Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2000 (vai al sommario) |
|
LEGGE 11 ottobre 2000, n. 290 |
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina nonche' disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione. 1. Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dei commi 27 e 48, dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e', rispettivamente, il seguente: "27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo". "48. A decorrere dal 1o gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma 27, si provvedera' con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata. Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalita' di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalita' stesse, e' versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprieta', del locatario con facolta' di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalita', in tutti gli altri casi.
|
| Art. 2. Interventi in favore delle province per l'edilizia scolastica 1. Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. 2. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, cosi' come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Nota all'art. 2: - La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: "Norme per l'edilizia scolastica".
|
| Art. 3. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.
Nota all'art. 3: - Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501, reca: "Disposizioni urgenti in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonche' disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia e Sardegna".
|
| Art. 4. Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina. 1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.
Nota all'art. 4: - Il testo del comma 22 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da L. 350 a L. 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire".
|
| Art. 5. Disposizioni in materia di addizionale sul consumo di energia elettrica 1. All'articolo 10, comma 11, terzo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "I trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla somma del maggior gettito" sono sostituite dalle seguenti: "I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito".
Nota all'art. 5: - Il testo del comma 11 dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "11. I trasferimenti alle province sono decurtati in misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni".
|
| Art. 6. Copertura finanziaria ed entrata in vigore 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 40.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 36.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 19.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 44.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 21.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. All'onere derivante dall'articolo 4, pari a complessive lire 663.333 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Tabella A (vedi articolo 1) CONSOLIDAMENTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2000, DEI TRASFERIMENTI STATALI IN FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE REALIZZATE PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 48, DELLA LEGGE N. 549 DEL 1995.
Regioni Importo (in milioni di lire) - - Piemonte.... 46.775 Lombardia.... 94.596 Veneto.... 26.470 Liguria.... 11.768 Emilia-Romagna.... 42.847 Toscana.... 33.803 Marche.... 3.591 Umbria.... 327 Lazio.... 38.945 Abruzzo.... 5.570 Molise.... - Campania.... - Puglia.... 5 Basilicata.... 1.150 Calabria.... 10.153 - - - - Totale . . . 316.000
Nota alla tabella A: - Per il testo del comma 48 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 549/1995, si veda in nota all'art. 1.
|
| Tabella B (vedi articolo 4) PERDITA DI ENTRATA REALIZZATA PER L'ANNO 1998 DALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER EFFETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 17, COMMA 22, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997.
Regioni Minori entrate (in milioni di lire) Piemonte.... 44.502 Lombardia.... 27.803 Veneto.... 90.870 Liguria.... 28.482 Emilia-Romagna.... 45.195 Toscana.... 84.985 Marche.... 232 Umbria.... 13.000 Lazio.... 101.935 Abruzzo.... - Molise.... - Campania.... 175.924 Puglia.... 33.652 Basilicata.... 3.067 Calabria.... 13.686 ------ Totale . . . 663.333 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 4340): Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Amato), il 16 novembre 1999. Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 19 novembre 1999, con pareri delle commissioni 1a, 6a, 7a, 12a e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5a commissione, in sede deliberante, il 1o dicembre 1999 e approvato il 9 dicembre 1999. Camera dei deputati (atto n. 6638): Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 18 dicembre 1999, con pareri delle commissioni I, VI, VII, XII e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 10 e 24 maggio 2000. Nuovamente assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 12 luglio 2000. Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, ed approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2000. Senato della Repubblica (atto n. 4340-B): Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede deliberante, il 5 settembre 2000, con pareri deIle commissioni 1a, 6a, 7a e parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 5a commissione il 12 settembre 2000 ed approvato il 26 settembre 2000.
Nota alla tabella B: - Per il testo del comma 22 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 449/1997, si veda in nota all'art. 4.
|
|
|
|