Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 22 settembre 2000
Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilita' di determinare appositi salari medi nonche' periodi di occupazione media mensile, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;
Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
Visto l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;
Visto l'art. 6, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;
Visto l'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissa i limiti di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale;
Vista la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 23 del 12 aprile 2000;
Tenuto conto dell'accordo stipulato il 16 ottobre 1997, dalle organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale;
Sentite le direzioni regionali del lavoro interessate;
Tenuto conto dell'accordo raggiunto nella riunione del 13 dicembre 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, con i rappresentanti a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria: Fip Cgil, Fist Cisl, Uil Sanita', Ancst Legacoop, Federsolidarieta' Cci, Agci Servizi, e del rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale;
Vista la nota del 15 maggio 2000, con la quale le predette parti sociali integrano il citato accordo del 13 dicembre 1999;
Rilevata la necessita' di pervenire, in un'ottica di armonizzazione ed omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un riallineamento del periodo di occupazione media mensile per i lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
Rilevata la necessita' di determinare, per la predetta categoria di lavoratori, un imponibile contributivo da valere ai fini previdenziali ed assistenziali che rispetti, ogni anno, il parametro introdotto dalla citata legge 11 novembre 1983, n. 638, ed assicuri la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici;
Visti gli articoli 24 e 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88
Acquisito il parere favorevole del comitato di cui all'art. 25 della legge n. 88 del 1989, espresso nella seduta del 17 luglio 2000;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione di un imponibile giornaliero e di un periodo di occupazione media mensile, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria di lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1o gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, e' elevato, ove inferiore per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, a 26 giornate lavorative.
 
Art. 2.
A decorrere dal 1o gennaio 2001, per la categoria dei lavoratori di cui al precedente art. 1, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non puo' essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi gli imponibili giornalieri piu' elevati, determinati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2000
Il Ministro: Salvi
 
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