti presso:
a) la scuola di guerra dell'Esercito, di cui all'art.
1, primo comma, lettera c), della legge 28 aprile 1976, n.
192 e successive modifiche;
b) l'Istituto di guerra marittima, di cui all'art. 4,
primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 12 settembre 1972, n. 985;
c) la scuola di guerra aerea, di cui all'art. 4, n.
2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto
1968, n. 1512.
5. Il Ministro della difesa adotta, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il regolamento
recante l'ordinamento dell'Istituto di cui al comma 1. I
criteri e le modalita' per la selezione dei candidati alla
frequenza del corso di cui al comma 2, sono determinati con
decreto del Ministro della difesa. Entro lo stesso termine,
con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro
della difesa, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
ammissione al corso degli ufficiali del Corpo della guardia
di finanza.
6. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i
Capi di stato maggiore di Forza armata, iI Comandante
Generale dell'Arma dei carabineri e, per quanto di
interesse, il Segretario Generale della difesa, determina
annualmente iI numero dei frequentatori al corso di cui al
comma 2.
7. Agli ufficiali delle varie armi dell'Esercito,
giudicati idonei al termine del corso di cui al comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni previste per gli
ufficiali giudicati idonei al termine del corso superiore
di Stato maggiore di cui agli artt. 10, 11, 12, e 13 della
legge 28 aprile 1976, n. 192, e successive modifiche,
limitatamente agli incarichi di Stato maggiore attribuiti
all'Esercito, senza influire sulla ripartizione interforze
relativa al numero dei frequentatori da ammettere al corso,
di cui al comma 2 del presente articolo, ed agli incarichi
interforze, interministeriali ed internazionali e previa
conseguente modificazione del decreto ministeriale di cui
all'art. 12, secondo comma, della stessa legge n. 192 del
1976.
8. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente,
determina il numero di ufficiali di cui alla tabella n. 1,
quadri IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI, annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, da
ammettere alla frequenza del corso di Stato maggiore di cui
all'art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 192 del
1976. Agli ufficiali che superano il corso di
Stato maggiore ed il successivo corso superiore di
Stato maggiore interforze, si applicano le disposizioni
previste per gli ufficiali delle varie armi dell'Esercito
di cui al comma 7 del presente articolo per gli incarichi
da attribuire con la revisione del decreto ministeriale
indicata allo stesso comma 7.
9. In via transitoria, fino all'entrata in vigore dei
decreti delegati di cui all'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, per l'ammissione degli ufficiali
delle armi dell'Esercito al corso superiore di
Stato maggiore interforze si applicano le modalita' ed i
requisiti fissati per l'ammissione al corso superiore di
Stato maggiore di cui agli artt. 6, 7 e 8 della legge n.
192 del 1976, ed al titolo Il, capo I, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, e
successive modifiche; per gli ufficiali di cui al presente
comma, giudicati idonei al termine del corso superiore di
Stato maggiore interforze, si applicano le prescrizioni
dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Al quarto comma, ultimo periodo, dell'art. 12 della
legge 28 aprile 1976, n. 192, le parole da: "il vice
comandante della scuola di guerra" fino a: "un generale in
servizio permanente effettivo dell'Esercito" sono
sostituite dalle seguenti: "tre ufficiali generali in
servizio permanente effettivo dell'Esercito".
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a decorrere dal primo corso superiore di Stato maggiore
interforze; fino all'emanazione delle disposizioni
modificative del decreto ministeriale di cui al comma 7 del
presente articolo, sono fatti salvi i concorsi e le
designazioni effettuate nonche' i concorsi banditi per
l'ammissione ai corsi di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale 6 luglio 1994.
12. Fatto salvo il corso di Stato maggiore in
svolgimento, sono abrogati:
a) il primo comma dell'art. 5 della legge 28 aprile
1976, n. 1921;
b) l'art. 18 del capo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611;
c) il requisito per l'avanzamento dei maggiori e
tenenti colonnelli di cui al quadro I della tabella n. 3
allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come
modificata dalla tabella allegata alla legge 27 ottobre
1963, n. 1431.
13. Al secondo comma dell'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, le
parole: "terzo trimestre" sono sostituite con la seguente:
"corso".
- La legge 18 ottobre 1961, n. 1168, recante "Norme
sullo stato giuridico dei vice brigadieri e dei militari di
truppa dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale deI 17 novembre 1961, n. 285; si riporta
il testo degli articoli 38 e 39 come modificati dal
presente decreto legislativo: "Art. 38. L'accertamento
di un illecito disciplinare, per il quale il militare puo'
essere passibile di una delle sanzioni indicate all'art.
37, e' disposto dal comandante di corpo dal quale il
militare dipende per ragioni di impiego o nella cui
giurisdizione risiede, e si effettua mediante contestazione
degli addebiti e discolpa dell'interessato.
Il comandante di corpo, qualora ritenga il militare
responsabile di atti che possano importare la perdita del
grado, ne dispone il deferimento a commissione di
disciplina.
Il Ministro o il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri possono ordinare direttamente il deferimento
del militare a Commissione di disciplina.".
"Art. 39. La commissione di disciplina per i giudizi a
carico di militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e'
formata e convocata, di volta in volta, dal comandante di
corpo dal quale il giudicando dipende per ragioni di
impiego o nella cui giurisdizione risiede. Se i giudicandi
siano piu' di uno, provvede il comandante di corpo dal
quale dipende o nella cui giurisdizione risiede il militare
piu' elevato in grado o piu' anziano. La Commissione si
compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei
carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa
in servizio.
Se trattasi di piu' giudicandi di Armi o di Forze
armate diverse, si applicano le norme in vigore per l'Arma
o la Forza armata cui appartiene il militare piu' elevato,
in grado o piu' anziano.".
- La legge 3 dicembre 1962, n. 1699, recante
"Conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai
generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di
finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di
Vice comandante generale dell'Arma e di comandante in
seconda del Corpo", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 1962, n. 329.
- La legge 4 agosto 1984, n. 429, recante "Norme per il
conferimento della carica di Vice comandante generale
dell'Arma dei carabinieri" ed estensione di alcune norme
della legge 26 ottobre 1971, n. 916, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1984, n. 219.
- La legge 26 ottobre 1971, n. 916, recante "Modifica
alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del
rango di generale di corpo d'armata ai generali di
divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che
abbiano retto, rispettivamente, la carica di Vice
comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda
del Corpo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17
novembre 1971, n. 289.
- La legge 28 aprile 1976, n. 192, recante "Norme sui
corsi della scuola di guerra dell'Esercito", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 1976, n. 123.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1979, n. 611, recante "Norme di esecuzione
della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola
di guerra dell'Esercito", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 10 dicembre 1979, n. 335.
- La legge 10 maggio 1976, n. 345, recante "Norme per
il conferimento della carica di Vice comandante generale
dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1976, n. 144.
- Per i riferimenti relativi al regio decreto 14 giugno
1934, n. 1169, si veda in nota alle premesse.
- Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 566, si veda in nota
all'art. 22.



 
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministro della difesa, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri in materia di organizzazione e funzionamento delle caserme, addestramento, svolgimento del servizio istituzionale e compiti ed impiego del personale. Limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento e' adottato di concerto con il Ministro dell'interno.
2. La carica di cui all'articolo 25 non puo' essere conferita al generale di corpo d'armata che abbia gia' ricoperto l'incarico ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1984, n. 429.
3. Le disposizioni di legge e di regolamento che fanno riferimento all'Esercito, senza escludere espressamente l'Arma e che non afferiscono a materie oggetto di speciale disciplina per l'Arma stessa, si applicano, nei limiti in cui non contrastino con il presente decreto, all'Arma dei carabinieri.
4. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, i corsi per la formazione di base degli ufficiali dei carabinieri del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono svolti presso l'Accademia militare dell'Esercito, secondo le modalita' concordate con lo Stato Maggiore dell'Esercito, previa selezione a cura del centro nazionale selezione e reclutamento dell'Arma. Agli allievi ufficiali dei carabinieri di cui al presente comma si applicano le norme sullo stato degli allievi ufficiali dell'Esercito frequentatori dei paritetici corsi dell'Accademia militare.
5. Sino al 31 dicembre 2006 incluso, ai fini delle modalita' di ammissione ai corsi di cui all'articolo 30, si prescinde dall'avvenuto compimento del periodo di comando.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Arma dei carabinieri, in riferimento ai compiti militari di cui al capo II del presente decreto e tenuto conto delle peculiarita' professionali, concorre con personale dei propri ruoli alle destinazioni in incarichi interforze e presso le rappresentanze diplomatiche all'estero. E' compito del Capo di Stato Maggiore della difesa individuare gli incarichi ai quali preporre personale dell'Arma dei carabinieri.



Nota all'art. 34:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 14.
- Per i riferimenti relativi alla legge 4 agosto 1984,
n. 429, v. nota all'art. 33; si riporta il testo dell'art.
1:
"Art. 1. Il Vice comandante generale dell'Arma dei
carabinieri e' il generale di divisione in servizio
permanente effettivo dell'Arma piu' anziano in ruolo. Viene
nominato, su proposta del comandante generale, con decreto
del Ministro della difesa.
Il Ministro della difesa ha facolta', nell'interesse
dell'amministrazione, di escludere, con provvedimento
motivato, il generale di divisione piu' anziano e di
procedere alla nomina del generale di divisione che lo
segue in ordine di anzianita'.
Il Vice comandante generale ha rango gerarchico
preminente rispetto agli altri generali di divisione dei
carabinieri".



 
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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