Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 30 giugno 2000, n. 292 |
Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 giugno 1998, n. 206, recante norme per le visite di parlamentari alle strutture militari. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 24 giugno 1998, n. 206, concernente norme per le visite di parlamentari alle strutture militari, che all'articolo 6 prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione; Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400: Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 8/31021/D.VII.42 del 25 maggio 2000; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali ed alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che potra' procrastinarle, qualora sussistano controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento. 2. Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove vengono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso e' controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa. 3. Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Potranno accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione e dovranno essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata. 4. Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori ed installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 6 della legge 24 giugno 1998, n. 206 (Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari), cosi' recita: "Art. 6 (Regolamento di attuazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema e' sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta giorni. Se le commissioni non esprimono il parere nel termine, il regolamento e' comunque emanato". - La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative, e limitative della liberta'". - La legge 24 ottobre 1977, n. 801, concerne: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato". - L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per l'argomento della legge 24 ottobre 1977, n. 801, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 2. 1. Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita. |
| Art. 3. 1. Il parlamentare in sede di preavviso comunica le generalita' di un eventuale accompagnatore ai fini di cui all'articolo 8. |
| Art. 4. 1. Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede ad illustrare le attivita' dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, ad eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura. |
| Art. 5. 1. Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata. 2. Gli incontri di cui al comma 1 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante. |
| Art. 6. 1. Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente regolamento. 2. Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.
Nota all'art. 6: - Per l'argomento della legge 26 luglio 1975, n. 354, vedasi nelle note alle premesse.
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| Art. 7. 1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa debbono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonche' se il parlamentare intenda: a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione; b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui debbono essere specificate le generalita'; c) incontrare gli organi della rappresentanza militare e i rappresentanti sindacali del personale civile. |
| Art. 8. 1. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse. 2. Durante le visite debbono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari. |
| Art. 9. 1. Qualora una delegazione di parlamentari o singoli parlamentari si presentino senza preavviso ad una struttura militare, il comandante, o in sua assenza l'ufficiale piu' elevato in grado, riceve gli ospiti fornendo loro le informazioni di cui all'articolo 4, senza procedere alla visita della struttura. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2000 Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2000 Registro n. 4 Difesa, foglio n. 133 |
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