Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 11 settembre 2000, n. 289 |
Regolamento relativo all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, da emanarsi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
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IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il comma 1, dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce, presso il Ministero delle finanze, l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; Visto il comma 3 del medesimo articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che prevede che con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta', sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo; Sentita la Conferenza Stato-citta', con parere del 5 agosto 1999; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi n. 240/99 del 19 ottobre 1999; Considerato, in ordine alle osservazioni di cui al citato parere del Consiglio di Stato, che non si e' ritenuto necessario apportare modifiche all'articolo 5 del presente regolamento in quanto il regime della pubblicita' delle societa' quotate in borse valori dell'Unione europea e' di per se' sufficiente per l'effettuazione dei necessari controlli circa l'identita' delle persone fisiche cui direttamente o indirettamente fanno capo quote o azioni dei soggetti da iscrivere nell'albo e che inoltre il regime della preclusione all'esercizio della commercializzazione della pubblicita' opera in via generale per tutti i soggetti iscrivibili; Considerato, altresi', con riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si e' ampliato ad un massimo di 100.000 abitanti in totale il complesso dei comuni gestibili dai soggetti della prima categoria mentre non si e' ritenuto di modificare l'entita' del capitale sociale, cio' in quanto la misura minima del capitale sociale costituisce una garanzia di affidabilita', che, esercitando il massimo prudente apprezzamento possibile, si ritiene irrinunciabile tenuto conto della delicatezza dell'attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni; Considerato, inoltre, sempre in riferimento all'articolo 6 del presente regolamento, che si e' ritenuto di prevedere la possibilita' di variare i requisiti finanziari come richiesto dalla Conferenza Stato-citta', variazione che, tenuto presente l'ordinario incremento del costo della vita, non potra' che essere in aumento; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-1753/UCL del 1o febbraio 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Istituzione dell'albo 1. Presso il Ministero delle finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalita' locale, e' istituito l'albo dei gestori delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominato "albo".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda nelle note alle premesse. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca, "Riordino della disciplina dei tributi locali", si riporta il testo dell'art. 53: "Art. 53. - 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato citta', sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilita' da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalita' per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo, nonche' ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgono i predetti servizi almeno dal 1o gennaio 1997, puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita'". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4: "Art. 17. - 3. Con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 2. Soggetti iscrivibili 1. Nell'albo possono essere iscritti: a) i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) le societa' di capitale aventi per oggetto la gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attivita' connesse o complementari indirizzate al supporto delle attivita' di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attivita' di commercializzazione della pubblicita', i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nei confronti di altri soggetti iscritti nell'albo o che effettuino attivita' di commercializzazione della pubblicita', ne' abbiano soci che siano imprenditori individuali che svolgono tale attivita' o siano controllate da societa' i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono tale attivita'; c) le societa' miste costituite a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 1996, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la gestione presso altri comuni. 2. Le societa' miste costituite a norma dell'articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attivita' in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione e' in ogni caso necessaria qualora dette societa' intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni. 3. Gli enti locali interessati e i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti ad informare tempestivamente la commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, della costituzione della societa' mista, trasmettendo atto costitutivo e statuto, nonche' dell'eventuale affidamento dei servizi. 4. Lo statuto delle societa', di cui al comma 1, lettere a), b), c), e comma 2, deve prevedere l'inefficacia, nei confronti della societa', del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze.
Note all'art. 2: - Si riporta per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337): "Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del servizio). - 1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni. 2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servzio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da prececenti concessioni del servizio stesso". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - 1. Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' di cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa". - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica): "Art. 12. - 1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominaro uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato". - Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533, (Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali): "Art. 1 (Soggetti). - 1. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle societa' di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' promossa da uno o piu' enti locali. Di tali societa' possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione pubblica. 2. Il capitale delle societa' di cui al comma 1 e' stabilito in misura non inferiore ad un miliardo di lire. 3. L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di piu' enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi. 4. La partecipazione azionaria di maggioranza delle societa' di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, e' assunta da imprenditori individuali o da societa', singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza e' scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti. 5. All'azionariato diffuso e' riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della societa', la misura della predetta quota e le modalita' del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia". - Si riporta il testo dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142: "Art. 22. - 3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati". - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. L'iscrizione nell'albo e' subordinata al riconoscimento da parte della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, nei confronti dei legali rappresentanti e dei soci delle societa' dei prescritti requisiti di onorabilita', di professionalita' e dell'assenza di cause di incompatibilita'; nonche', nei confronti delle societa', dell'idoneita' finanziaria, tecnica ed organizzativa alla gestione delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. Non e' iscrivibile, in ogni caso, la societa' precedentemente cancellata dall'albo o dichiarata decaduta ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1999. 3. La sussistenza dei requisiti cui e' subordinata l'iscrizione nell'albo viene verificata annualmente.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112: "Art. 10 (Decadenza). - 1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti dall'art. 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo. 2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1. 3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione. 4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto".
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| Art. 4. Criteri di iscrizione 1. Le societa' richiedenti l'iscrizione nell'albo, riconosciute idonee a seguito del provvedimento della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono iscritte in ordine cronologico in due distinte sezioni secondo la suddivisione di cui al successivo articolo 6 del presente regolamento, con attribuzione a ciascuna di un numero di iscrizione progressivo. 2. L'iscrizione nell'albo dei concessionari di cui al decreto legislativo n. 112 del 1999 e' disposta senza necessita' di ulteriori adempimenti, previa istanza degli interessati, secondo i criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Restano fermi nei tempi e nei modi le attribuzioni del Ministero delle finanze nei confronti di detti concessionari stabilite dal decreto legislativo n. 112 del 1999.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse. - Per il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 5. Obblighi dei richiedenti l'iscrizione 1. Al fine dell'iscrizione nell'albo, le societa' sono tenute a dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'identita' dei titolari di quote od azioni; qualora le quote o le azioni siano possedute da altre societa' di capitale e' fatto obbligo di dichiarare l'identita' delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili; tale obbligo non sussiste qualora la societa' che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell'Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarita' delle transazioni. 2. I soci delle societa' sono tenuti a dichiarare, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la misura del possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell'albo o che svolgono attivita' di commercializzazione della pubblicita' e di non esercitare nei confronti di questi, direttamente o indirettamente, influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, e di non svolgere come imprenditori individuali attivita' di commercializzazione della pubblicita'.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione delle firme). "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma". "Art. 26 (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4 e 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non piu' rispondenti a verita'. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge". - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si vedano le note all'art. 2.
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| Art. 6. Requisiti finanziari 1. Per l'iscrizione nell'albo sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato: a) 1 miliardo di lire, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate nei comuni fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente i 100.000 abitanti; b) 3 miliardi di lire, per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. 2. L'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della commissione di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Nota all'art. 6: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 7. Requisiti di onorabilita' 1. Non possono essere amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) coloro che, per legge o per provvedimento giudiziale, non hanno la libera amministrazione dei loro beni ovvero sono in stato di fallimento dichiarato, salvi gli effetti della riabilitazione; b) coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo; d) coloro che siano stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) per tempi non inferiori a quanto ivi previsto, con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato.
Note all'art. 7: - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca (Disposizioni in ordine alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'). - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca (Disposizioni in ordine alla lotta contro la mafia). - Il titolo XI del libro V del codice civile, reca (Disposizioni penali in materia di societa' e consorzi). - Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca (Disposizioni in ordine alla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
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| Art. 8. Requisiti tecnici 1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo, le societa' interessate sono tenute a dimostrare i seguenti requisiti tecnici: a) il possesso di idoneo apparato organizzativo, funzionale allo svolgimento dei servizi affidati, nonche' la presenza delle necessarie figure professionali; b) la disponibilita' di idonei sistemi informativi le cui caratteristiche tecniche, anche al fine di consentire i necessari interscambi di dati con gli enti locali interessati e con il sistema dell'anagrafe tributaria, sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze; c) il rispetto degli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e di previdenza, nonche' dei contratti collettivi di lavoro degli addetti. |
| Art. 9. Cause di incompatibilita' 1. Non possono essere legali rappresentanti, amministratori, sindaci, dipendenti muniti di rappresentanza anche temporanea, procuratori generali o speciali, soci di societa' iscritte nell'albo: a) i membri del Parlamento e del Governo; b) i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, nonche' i membri degli organi di controllo sugli atti degli enti locali, limitatamente all'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; c) i pubblici impiegati; d) i ministri dei culti; e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d). |
| Art. 10. Requisiti dei legali rappresentanti 1. I legali rappresentanti e gli amministratori anche temporanei delle societa' iscritte nell'albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalita' e onorabilita': a) assenza delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 9 del presente regolamento; b) essere in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o, in mancanza, di idonea esperienza professionale almeno quinquennale; c) non aver superato il settantesimo anno di eta'. |
| Art. 11. Cancellazione dall'albo 1. La cancellazione dall'albo puo' essere richiesta dalla societa' iscritta in qualsiasi momento. 2. Si procede alla cancellazione d'ufficio per i seguenti motivi: a) per aver fornito da parte dei legali rappresentanti o dei soci false attestazioni in ordine a quanto prescritto dall'articolo 5 del presente regolamento ovvero aver effettuato, anche successivamente all'iscrizione, attivita' di commercializzazione della pubblicita' come imprenditore individuale od aver esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di soggetti iscritti nell'albo o che effettuano attivita' di commercializzazione della pubblicita' influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) per aver conferito il servizio in subappalto a terzi; c) per la scoperta preesistenza od il verificarsi, durante l'iscrizione, di una delle cause di incompatibilita' previste dall'articolo 9 del presente regolamento; d) per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze; e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; f) per il venir meno dei requisiti finanziari e di onorabilita'; g) per aver rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta. 3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza da tutte le gestioni.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile, si veda le note all'art. 2.
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| Art. 12. Sospensione dell'iscrizione nell'albo 1. Si procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo per i seguenti motivi: a) per non aver pagato la prescritta tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 22, della tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni; b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta; c) per aver compiuto irregolarita' nella conduzione del servizio che non comportino la cancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarita' perdurano; d) per aver assunto, da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione di imputato per i reati indicati dall'articolo 7, lettera c), numeri 1, 2 e 3 del presente regolamento. 2. La sospensione puo' essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale. 3. La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 22 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641:
===================================================================== | Indicazione degli atti | Ammontare delle tasse in | "Articolo| soggetti a tassa | lire |Note ===================================================================== |Titolo VII Professioni, | | |arti e mestieri | | --------------------------------------------------------------------- | Iscrizioni riguardanti | | |le voci della tariffa | | |soppresse dall'art. 3, | | |comma 138, della legge 28 | | |dicembre 1995, n. 549, e | | |precedentemente iscritte | | |agli articoli | | |sottoindicati della | | |tariffa approvata con il | | |D.M. 20 agosto 1992, | | |pubblicato nel supplemento| | |ordinario n. 106 alla | | |Gazzetta Ufficiale n. 196 | | 22 |del 21 agosto 1992 .... |250.000 | --------------------------------------------------------------------- |1. Mediatori nel ruolo | | |delle camere di commercio,| | |artigianato e agricoltura | | |(art. 70); | | --------------------------------------------------------------------- |2. Costruttori, imprese | | |ammesse a gestire in | | |appalto dell'ente ferrovie| | |dello Stato e imprese | | |ammesse a gestire servizi | | |di raccolta, trasporto e | | |smaltimento dei rifiuti | | |urbani (art. 71); | | --------------------------------------------------------------------- |3. Esercenti imprese di | | |spedizione per terra, per | | |mare e per aria ed | | |esportatori dei prodotti | | |ortofrutticoli (art. 72); | | --------------------------------------------------------------------- |4. Agenti di assicurazione| | |e mediatori di | | |assicurazione (art. 73); | | --------------------------------------------------------------------- |5. Periti assicurativi per| | |l'accertamento e la stima | | |dei danni ai veicoli a | | |motore ed ai natanti (art.| | |74); | | --------------------------------------------------------------------- |6. Concessionari del | | |servizio di riscossione | | |dei tributi e collettori | | |(art. 75); | | --------------------------------------------------------------------- |7. Giornali e periodici | | |(art. 82); | | --------------------------------------------------------------------- |8. Esercizio di attività | | |industriali o commerciali | | |e di professioni arti o | | |mestieri (art. 86).". | |
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| Art. 13. Decadenza 1. Il gestore dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e delle altre entrate, incorre nella decadenza dalla gestione nei seguenti casi: a) per la cancellazione dall'albo; b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata; c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri; d) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio; e) per aver commesso gravi abusi o irregolarita' nella gestione. 2. La decadenza puo' essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale. |
| Art. 14. Effetti della decadenza 1. Il gestore decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed e' privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione. 2. Nel caso di decadenza dalla gestione, il sindaco od il presidente della provincia diffida il gestore decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attivita' inerente il servizio e procede all'immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il gestore stesso. |
| Art. 15. Provvedimento di cancellazione sospensione e decadenza 1. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni sono disposte con provvedimento della commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, previa contestazione degli addebiti. 2. La cancellazione e la sospensione dall'albo e la decadenza dalle gestioni non attribuiscono al gestore alcun diritto ad indennizzo.
Nota all'art. 15: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse.
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| Art. 16. Poteri istruttori e vigilanza 1. Al fine di consentire alla commissione, di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la valutazione dei requisiti per l'iscrizione nell'albo nonche' l'adozione dei prescritti provvedimenti in ordine alla gestione dell'albo, la Direzione centrale per la fiscalita' locale effettua d'ufficio le attivita' istruttorie ritenute necessarie per verificare il possesso ed il permanere della idoneita' tecnica e finanziaria delle societa', dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale sociale e l'assenza delle cause di incompatibilita' necessari per la gestione delle attivita' previste dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, la suddetta Direzione centrale si avvale dei competenti uffici, nonche', per il tramite delle direzioni regionali delle entrate, delle informazioni assunte in merito dalla Guardia di finanza, anche mediante accessi, verifiche ed ispezioni, presso le sedi degli iscritti e dei richiedenti l'iscrizione.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda la nota alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. "5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) (omissis); b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita' sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali, di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' per azioni o a responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo, di cui all'art. 53, oppure siano gia' costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle societa' miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53".
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| Art. 17. Domanda per l'iscrizione nell'albo 1. La domanda per l'iscrizione nell'albo, redatta su apposito modulario con allegato questionario, recante l'indicazione dei documenti e delle dichiarazioni necessarie, va presentata alla Direzione centrale per la fiscalita' locale e deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa per l'anno in corso e di tutti i documenti richiesti per comprovare il possesso dei prescritti requisiti tecnici, finanziari, di onorabilita' e l'assenza delle cause di incompatibilita'. 2. La documentazione da produrre per l'iscrizione nell'albo puo' essere sostituita, a norma degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, dalle relative dichiarazioni sostitutive. 3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e' fissato in duecentosettanta giorni.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni". - Per il testo dell'art. 4, si vedano le note all'art. 5. - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, reca il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.
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| Art. 18. Obblighi degli iscritti in ordine alla revisione annuale 1. Ai fini della revisione annuale prevista dall'articolo 3, comma 4, del presente regolamento, gli iscritti nell'albo sono tenuti a far pervenire entro il 31 marzo di ciascun anno alla Direzione centrale per la fiscalita' locale, specifica dichiarazione, resa a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione. 2. Gli iscritti nell'albo, entro trenta giorni dalla sua approvazione, inviano alla Direzione centrale per la fiscalita' locale il bilancio d'esercizio. Nello stesso termine dalla richiesta sono trasmessi dati o notizie richiesti dalla commissione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Nota all'art. 18: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda in note all'art. 5.
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| Art. 19. Attestazione dell'iscrizione nell'albo 1. Per la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione e di accertamento dei tributi e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, l'attestazione dell'iscrizione nell'albo, rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalita' locale, puo' essere sostituita, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, da apposita autocertificazione. In tal caso l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto da dette disposizioni, anche la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.
Note all'art. 19: - Per il testo degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si vedano le note all'art. 5. - Per il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, si vedano le note all'art. 17.
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| Art. 20. Disciplina transitoria 1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano in corso contratti di concessione dei servizi di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero di attivita', comunque denominate, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di province e comuni legittimamente sottoscritti, per proseguirne la gestione devono ottenere l'iscrizione nell'albo entro il 30 settembre 2001; decorso inutilmente detto termine i contratti stessi sono risolti di diritto. 2. Le condizioni dei contratti di cui al comma 1, ove ne sia possibile la prosecuzione, devono essere aggiornate secondo le disposizioni del regolamento previsto dal comma 7 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, entro il termine di novanta giorni dalla sua entrata in vigore. 3. Nello stesso termine di cui al comma 1, i contratti legittimamente sottoscritti, possono essere, anche in deroga alle condizioni contrattuali, ceduti a soggetti regolarmente iscritti nell'albo, previa comunicazione al Ministero delle finanze. Il presente regolamento munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 settembre 2000
Il Ministro: Del Turco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2000 Registro n. 4 Finanze, foglio n. 183
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affisioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), precisando che l'art. 25 e' stato abrogato dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "Art. 25 (Gestione del servizio). - 1. La gestione del servizio di accertamento o riscossione dell'imposta sulla pubblicita' e delle pubbliche affissioni e' effettuata in forma diretta dal comune. 2. Il comune, qualora lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico e funzionale, puo' affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32. 3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed e' tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, e' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione". "Art. 52 (Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa. Rinvio). - 1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga piu' conveniente sotto il profilo economico o funzionale, puo' essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni". - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: "7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'art. 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalita', nonche' la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni".
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