Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 9 ottobre 2000, n. 288 |
Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attivita' operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986, n. 103, e' autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, per sostenere le spese di funzionamento e le attivita' operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge 15 marzo 1986, n. 103, reca: "Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso, adottato dalla riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984", ed e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1986.
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| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001 ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 ottobre 2000
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 4349): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 18 novembre 1999. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 3 dicembre 1999 con pareri delle commissioni la, 5a, 7a, 10a, 12a e 13a. Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il 1o febbraio 2000. Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede referente, il 1o febbraio 2000. Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 2 febbraio 2000. Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n. 4349/A - relatore sen. Basini). Esaminato in aula il 6 giugno 2000 ed approvato il 12 luglio 2000. Camera dei deputati (atto n. 7209): Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VII e XII. Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 25 luglio 2000 e il 19 settembre 2000. Relazione scritta annunciata il 21 settembre 2000 (atto n. 7209/A - relatore on. Pezzoni). Esaminato in aula il 25 settembre 2000 ed approvato il 27 settembre 2000. |
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