Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2000
Modifica e integrazione delle deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/00 e 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 180/2000).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 4 ottobre 2000,
Premesso che:
l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), prevede, tra l'altro, che per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale sia dovuto alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) un corrispettivo la cui misura e' determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita'), considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti in capo al Gestore della rete dal comma 12 del medesimo art. 3;
l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede, tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita', siano individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e che, inoltre, la quota parte del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete e copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori;
l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/1999), prevede che a ciascuna tipologia di utenza si applicano le componenti tariffarie A e UC;
l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorita' 15 giugno 2000, n. 108/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000 (di seguito: deliberazione n. 108/2000) prevede che ai corrispettivi di vettoriamento si applicano le maggiorazioni A2, A3, A4 ed A5 nella misura indicata dalla tabella 1 allegata alla deliberazione n. 204/1999;
ai sensi di quanto previsto dal citato art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79/1999, l'Autorita' ha disposto, all'art. 4, comma 4.2, della deliberazione n. 108/2000 che, a decorrere dal 1o luglio 2000, per le tipologie di utenza diverse da quelle di bassa tensione, per il consumo mensile eccedente gli 8 GWh, le aliquote delle componenti tariffarie A espresse in lire/kWh sono ridotte del 40%;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione n. 204/1999;
la deliberazione n. 108/2000;
Considerato che l'attuale congiuntura energetica, caratterizzata da rapidi e significativi aumenti dei prezzi internazionali dei prodotti petroliferi, si riflette in significativi aumenti delle tariffe dell'energia elettrica, in particolare della quota delle tariffe destinata alla copertura dei costi variabili di generazione;
Ritenuta l'opportunita' di esonerare dal pagamento delle componenti tariffarie A, per la quota riferita all'aliquota espressa in lire/kWh, l'energia elettrica consumata in eccesso agli 8 GWh mensili da clienti appartenenti alle tipologie di utenza diverse da quelle in bassa tensione;
Delibera:
Art. 1. Modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 15 giugno 2000, n. 108/2000
I commi 4.2 e 4.3 dell'art. 4 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 15 giugno 2000, n. 108/2000, sono soppressi.
 
Art. 2. Integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999
Dopo l'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/1999, sono inseriti i seguenti commi 3.1-bis e 3.1-ter:
"3.1-bis - Per le tipologie di utenza di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere da e) a i), le componenti tariffarie A espresse in lire/kWh non si applicano al consumo mensile di energia elettrica eccedente gli 8 GWh";
"3.1-ter - Quanto previsto al precedente comma 3.1-bis si applica all'energia elettrica:
a) ceduta alle utenze sottese eccedente i limiti previsti dall'art. 45 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;
b) ceduta dall'Enel S.p.a. alle Ferrovie dello Stato S.p.a. eccedente i quantitativi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
c) ceduta dall'Enel S.p.a. alla societa' Terni S.p.a. e sue aventi causa eccedente i quantitativi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;
d) fornita in alta tensione per la produzione di alluminio primario a decorrere dal 1o gennaio 2006, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995;
e) fornita ai comuni rivieraschi e non destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175, e degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959".
 
Art. 3.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1o novembre 2000.
Milano, 4 ottobre 2000
Il presidente: Ranci
 
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