Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2000
Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto, in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e' stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realta' sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita' locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita' e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2000, alla quale e' stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;
Decreta:
La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo), fissata in diciotto mesi, e' prorogata per il periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianco, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000 Registo n. 2 Interno, foglio n. 275
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) e' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 aprile 1999, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalita' organizzata. Per effetto dell'avvenuto scioglimento, la gestione dell'ente e' stata affidata alla commissione straordinaria che ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalita' operando in un ambiente che, a causa della permanente e condizionante influenza negativa esercitata dalla locale malavita organizzata, stenta ad affrancarsi dal radicato sistema di diffusa arbitrarieta'.
Invero, come rilevato dal prefetto di Palermo con relazione in data 7 settembre 2000, nonostante i pur soddisfacenti risultati conseguiti con gli interventi di risanamento sinora effettuati, lo stato di degrado ambientale e culturale ed il livello di sedimentazione della illegalita', che caratterizzano il territorio ed il tessuto sociale del paese, ostacolano e rallentano l'azione protesa al completo recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalita' e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.
La complessiva opera di ripristino, avviata dalla commissione straordinaria nel delineato difficile contesto, ha specificamente mirato a recidere i legami inquinanti dell'ente mediante la sua riorganizzazione burocratica. A tal fine, e' stato disposto il trasferimento di alcuni dipendenti in settori non strategici, mentre nei confronti di altri dipendenti e' stata disposta l'esautorazione dalle funzioni apicali rivestite, dando corso ai relativi provvedimenti disciplinari.
La commissione straordinaria e', inoltre, riuscita a recedere dalle trattative avviate dall'amministrazione locale per l'acquisto di un immobile da destinare ad uffici, che era stato gia' oggetto di anomale interferenze e pressioni, destinando l'ammontare del relativo mutuo, gia' deliberato dalla Cassa depositi e prestiti, alla costruzione di una nuova casa comunale.
Anche nel settore dell'abusivismo edilizio sono state avviate le necessarie procedure di contrasto, adottati i relativi provvedimenti di revoca o diniego di concessioni edilizie in sanatoria, nonche' disposte le conseguenti ingiunzioni di demolizione di immobili.
Con pari incisivita' l'organo straordinario ha proceduto alla definizione delle pratiche espropriative da tempo pendenti; alla tutela in sede giurisdizionale o transattiva degli interessi dell'ente, che ne ha tratto conseguenti benefici economici; alla riattivazione dei servizi che, come quello della nettezza urbana, avevano evidenziato gravi carenze di funzionalita' a discapito della collettivita'.
Il completamento dei vari interventi intrapresi dalla commissione straordinaria, tra i quali assumono particolare rilievo sia l'adozione di una nuova pianta organica, sia il perfezionamento delle procedure relative all'approvazione dello strumento urbanistico, richiedono, per la loro complessita' e per le cautele imposte da pericoli di possibili illecite interferenze, un ulteriore lasso di tempo che ne consenta la definizione, offrendo piu' ampie garanzie di legalita'.
Come evidenziato nella citata relazione prefettizia, anche nel corso della riunione, svoltasi in data 30 agosto 2000 con i rappresentanti delle locali forze dell'ordine, e' emerso che la situazione riscontrata nel comune di Ficarazzi impone un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettivita' e la fattiva tutela degli interessi primari, nonche' a consentire alla comunita' locale di esprimere la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento al di fuori di possibili condizionamenti malavitosi.
La valutazione della descritta situazione, correlata alla persistenza dell'influenza criminale forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.
Ritenuto, pertanto, che - alla stregua della relazione del prefetto di Palermo, che deve intendersi qui integralmente richiamata - ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Ficarazzi (Palermo) per il periodo di sei mesi.
Roma, 28 settembre 2000
Il Ministro dell'interno: Bianco
 
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