Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000
Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ad integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 3 agosto 2000, n. 140/00, e 27 settembre 2000, n. 174/00. (Deliberazione n. 187/2000).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 ottobre 2000,
Premesso che:
con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/2000), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: autorita') ha definito modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
l'art. 2 della deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2000, n. 174/2000 (di seguito: deliberazione n. 174/2000), dispone la proroga del termine per la stipula di accordi di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/2000, tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) e i gestori confinanti, che prevedano l'impegno da parte dei gestori confinanti:
a) a determinare e ad assegnare, congiuntamente al gestore della rete, la capacita' di interconnessione disponibile, secondo le modalita' e condizioni definite agli articoli da 3 a 7 della medesima deliberazione, prevedendo che i proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in parti uguali tra il gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
b) ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti per gli operatori una ingiustificata riduzione del valore della capacita' di interconnessione;
c) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari comunicati dagli assegnatari ai sensi dell'art. 7, comma 7.3, della medesima deliberazione n. 140/2000;
l'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000 prevede che, in mancanza dell'accordo con un gestore confinante, di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 140/2000, il gestore della rete ne da' comunicazione all'Autorita' e, per la corrispondente frontiera, assegna autonomamente il 50% della capacita' della interconnessione disponibile; e, in tal caso, il gestore della rete, nel rispetto di condizioni di reciprocita', riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacita' di interconnessione disponibile assegnata dal gestore confinante, i diritti e gli obblighi previsti dall'art. 7 della stessa deliberazione n. 140/2000 per gli assegnatari di bande;
l'art. 3, della deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2000, n. 174/2000 (di seguito: deliberazione n. 174/2000), definisce le condizioni di reciprocita' richiamate all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000 (di seguito: le condizioni di reciprocita');
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 10;
Viste:
la deliberazione n. 140/2000;
la deliberazione n. 174/2000;
Considerato che:
la deliberazione n. 140/2000 e la deliberazione n. 174/2000 non contengono disposizioni in merito all'allocazione della capacita' di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia nel caso in cui non sussistano le condizioni di reciprocita';
la mancanza di disposizioni in merito all'allocazione della capacita' di interconnessione per l'importazione dell'energia elettrica in Italia nel caso in cui non sussistano le condizioni di reciprocita' sia fonte di incertezza per i soggetti operanti del settore elettrico e che tale incertezza possa comportare una allocazione inefficiente della capacita' di interconnessione disponibile, nonche' indurre eventuali comportamenti speculativi, a danno dei clienti finali, da parte di alcuni operatori;
in un Paese confinante operano piu' gestori di reti di trasmissione interconnesse con la rete di trasmissione nazionale lungo una frontiera (di seguito: operatori di sistema confinanti);
i benefici dell'importazione di energia elettrica in Italia da paesi in cui il prezzo dell'energia elettrica e' inferiore a quello prevalente in Italia vengono valorizzati dalla procedura concorsuale per l'allocazione della capacita' di interconnessione di cui all'art. 5 della deliberazione n. 140/2000 e sono trasferiti dal gestore della rete, al quale affluiscono i proventi della predetta procedura concorsuale, ai clienti finali italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 10.2, della medesima deliberazione;
ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 140/2000 sono ammesse le seguenti modalita' alternative per realizzare una equa ripartizione tra i clienti finali italiani e ciascuno dei gestori confinanti dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica attraverso la corrispondente frontiera:
a) in caso di allocazione congiunta attraverso procedura concorsuale della capacita' di interconnessione per l'importazione di energia elettrica in Italia da parte del gestore della rete e del gestore confinante, ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, lettera a), della deliberazione n. 140/2000, il gestore confinante e il gestore della rete percepiscono ciascuno il 50% dei proventi derivanti dalla procedura concorsuale;
b) in caso di allocazione autonoma, da parte del gestore della rete e del gestore confinante, della capacita' di interconnessione disponibile per l'importazione di energia elettrica in Italia nell'anno 2000 ciascuno dei due gestori e' titolare in via esclusiva dei benefici, ivi compresi gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo di procedure concorsuali, relativi all'allocazione del 50% della capacita' di interconnessione disponibile;
qualora la disciplina applicata dal gestore confinante in materia di condizioni di accesso alle proprie reti per il transito dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non rispetti le condizioni di reciprocita', la ripartizione tra i clienti finali italiani e i gestori confinanti dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica risulterebbe alterata rispetto alla ripartizione prevista all'art. 2, comma 2.2 della deliberazione dell'autorita' n. 140/2000, e che tale alterazione comporterebbe un danno per i clienti finali italiani;
Ritenuta l'opportunita' di:
definire le modalita' di attribuzione iniziale della capacita' di interconnessione disponibile relativa ad un paese in cui si trovino piu' operatori di sistema confinanti, da applicarsi in mancanza di una diversa indicazione sottoscritta congiuntamente da tali operatori di sistema confinanti;
definire con adeguato anticipo le condizioni per l'assegnazione della capacita' di interconnessione per l'importazione dell'energia elettrica in Italia nel caso le condizioni di reciprocita' non siano verificate;
prevedere che, qualora in un paese un operatore di sistema confinante non si impegni ad applicare le condizioni di reciprocita', la capacita' di interconnessione ad esso inizialmente attribuita venga trasferita agli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese che si impegnino ad applicare condizioni di reciprocita';
prevedere che, qualora in un paese nessun operatore di sistema confinante si impegni ad applicare le condizioni di reciprocita':
a) il gestore della rete incrementi la capacita' di interconnessione relativa agli altri Paesi confinanti nella misura massima compatibile con la salvagurdia della sicurezza del sistema elettrico;
b) la capacita' di interconnessione relativa a tale Paese che risulti eventualmente disponibile dopo l'incremento della capacita' di interconnessione disponibile di cui al precedente alinea, possa essere utilizzata dal gestore della rete solo nella misura e nei modi necessari per la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico;

Delibera:
Art. 1. Definizioni

Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/2000 e nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, nonche' le seguenti:
a) capacita' di interconnessione disponibile relativa ad un Paese confinante inizialmente attribuita ad un operatore di sistema confinante operante in tale paese e', salvo diverso accordo degli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo Paese, la parte della capacita' di interconnessione disponibile sulla frontiera tra l'Italia e il Paese confinante attribuita in proporzione alla corrente massima al limite termico dal lato italiano delle linee di interconnessione di proprieta' di ciascun operatore di sistema confinante;
b) deliberazione n. 174/2000 e' la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 settembre 2000, n. 174/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000.
c) le condizioni di reciprocita' sono le condizioni di reciprocita' richiamate all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000, come definite all'art. 3 della deliberazione n. 174/2000.
 
Art. 2.
Importazioni di energia elettrica qualora non siano verificate
le condizioni di reciprocita'

2.1. Nel caso di cui all'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/2000, qualora, entro il termine di cui all'art. 4, comma 4.5, della medesima deliberazione, come modificato per effetto dell'art. 2 della deliberazione n. 174/2000, un operatore di sistema confinante operante in un Paese non si impegni ad applicare le condizioni di reciprocita', il gestore della rete attribuisce la capacita' di importazione disponibile inizialmente attribuita a tale operatore di sistema confinante ai restanti operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo Paese, in proporzione alla capacita' di interconnessione disponibile inizialmente attribuita a ciascuno di essi.
2.2. Nel caso di cui al precedente comma 2.1, qualora in un paese nessun operatore di sistema confinante si impegni ad applicare le condizioni di reciprocita', il gestore della rete:
a) non procede all'assegnazione della capacita' di interconnessione assegnabile relativa a tale Paese;
b) comunica agli operatori di sistema confinanti operanti nel medesimo paese che i diritti e gli obblighi di cui all'art. 7 della deliberazione n. 140/2000 non sono riconosciuti ai soggetti assegnatari di capacita' di interconnessione per effetto di allocazioni da essi operate;
c) provvede all'incremento della capacita' di interconnessione disponibile relativa ai restanti Paesi confinanti, nella misura massima compatibile con la salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico.
2.3. Con riferimento alla capacita' di interconnessione relativa ad un Paese per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.2, la facolta' di cui all'art. 8 della deliberazione n. 140/2000, non puo' essere esercitata per l'anno 2001.
2.4. Il gestore della rete di trasmissione puo' utilizzare la capacita' di interconnessione disponibile relativa ad un paese per il quale ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 2.2, ai soli fini di salvaguardia della sicurezza del sistema elettrico e dandone preventiva comunicazione all'Autorita'.
 
Art. 3. Disposizioni finali

3.1. La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Autorita'.
3.2. La presente deliberazione entra in vigore il giorno 13 ottobre 2000.
Milano, 12 ottobre 2000
Il presidente: Ranci
 
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