Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 2 ottobre 2000 |
Estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate
Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle imposte, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di cui all'art. 17, comma 2, dello stesso decreto legislativo; Vista, in particolare, la lettera h-ter) del citato art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997, ai sensi della quale il sistema dei versamenti unitari con compensazione si applica anche alle altre imposte, tasse e sanzioni individuate con decreto del Ministero delle finanze; Considerata l'esigenza di estendere l'applicazione del predetto sistema di versamento alle tasse automobilistiche dovute per gli anni 1997 e 1998 risultanti dagli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27; Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. 1. Le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano anche alle tasse automobilistiche, ivi comprese le relative sanzioni, dovute per gli anni 1997 e 1998 sulla base degli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni notificati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 ottobre 2000 Il direttore generale: Romano |
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