Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 agosto 2000
Rideterminazione dell'importo del contributo a parziale copertura del danno subito dal settore della pesca e della acquacoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
Visto l'art. 1 che stabilisce la destinazione delle risorse del fondo alla concessione di contributi a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolare condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda in conseguenza di calamita' naturali o di avversita' meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;
Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile recante "Modalita' tecniche e criteri relativi alla provvidenza previste dalla citata legge n. 72/1992";
Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto che stabilisce l'entita' massima del contributo previsto a parziale copertura dei danni di cui all'art. 1 della legge n. 72/1992;
Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 che ha modificato l'importo dei contributi di cui sopra;
Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante: "Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura";
Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, delle modalita' tecniche di attuazione in materia di fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
Ritenuto opportuno rideterminare i massimali di intervento;
Sentita la Commissione consultiva della pesca marittima che nella riunione del 19 luglio 2000 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
A decorrere dal mese di ottobre 2000 l'importo del contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, e' determinato, in relazione ai diversi tipi di attivita' e per categorie omogenee, nelle misure massime seguenti:
a) navi inferiori a 10 tsl, fino a 7 milioni;
b) navi da 10 tsl a 50 tsl, fino a 15 milioni;
c) navi oltre 50 tsl, fino a 20 milioni;
d) imprese di acquacoltura, mitilicoltura, molluschicoltura: il 35% del danno accertato fino ad un massimo di 1.000 milioni.
Il presente decreto, registrato all'organo di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 140
 
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