Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 agosto 2000
Aggiornamento delle priorita' geografiche e di settore della cooperazione allo sviluppo. (Deliberazione n. 77/2000).

IL COMITATO INTERMINESTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ed, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 6, lettera a), che demanda al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) la definizione degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e la determinazione delle priorita' per aree geografiche, settori e strumenti di intervento;
Considerato che la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 1, comma 21, ha soppresso alcuni comitati interministeriali, tra i quali il CICS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 6, comma 4, che attribuisce al CIPE le funzioni del soppresso CICS, di cui agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale questo Comitato, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lettere a), b) e c);
Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico tra cui la 1a Commissione permanente per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie;
Vista la delibera n. 79 del 5 agosto 1998 con la quale il CIPE ha regolamentato l'attivita' delle commissioni previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998;
Vista la proposta del Ministro degli affari esteri del 28 luglio 2000, prot. n. 025984, concernente l'aggiornamento delle priorita' geografiche e di settore della cooperazione allo sviluppo;
Ritenuto di dovere accogliere tale proposta, gia' valutata favorevolmente dalla citata 1a Commissione nel corso della seduta del 1o agosto 2000;
Delibera:
1. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere utilizzati per finanziare attivita' di cooperazione con la Libia, limitatamente ai settori della sanita', dell'agricoltura, della formazione, dello sminamento umanitario e degli interventi umanitari d'emergenza.
2. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere impiegati in Bulgaria, Romania, Moldova, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakihstan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan soltanto per finanziare programmi promossi da Organizzazioni non governative (ONG) ed interventi umanitari.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 161
 
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