Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 27 settembre 2000 |
Riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie previste dall'art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni. (Determinazione n. 44/2000). |
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IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI La Irti Lavori S.p.a. ha chiesto un parere a questa Autorita' circa l'applicabilita' della riduzione del 50% sulle cauzioni prevista dall'art. 8, comma 11-quater, della legge quadro qualora, nel caso di partecipazione ad una gara d'appalto di un'associazione temporanea, la societa' capogruppo sia certificata secondo le norme europee UNI EN ISO 9000 da un soggetto accreditato mentre la societa' mandante non risulti certificata. Va preliminarmente osservato che la certificazione di qualita' deve essere stata rilasciata da soggetto accreditato (v. art. 2, comma 1, lettera l) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). Inoltre, la disposizione della legge quadro e' stata introdotta con la legge n. 415/1998, per incentivare una rapida riorganizzazione aziendale delle imprese sotto il profilo dell'ottenimento della certificazione di qualita' rilasciata dagli organismi a cio' accreditati ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualita'. In particolare, per le sole imprese certificate, e' stata disposta la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria da prestare ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di stabilire il regime applicabile alle associazioni temporanee d'imprese in ordine al godimento del suindicato beneficio, occorre considerare la stretta relazione esistente tra le garanzie di cui trattasi e i profili soggettivi di responsabilita' delle imprese stesse. Infatti, anche secondo un recente orientamento giurisprudenziale, si rileva come la cauzione prestata dal concorrente non garantisce solo l'offerta da un punto di vista meramente oggettivo, ma si caratterizza anche per il profilo soggettivo in relazione alla natura ed alla qualita' dell'offerente. Lo stesso art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di garanzie di concorrenti riuniti pone in essere una distinzione, sotto il profilo della responsabilita', tra associazioni temporanee orizzontali e verticali. Infatti, la menzionata disposizione stabilisce che per le associazioni orizzontali di cui all'art. 13, comma 2 della legge, le garanzie fidejussorie e assicurative sono presentate dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilita' solidale. Nel caso, invece, delle associazioni verticali la responsabilita' correlata alle garanzie risulta essere ripartita pro quota fra le imprese del raggruppamento. Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, per le associazioni di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilita' pro quota sulle garanzie, si puo' concludere che per esse il beneficio della riduzione sulle garanzie previsto dall'art. 8, comma 11-quater, della legge quadro e' parimenti ripartibile pro quota. Per converso, stante il regime di responsabilita' solidale, in presenza di associazioni temporanee orizzontali detto beneficio puo' essere riconosciuto solo allorche' tutte le imprese risultino in possesso della certificazione di qualita'. In conclusione, relativamente al periodo transitorio in cui le imprese certificate possono godere dei benefici sulle garanzie fidejussorie, si rileva quanto segue: 1) In caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualita', ad essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 2) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese: se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualita', al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualita', il raggruppamento non puo' godere del beneficio della riduzione della garanzia; 3) In caso di raggruppamento verticale di imprese: se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualita', al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualita', esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. Roma, 27 settembre 2000
Il presidente: Garri Il segretario: Esposito |
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