Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 10 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE
Visto lo statuto di autonomia della Luiss - Libera universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli", emanato con decreto rettorale n. 34 del 16 aprile 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1998 e le successive modificazioni emanate con decreto rettorale n. 77 del 6 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 12 ottobre 1999 e con ecreto rettorale n. 39 del 3 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 2000;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999, in particolare gli articoli 1 e 3;
Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 24 luglio 2000 e del 27 luglio 2000, concernenti la richiesta di modificazioni allo statuto di autonomia della Luiss - Libera universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli";
Vista la richiesta di modificazioni statutarie trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota prot. n. 5590 del 31 luglio 2000;
Vista la nota prot. 2292 del 27 settembre 2000 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;
Decreta:
Lo statuto di autonomia della Luiss - Libera universita' internazionale degli studi sociali "Guido Carli" e' modificato come segue:
(Omissis).
 
Art. 57.
Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e
da professori a contratto.
Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso o
valutazione comparativa.
Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre universita', o liberi docenti, o
studiosi.
Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti
e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono
rinnovabili di norma non piu' di due volte in un quinquennio.
(Omissis).
Inserimento seguente articolo.
 
Art. 63.
Il numero dei posti dei professori di ruolo di I e II fascia e' fissato in 95, cosi' suddiviso:
facolta' di economia: 38;
facolta' di giurisprudenza: 30;
facolta' di scienze politiche: 27.
La programmazione annuale, con la distinzione tra professori di I e II fascia, e la programmazione pluriennale per la copertura dei posti di ruolo vengono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta delle facolta', sentito il senato accademico.
 
Art. 65.
Per quanto non previsto da questo statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Universita' la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
(Omissis).
Le tabelle A, B e C sono abrogate.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2000
Il rettore: Arcelli
 
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