Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000 |
Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.a. (Deliberazione n. 182/2000). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 ottobre 2000; Premesso che: l'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/1991) prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi (nel seguito: il C.I.P.), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico (nel seguito: la Cassa conguaglio), stabilisca entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese; il medesimo art. 7, comma 4, prevede che "il C.I.P. puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente (...) qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso"; l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), prevede che tra i compiti trasferiti all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') vi e' quello di determinare ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel; gli aumenti dei prezzi dei prodotti petroliferi utilizzati per la produzione di energia elettrica verificatisi nel corso dell'anno 2000 hanno determinato un incremento significativo dei costi variabili rispetto ai valori di integrazione di acconto corrisposti attualmente alle imprese elettriche minori; Visti: il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 90 del 5 dicembre 1944 ed il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946 e loro successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 217 del 22 settembre 1947 e loro successive modifiche e integrazioni; il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 56 del 6 marzo 1948 che detta norme per la disciplina delle casse conguaglio prezzi; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 70/1997); la delibera dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/2000; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 590/2000, del 15 luglio 1999, pubblicata il 5 febbraio 2000 (di seguito: sentenza n. 590/2000); Considerato che: con la sentenza n. 590/2000, il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha annullato la deliberazione dell'Autorita' 21 maggio 1998, n. 48/1998 e, al fine della rinnovazione delle istruttorie, ha ritenuto, in via provvisoria, di conservare validita' per quella parte della citata deliberazione con la quale si stabilisce che per gli anni 1996 e seguenti la cassa conguaglio corrisponde, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'aliquota definitiva approvata per l'anno 1995; l'andamento dei prezzi di acquisto dei combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica e' caratterizzato da significative variazioni sul mercato internazionale e che tali variazioni sono connaturate all'organizzazione di tale mercato; Ritenuto che: la sopra indicata congiuntura dei prezzi di acquisto dei combustibili comporti una variazione nei costi dei combustibili che modifica in modo significativo i costi di esercizio delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel nell'anno 2000; sia opportuno modificare l'acconto per l'anno 2000 e, a tal fine, definire un meccanismo di indicizzazione del prezzo del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica da parte delle imprese elettriche minori che consenta di aggiornare bimestralmente l'acconto di integrazione tariffaria nel caso di successive variazioni nei costi dei combustibili che modifichino in modo significativo i costi di esercizio; sia opportuno prevedere una soglia percentuale della variazione dei costi per l'acquisto dei combustibili al cui superamento consegua la modifica della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica; Delibera: Art. 1. Aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto 1.1. La componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, e' indicizzata, per ogni bimestre, alle variazioni del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997. 1.2. La componente di cui al precedente comma 1.1 viene determinata per ogni bimestre moltiplicando il valore della componente dell'aliquota definitiva, relativa all'anno di riferimento per la determinazione dell'aliquota di acconto, per il rapporto dei valori del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/1997 relativi, rispettivamente, al bimestre considerato e all'anno di riferimento. 1.3. La componente di cui al precedente comma 1.1 viene aggiornata all'inizio di ciascun bimestre qualora il valore del rapporto di cui al precedente comma 1.2 registri variazioni in aumento superiori al 2%. |
| Art. 2. Disposizioni transitorie e finali 2.1. Per l'anno 2000, la cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponde alle imprese elettriche minori l'acconto di integrazione tariffaria determinato sulla base delle disposizioni di cui al precedente art. 1. 2.2. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 4 ottobre 2000 Il presidente: Ranci |
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