Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA |
DECRETO 2 ottobre 2000 |
Organizzazione e funzionamento del Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
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IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale e' stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323, con il quale e' stato adottato il regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000, recante delega di funzioni al Ministro per la funzione pubblica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed, in particolare, l'art. 20, che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; Ritenuta la necessita' di provvedere alla ridefinizione dell'organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e nell'ambito delle funzioni delegate al Ministro per la funzione pubblica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1. Ambito della disciplina 1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica, di seguito denominato Dipartimento, e' organizzato secondo le disposizioni del presente decreto. |
| Art. 2. Funzioni 1. Il Dipartimento e' la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall'art. 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento. Il Dipartimento, inoltre, fornisce al Ministro per la funzione pubblica, se nominato, il supporto per lo svolgimento dei compiti a lui delegati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 3. Ministro per la funzione pubblica 1. Il Ministro per la funzione pubblica, di seguito indicato Ministro, e' l'organo di governo del Dipartimento. 2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorita' e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3. Il Ministro puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, della collaborazione degli esperti di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536. 4. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni. 5. Il Ministro puo', nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi. |
| Art. 4. Capo del Dipartimento 1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attivita' e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro; coordina l'attivita' degli uffici di livello dirigenziale generale e assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Dipartimento. 2. Il Capo del Dipartimento e' coadiuvato da una segreteria per il disbrigo degli affari di propria competenza. 3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento operano i servizi con le attribuzioni per ciascuno di seguito indicate: a) "Servizio per il coordinamento, i rapporti istituzionali e la relazione al Parlamento": coordinamento dell'attivita' degli uffici avente ad oggetto questioni di carattere generale; esame degli schemi di circolari e degli atti di rilevanza generale predisposti dagli uffici; coordinamento dell'attivita' di consulenza, di studio e ricerca su questioni di massima o di particolare rilievo svolta dagli uffici; rapporti con il Segretariato Generale e con gli altri organi istituzionali; predisposizione della relazione annuale al Parlamento; attivita' di vigilanza sulla gestione e sulle attivita' dell'I.S.T.A.T., ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; b) "Servizio per gli affari internazionali": coordinamento dei rapporti internazionali tenuti da uffici del Dipartimento; raccolta di documenti, atti e altri materiali sull'esperienza amministrativa di riforma di altri paesi; coordinamento delle iniziative volte a rafforzare il ruolo della pubblica amministrazione italiana nei processi decisionali dell'Unione europea e delle altre organizzazioni europee ed internazionali; rapporti con l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e con gli altri organismi internazionali nonche' con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego; libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica; scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea; attuazione delle direttive comunitarie in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana; c) "Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica": organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento; predisposizione di un programma di sicurezza dei dati; attivita' connesse alla partecipazione al SISTAN; analisi statistica dei dati contenuti nelle banche dati istituzionali; gestione della banca dati relativa all'anagrafe delle prestazioni e alle collaborazioni affidate dalle amministrazioni pubbliche a consulenti esterni, di cui all'art. 1, comma 127, legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Il Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, puo' conferire l'incarico di Vice Capo del Dipartimento al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. 5. In assenza del dirigente preposto ad uno degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento, la direzione dell'ufficio e' temporaneamente assunta dal Capo del Dipartimento, salvo che, sentito quest'ultimo, il Ministro ne attribuisca la reggenza ad altro dirigente. |
| Art. 5. Organizzazione del Dipartimento 1. Il Dipartimento si articola in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ventitre' servizi di livello dirigenziale non generale, oltre quelli di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto. 2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti: a) ufficio per gli affari generali e per il personale; b) ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni; c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni; d) ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni; f) ufficio per l'informatizzazione e per lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni; g) ufficio del ruolo unico della dirigenza. 3. Presso il Dipartimento opera, inoltre, l'Ispettorato per la funzione pubblica. 4. Presso gli uffici del Dipartimento e l'Ispettorato per la funzione pubblica possono essere costituite, con decreto del Ministro su proposta dei direttori competenti, apposite unita' di supporto, oltre quella di cui all'art. 9, comma 3, del presente decreto, con funzioni di consulenza, studio e ricerca, e per lo svolgimento di altri compiti specifici inerenti alle materie di competenza, coordinate dai dirigenti di alta professionalita' di cui all'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assegnati al Dipartimento, se non preposti ai servizi dei singoli uffici. 5. Il personale dirigenziale di alta professionalita' di cui al comma precedente e' assegnato ai singoli uffici del Dipartimento ovvero al Capo del Dipartimento, che puo' comunque avvalersene. Lo stesso personale, qualora non sia preposto ad un servizio, svolge attivita' di consulenza, studio e ricerca. |
| Art. 6. Ufficio per gli affari generali e per il personale 1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento; sovrintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e, piu' in generale, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonche' l'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso del Dipartimento; sovrintende all'archivio generale ed alla biblioteca del Dipartimento e cura la rassegna stampa. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per gli affari generali e per il personale": gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; gestione dell'archivio generale; sovrintendenza dei servizi ausiliari di carattere generale; gestione del personale in servizio presso il Dipartimento; b) "Servizio amministrativo-contabile": gestione degli affari finanziari e, piu' in generale del bilancio, e dei relativi adempimenti contabili; gestione dell'attivita' contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite con direttiva del Ministro; svolgimento delle attivita' amministrative e contabili successive alla formalizzazione degli impegni giuridici assunti dagli uffici del Dipartimento; adempimenti contabili concernenti le procedure di liquidazione e pagamento dei progetti finalizzati all'efficienza delle amministrazioni pubbliche; definizione della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi; attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) "Servizio per gli affari legali e del contenzioso": coordinamento e direzione dell'attivita' di gestione del contenzioso giurisdizionale ed amministrativo nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riguardo alle controversie collettive di lavoro; gestione delle controversie individuali nelle quali sia parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; consulenza legale agli uffici del Dipartimento in tema di gestione del contenzioso; promozione di iniziative, progetti, accordi di programma in materia di risoluzione delle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; attivita' di studio e monitoraggio sull'andamento del contenzioso; d) "Servizio per la stampa, documentazione e biblioteca": rassegna della stampa quotidiana e periodica; cura dei rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri; coordinamento della diffusione di notizie e dei comunicati riguardanti l'attivita' del Dipartimento attraverso i mezzi di comunicazione; gestione della biblioteca del Dipartimento. |
| Art. 7. Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 1. L'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promuove, attraverso programmi di formazione, la valorizzazione delle risorse umane; svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia; esercita la vigilanza sulla Scuola superiore della pubblica amministrazione e sul Formez, di cui si avvale nell'esercizio delle proprie funzioni, e cura i rapporti con le altre Scuole pubbliche e organismi pubblici o privati operanti nel settore; dispone il monitoraggio, quantitativo e qualitativo, degli interventi effettuati nei diversi settori, in raccordo con i rispettivi organismi rappresentativi. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per la gestione dei programmi di formazione a carattere nazionale": monitoraggio e gestione dei flussi finanziari nazionali e comunitari destinati alla formazione; gestione del Piano straordinario di formazione e del "Piano di azione"; gestione dei rapporti con l'Unione europea e dei programmi comunitari; b) "Servizio per le metodologie formative e per la qualita'": coordinamento e vigilanza del Formez; coordinamento e vigilanza della Scuola superiore della pubblica amministrazione; gestione del programma di alfabetizzazione informatica; certificazione e qualita' dell'offerta formativa; metodologie formative; moni-toraggio delle attivita' formative; predisposizione del rapporto annuale sulla formazione; analisi qualitativa dei programmi formativi delle amministrazioni statali. |
| Art. 8. Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni 1. L'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni definisce la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilita'; coordina e promuove le iniziative riguardanti il trattamento normativo ed economico del personale non dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e del personale dirigenziale estraneo al ruolo unico della dirigenza dello Stato, nonche' i relativi trattamenti di quiescenza e previdenza; cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per la programmazione delle assunzioni e il reclutamento": elaborazione di indirizzi generali; coordinamento e promozione di iniziative concernenti il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche; programmazione e definizione delle modalita' e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle amministrazioni pubbliche; predisposizione dei provvedimenti di programmazione dei concorsi e delle assunzioni; coordinamento per l'attuazione, nelle amministrazioni pubbliche, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come successivamente modificato; attivita' di predisposizione dei decreti sulla corrispondenza dei titoli di studio conseguiti presso Stati dell'Unione europea, ai fini della partecipazione a concorsi; predisposizione di direttive per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap; b) "Servizio per la mobilita'": elaborazione di atti regolamentari e di indirizzo alle amministrazioni pubbliche in materia di mobilita' del personale; ricognizione delle eccedenze di personale ed attuazione dei processi di mobilita' del personale; adempimenti relativi alle dichiarazioni di eccedenza dei dipendenti pubblici e al relativo trattamento; istruzione e definizione dei trasferimenti d'ufficio dei dipendenti degli enti locali dissestati; procedure di trasferimento di dipendenti di aziende, enti pubblici dismessi verso amministrazioni pubbliche; tenuta degli elenchi dei dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, comandati o distaccati e connessi provvedimenti; c) "Servizio per il trattamento normativo": coordinamento e promozione delle iniziative riguardanti il trattamento normativo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; risoluzione di questioni concernenti il trattamento normativo; attivita' di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; coordinamento della disciplina generale in materia di contratti di lavoro atipici; verifica e coordinamento delle declaratorie di corrispondenza e delle equiparazioni di profili professionali tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione; d) "Servizio per il trattamento economico": coordinamento e promozione, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di iniziative concernenti il trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche; attivita' di consulenza nei confronti delle amministrazioni pubbliche; coordinamento, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle iniziative legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza; e) "Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni": indirizzo e coordinamento in materia di organizzazione degli uffici delle amministrazioni pubbliche; indirizzo, coordinamento e controllo in materia di verifica dell'effettivo fabbisogno di personale, nonche' rilevazione annuale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; indirizzo, coordinamento e propulsione in materia di determinazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche. |
| Art. 9. Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni 1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle amministrazioni pubbliche e predispone, ove previsti, i provvedimenti in materia; cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa per i pubblici dipendenti e svolge, in relazione al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, l'attivita' inerente ai procedimenti negoziali previsti per la definizione della disciplina del rapporto di lavoro di tale personale; svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in relazione alla rilevazione dei dati sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali e di controllo in materia di riconoscimento delle prerogative e delle liberta' sindacali; svolge attivita' di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per la contrattazione collettiva": attivita' e predisposizione di atti finalizzati all'esercizio del potere di indirizzo nei confronti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; attivita' istruttoria e di coordinamento dei procedimenti di contrattazione collettiva; attuazione degli adempimenti normativi in materia di certificazione dei costi contrattuali; rapporti istituzionali con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; monitoraggio sull'attuazione dei contratti integrativi, anche ai fini dell'accertamento della compatibilita' economico-finanziaria di cui all'art. 20, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; b) "Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico": attivita' di negoziazione e concertazione relativa al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, nonche' al personale della carriera prefettizia e diplomatica; attivita' di studio e di gestione delle questioni inerenti all'applicazione della disciplina negoziale e normativa al personale suddetto; c) "Servizio per la rappresentativita' sindacale e gli scioperi": indirizzo e coordinamento in materia di rappresentanza sindacale; attivita' di controllo in materia di prerogative e diritti sindacali; coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle procedure relative alla erogazione delle prestazioni indispensabili; collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con la Commissione di garanzia ai fini dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83. 3. L'ufficio si avvale, altresi', della collaborazione di una unita' di supporto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del presente decreto, con funzioni di analisi, elaborazione, studio e monitoraggio degli aspetti economico-finanziari inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici. |
| Art. 10. Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni 1. L'ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni elabora le politiche di innovazione amministrativa, finalizzate ad elevare la qualita' dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i risultati dell'attivita' amministrativa e i rapporti tra amministrazione e cittadini, anche attraverso la conduzione di progetti finalizzati e pilota, e promuove la loro attuazione, assicurandone il sostegno e la diffusione; verifica l'efficacia delle politiche di innovazione adottate; promuove la riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per l'innovazione alle amministrazioni pubbliche; cura i rapporti con i cittadini attraverso la gestione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per le politiche di innovazione amministrativa": attivita' di analisi finalizzata alla definizione del quadro strategico entro il quale sono individuate specifiche politiche di innovazione amministrativa e verifica della loro efficacia, assicurando lo scambio di conoscenze e la collaborazione con la comunita' scientifica, il settore privato, le amministrazioni nazionali ed estere e le organizzazioni internazionali, anche allo scopo di introdurre logiche, strumenti e metodologie per la valutazione dei risultati dell'attivita' amministrativa; b) "Servizio per le iniziative di sostegno all'innovazione": pianificazione delle iniziative di sostegno e diffusione dell'innovazione e loro coordinamento anche attraverso accordi istituzionali con gli altri soggetti che realizzano programmi aventi la medesima finalita'; promozione di metodologie di lavoro comuni e valutazione dell'efficacia delle iniziative; selezione e diffusione dei modelli di eccellenza, anche attraverso iniziative basate sulla valutazione comparativa dei processi e dei risultati; partecipazione alle iniziative e progetti di livello internazionale; promozione della riqualificazione del rapporto tra domanda e offerta di servizi per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche; c) "Servizio per le iniziative di sperimentazione": attivazione di specifiche iniziative di innovazione e sostegno all'innovazione aventi carattere sperimentale, al fine di definire le modalita' di realizzazione dell'innovazione amministrativa e di verificare la validita' delle innovazioni proposte, nonche' la fattibilita' dei percorsi di attuazione e di trasferimento; d) "Servizio per la comunicazione e le relazioni con i cittadini": definizione delle strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini anche attraverso la valorizzazione degli uffici di relazione con il pubblico; gestione dell'ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento. |
| Art. 11. Ufficio per l'informatizzazione e lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni 1. L'ufficio per l'informatizzazione e lo sviluppo delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni promuove l'introduzione nelle amministrazioni delle innovazioni basate sulle tecnologie ITC; definisce, con particolare riferimento alle amministrazioni locali, gli obiettivi di informatizzazione integrata delle amministrazioni; formula e trasmette gli indirizzi atti a rendere possibile la interoperabilita' e l'integrazione dei servizi e la loro erogazione per via telematica; predispone il "piano di azione per la informatizzazione integrata delle amministrazioni", ne elabora gli aggiornamenti richiesti dall'evoluzione tecnologica e verifica i risultati conseguiti. Ai fini della gestione operativa del predetto piano, l'ufficio si avvale della collaborazione del centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per lo sviluppo del piano integrato di informatizzazione": attivita' di studio, analisi e monitoraggio volta alla predisposizione del piano di informatizzazione integrata delle amministrazioni pubbliche; traduzione del piano in direttive strategiche e obiettivi di pianificazione atti a garantire l'unitarieta' dei servizi e la loro erogazione omogenea su tutto il territorio nazionale, comunicazione della strategia; rapporti con gli enti locali; verifica della congruita' strategica dei piani; b) "Servizio tecnico": attuazione di tutte le iniziative necessarie a stimolare la innovazione tecnologica; elaborazione di analisi e studi di fattibilita' finalizzati a supportare tecnicamente gli indirizzi strategici del piano; identificazione delle azioni infrastrutturali da realizzare; specificazione delle informazioni e dei servizi che le amministrazioni devono rendere accessibili per via telematica alle altre amministrazioni al fine di consentire l'erogazione di servizi integrati; definizione, con particolare riferimento alle amministrazioni locali, delle modalita' tecniche per la interoperabilita' tra amministrazioni; promozione di iniziative di riuso delle soluzioni progettuali gia' realizzate e di buone pratiche tecnologiche. |
| Art. 12. Ufficio del ruolo unico della dirigenza 1. L'ufficio del ruolo unico della dirigenza svolge attivita' di gestione, coordinamento ed indirizzo nelle materie concernenti le dotazioni organiche ed il trattamento giuridico ed economico della dirigenza del ruolo unico. Coordina e gestisce la mobilita' interna ed esterna al ruolo unico ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Fornisce supporto organizzativo e di consulenza al Comitato di garanti e cura gli adempimenti di cui all'art. 3 ed al capo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. Cura la raccolta, il monitoraggio e l'aggiornamento dei dati essenziali e curriculari della dirigenza del ruolo unico, anche attraverso un sistema informatico. Concorre con l'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni alla predisposizione delle linee di indirizzo per la contrattazione collettiva della dirigenza del ruolo unico. Autorizza il conferimento di incarichi dei dirigenti del ruolo unico e promuove l'utile collocazione dei dirigenti in disponibilita'. 2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi: a) "Servizio per la disciplina della dirigenza del ruolo unico": studio e monitoraggio della disciplina, anche contrattuale collettiva, relativa al trattamento giuridico ed economico della dirigenza del ruolo unico e predisposizione di circolari e di pareri in materia; predisposizione, in raccordo con l'ufficio per le relazioni sindacali, delle linee di indirizzo per la disciplina contrattuale collettiva della dirigenza del ruolo unico; attivita' di monitoraggio delle esigenze funzionali delle amministrazioni; programmazione delle assunzioni dei dirigenti del ruolo unico, in raccordo con l'ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione di pareri e rilascio di autorizzazioni sulle richieste dirette a nuove assunzioni, a scorrimenti di graduatorie, a conferimenti di incarichi; presentazione delle relazioni sulla situazione complessiva del ruolo unico e della banca dati di cui all'art. 3, comma 2, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al contenzioso in materia di ruolo unico; analisi della giurisprudenza in materia e predisposizione di ogni utile iniziativa per il contenimento del contenzioso; b) "Servizio per la gestione amministrativa del personale del ruolo unico della dirigenza": promozione delle iniziative per favorire l'utilizzazione del personale del ruolo unico; gestione della mobilita', interna ed esterna al ruolo unico, dei dirigenti del ruolo unico; attivita' di monitoraggio, aggiornamento e pubblicita' dei dati relativi alle dotazioni organiche, alle vacanze in organico ed all'affidamento degli incarichi dirigenziali; reclutamento e concorsi; gestione degli incarichi dei dirigenti messi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; organizzazione, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e altre istituzioni formative, di attivita' di aggiornamento e formazione dei dirigenti di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150; gestione, in collaborazione con il Ministero del tesoro e con le altre amministrazioni competenti, del fondo di cui all'art. 6, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999; supporto organizzativo e di consulenza al Comitato dei garanti e supporto per gli adempimenti di cui al capo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 1999; c) "Servizio per la tenuta della banca dati del ruolo unico della dirigenza": aggiornamento della raccolta dei dati essenziali e dei dati curriculari e verifica della veridicita' degli stessi; definizione di criteri standard per l'omogeneizzazione dei dati raccolti. |
| Art. 13. Ispettorato per la funzione pubblica 1. L'Ispettorato per la funzione pubblica, di seguito denominato "Ispettorato", promuove e svolge, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, degli uffici territoriali di Governo e della Guardia di finanza, l'attivita' di vigilanza e di verifica dell'attuazione e della corretta applicazione delle riforme amministrative, con particolare riferimento alle innovazioni piu' significative in tema di rapporti tra cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, anche ai fini del supporto all'attivita' di monitoraggio sull'attuazione delle riforme. L'Ispettorato svolge, altresi', compiti ispettivi sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, nonche' sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva, l'Ispettorato si avvale, in aggiunta al personale di cui all'art. 65, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, del personale in servizio presso il Dipartimento assegnato dal Ministro. 2. L'Ispettorato si articola nei seguenti servizi: a) "Servizio per la programmazione e l'analisi dell'attivita' ispettiva": programmazione degli accessi agli uffici pubblici; programmazione delle attivita' ispettive affidate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Dipartimento della ragioneria generale - Ispettorato generale di finanza, agli uffici territoriali di Governo ed alla Guardia di finanza; programmazione di verifiche ispettive integrate, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali ed integrativi; predisposizione semestrale della relazione sull'attivita' programmata e svolta, da sottoporre al Ministro; trasmissione trimestrale dei dati rilevati nello svolgimento delle attivita' ispettive e di verifica ai competenti uffici del Dipartimento; b) "Servizio per l'attivita' di vigilanza sulle pubbliche amministrazioni": monitoraggio sull'andamento del lavoro a tempo parziale e sul rispetto delle norme in materia di incompatibilita'; monitoraggio sul rispetto delle norme relative all'anagrafe delle prestazioni; monitoraggio sulla costituzione e sul funzionamento dei servizi ispettivi interni nelle amministrazioni pubbliche; altre attivita' di vigilanza sulle amministrazioni pubbliche, finalizzate al controllo dell'applicazione delle norme in materia di semplificazione del rapporto tra cittadino, imprese e amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'autocertificazione ed allo sportello unico per le imprese; esame delle segnalazioni e degli esposti su questioni specifiche; acquisizione degli elementi conoscitivi necessari e predisposizione delle proposte di risposta al sindacato ispettivo parlamentare. Roma, 2 ottobre 2000 Il Ministro: Bassanini |
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