Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 3 ottobre 2000
Determinazione del tasso annuo di rendimento per le obbligazioni derivanti dalle cessioni legali per l'anno 1997.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a.;
Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, concernente la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fissa annualmente, a partire dal 1o gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998 con il quale sono stati fissati i predetti tassi di rendimento per gli anni 1994, 1995 e 1996;
Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1999 con il quale e' stato determinato il tasso annuo di rendimento per l'anno 1997;
Vista la sentenza n. 2576/2000, depositata il 3 marzo 2000, con la quale il TAR del Lazio ha annullato il predetto decreto ministeriale del 4 giugno 1999, dichiarandolo illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione;
Ritenuto necessario procedere all'emanazione di un nuovo provvedimento per la determinazione del tasso annuo di rendimento per l'anno 1997 sulla base di una compiuta istruttoria sul rendimento medio degli investimenti finanziari in tale anno;
Viste le note numeri 031796 e 032072 rispettivamente in data 2 giugno 2000 e 20 giugno 2000 con le quali l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha fornito elementi in ordine al tasso di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 1997, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;
Vista la lettera n. 2418 del 3 maggio 2000 con la quale l'Istituto Guglielmo Tagliacarne ha comunicato il rendimento potenziale lordo medio annuo degli investimenti immobiliari per l'anno 1997;
Vista la lettera della Consap in data 27 giugno 2000 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato nell'argomento e relativo all'anno 1997;
Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando cosi' flussi di rendimento mobiliare;
Considerato che la situazione attuale e' invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;
Rilevata la particolare composizione patrimoniale della Consap S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari e' notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;
Decreta:
Art. 1.
Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' determinato per l'anno 1997 nella misura del 6%.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 2000
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
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