Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
DECRETO 19 settembre 2000
Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per le politiche comunitarie;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Norme di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2000 recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per le politiche comunitarie;
Ritenuta la necessita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 303/1999 ed in relazione alle funzioni delegate al Ministro per le politiche comunitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2000, di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche comunitarie, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
 
Art. 2.
Competenze
1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attivita' inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea.
2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;
b) le attivita' necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario, il costante monitoraggio del processo decisionale anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;
c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;
d) la cura dei rapporti con gli uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;
e) le attivita' connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonche' al coordinamento delle attivita' delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;
f) la preparazione, d'intesa con i Ministri interessati, delle attivita' relative alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea per il mercato interno, nonche' delle altre attivita' relative al mercato interno ed al funzionamento del Comitato consultivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche, e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4;
g) l'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche curando, in particolare, la preparazione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;
h) la predisposizione, l'iter parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale, nonche' la promozione, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;
i) la vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;
j) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario; per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte alla Corte di giustizia delle Comunita' europee; per adempiere tempestivamente alle pronunce della stessa;
k) la formazione di personale e di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari;
l) gli affari generali, i rapporti con gli organi dello Stato e gli enti territoriali, l'organizzazione e le attivita' strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonche', con il coordinamento dei competenti Dipartimenti ed uffici del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria, nonche' l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attivita' del Dipartimento;
m) la promozione - in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate - della diffusione dell'informazione sulle attivita' dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;
n) la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attivita' connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonche' la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria e l'informatizzazione degli uffici.
 
Art. 3.
Ministro per le politiche comunitarie
1. Il Ministro per le politiche comunitarie, di seguito denominato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento.
2. Il Ministro esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Il Ministro designa i rappresentanti del Dipartimento per le politiche comunitarie in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.
4. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.
 
Art. 4.
Capo del Dipartimento
1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di un proprio ufficio di segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.
3. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del Dipartimento puo' con proprio provvedimento articolare i servizi in unita' operative.
4. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.
5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, contabili, gestione del personale e biblioteca. Il capo del Dipartimento puo' delegare al responsabile del servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilita' del Centro di responsabilita' amministrativa del Dipartimento.
6. Dipende inoltre dal capo del Dipartimento l'unita' operativa a supporto del coordinamento del partenariato sociale e istituzionale che opera anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi. Detta unita', cui fa capo una struttura fissa di segreteria, si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, anche della collaborazione dei funzionari del Dipartimento competenti per materia. La predetta unita' coadiuva l'ufficio di Gabinetto nell'esercizio delle sue funzioni.
 
Art. 5.
Organizzazione del Dipartimento
1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.
2. Gli incarichi di capo del Dipartimento, di direzione degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformita' con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza e ricerca o comunque diversi dalla direzione di uffici o servizi.
3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
ufficio I: coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente normativa in materie relative a: mercato interno, consumatori, turismo; industria, telecomunicazioni, trasporti, energia; ambiente, agricoltura, sanita';
ufficio II: coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente normativa in materie relative a: lavoro e affari sociali, ricerca scientifica, cultura, educazione; aiuti comunitari e nazionali; fiscalita';
ufficio III: attuazione della normativa comunitaria; precontenzioso e contenzioso; affari giuridici e rapporti con il Parlamento;
ufficio IV: informazione in materia comunitaria; formazione in materia comunitaria sia a livello nazionale che verso i Paesi candidati all'Unione europea; innovazione tecnologica.
4. L'ufficio I coordina, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b); collabora con l'unita' operativa di supporto prevista al precedente art. 4, comma 6; coordina la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, prepara le sessioni del Consiglio dei Ministri per il mercato interno. All'interno dell'ufficio operano il centro di coordinamento del Mercato unico per garantire l'uniformita' nell'applicazione della normativa comunitaria primaria e derivata da parte delle amministrazioni pubbliche, nonche' il punto di contatto per i riconoscimenti professionali e per il regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci.
5. L'ufficio I si articola nei seguenti servizi:
a) servizio I: libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi; consumatori, turismo;
b) servizio II: industria; telecomunicazioni; trasporti; energia;
c) servizio III: ambiente; agricoltura; sanita'.
6. L'ufficio II coordina, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b); collabora con l'unita' operativa di supporto prevista al precedente art. 4, comma 6; svolge tutte le attivita', anche in tema d'informazione preventiva e costante monitoraggio, volte ad assicurare la coerenza della legislazione statale e regionale con le disposizioni comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato e pone in atto, anche in raccordo con l'ufficio III, tutte le attivita' istruttorie e strumentali piu' idonee al fine di prevenire o far fronte a casi di contenzioso avente per oggetto aiuti di Stato; segue, per quanto di competenza, le questioni relative alle politiche regionali e di coesione dell'Unione europea e cura l'informazione diffusa riguardo tali politiche; segue, per quanto di competenza e in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici, le problematiche relative ai programmi di iniziativa comunitaria e allo Sdec; cura la partecipazione alle sedute del CIPE.
7. L'ufficio II si articola nei seguenti servizi:
a) servizio I: lavoro e affari sociali; ricerca scientifica; educazione; cultura;
b) servizio II: aiuti di Stato; fiscalita';
c) servizio III: politiche regionali e di coesione; CIPE; Pic; Sdec.
8. L'ufficio III provvede agli adempimenti istruttori ed a quelli strumentali necessari alla predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale ed a seguirne l'iter parlamentare; cura la trasmissione al Parlamento degli atti comunitari di sua competenza; cura le attivita' relative alle riunioni di coordinamento dirette al recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale; procede al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie i cui risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del Consiglio dei Ministri; provvede all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 86; pone in atto tutte le attivita' istruttorie e strumentali piu' idonee al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici con rappresentanti della Commissione europea nonche' attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai fini della definizione della posizione da assumere; svolge le attivita' relative al contenzioso comunitario di cui all' art. 2, comma 2, lettera j); prepara, per gli aspetti di competenza, le riunioni del Consiglio dei Ministri e quelle del pre-Consiglio. Presso l'ufficio opera la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'ufficio III integra dal punto di vista funzionale il settore legislativo del Gabinetto del Ministro.
9. L'ufficio III si articola nei seguenti servizi:
a) servizio I: recepimento e attuazione della normativa comunitaria;
b) servizio II: pre-contenzioso e contenzioso;
c) servizio III: rapporti con il Parlamento e affari giuridici generali.
10. L'ufficio IV, anche in conformita' alla disciplina delle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, cura l'informazione diffusa sulle politiche comunitarie, con particolare riferimento alle attivita' dell'Unione europea; promuove e coordina le iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; assume iniziative per la formazione di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari; promuove iniziative per lo sviluppo di reti e centri d'informazione e documentazione su tali temi; cura la partecipazione, con aree espositive, ai saloni nazionali di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino; collabora con l'unita' operativa di supporto prevista al precedente art. 4, comma 6; cura la diffusione di informazioni in materia comunitaria, mediante la realizzazione di pubblicazioni o di strumenti su supporti audio-video o telematici, anche organizzando e aggiornando il sito Internet del Dipartimento; garantisce l'informazione agli operatori ed agli enti locali sulle iniziative comunitarie relative alle politiche di coesione; promuove e cura attivita' di formazione nei confronti dei Paesi candidati all'Unione europea.
11. L'ufficio IV si articola nei seguenti servizi:
a) servizio I: informazione e comunicazione sulle politiche e le attivita' dell'Unione europea;
b) servizio II: formazione in materia comunitaria, sia a livello nazionale che verso i Paesi candidati all'Unione;
c) servizio III: ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell'informazione.
12. Dipende funzionalmente dal capo del Dipartimento il nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi dell'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 30 aprile 1990.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2000
Il Ministro: Mattioli
 
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