Gazzetta n. 242 del 16 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 2000, n. 286
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'erogazione del contributo annuale all'Associazione italiana della Croce rossa, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 39, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto l'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613;
Visto l'articolo 7, comma 1-quater, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Modalita' di finanziamento dell'Associazione italiana della Croce
rossa
1. I trasferimenti di risorse finanziarie dello Stato a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa sono disposti, per ogni esercizio finanziario, mediante rate trimestrali da erogare entro i primi venti giorni dall'inizio di ogni trimestre.



Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1,
n. 39, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, recante "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
Allegato 1
(Omissis).
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce
rossa italiana: decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1995, n. 490, art. 7".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni
sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di
lavoro del personale dipendente".
- Si riporta il testo dell'art. 70 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio
sanitario nazionale":
"Art. 70 (Scorporo dei servizi sanitari della Croce
rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione).
- Con effetto dal 1o gennaio 1980, con decreto del Ministro
della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale,
sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per
essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di
assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa
italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue
originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili
destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi
adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si
adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli
articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della
difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria
per il riordinamento della Associazione della Croce rossa
italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere
ristrutturata in conformita' del principio volontaristico
della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere
rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed
agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e
risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa
internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando
l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su
base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra'
essere prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati
per attive prestazioni volontarie nell'ambito
dell'Associazione".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 613, reca: "Riordinamento della Croce rossa
italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1-quater, del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490
(Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita'
medicinali, nonche' in materia sanitaria), abrogato
dall'art. 2 del regolamento qui pubblicato:
"1-quater. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo
Stato alla Associazione italiana della Croce rossa sono
disposti previa verifica sulla congruita' e sulla
trasparenza delle spese sostenute".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".



 
Art. 2.
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bindi, Ministro della sanita'
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 6
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone