Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 4 agosto 2000
Diritti di imbarco per passeggeri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, con cui e' stato istituito il diritto di imbarco per i passeggeri in voli internazionali;
Visto l'art. 2 della legge 2 ottobre 1991, n. 316, con cui, ad integrazione dell'art. 5 della legge n. 324/1976, e' stato istituito il diritto per l'imbarco dei passeggeri in voli interni;
Visto l'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che la misura dei diritti aeroportuali sia annualmente determinata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, il quale dispone che l'Ente provvede all'istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 agosto 1998, con il quale e' stata determinata, per l'anno 1998, la misura dei diritti di imbarco passeggeri in L. 15.500 per i voli internazionali e in L. 7.000 per i voli interni;
Considerato che la Commissione europea, con parere motivato emesso il 14 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 169 del Trattato di Roma, ha ritenuto che la Repubblica italiana, con la disposizione contenuta nel citato decreto ministeriale 13 agosto 1998, laddove prevede una differenziazione fra il diritto d'imbarco applicabile ai voli nazionali e quello applicabile ai voli tra l'Italia e gli altri Stati membri, e' venuta meno agli obblighi derivanti dal combinato disposto dell'art. 59 del Trattato di Roma e l'art. 3.1 del regolamento CEE 2408/92;
Ritenuto di doversi urgentemente conformare al predetto parere della Commissione europea, in attesa della determinazione dell'importo dei diritti di imbarco passeggeri e degli altri diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 2, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Ritenuto altresi' opportuno determinare, in via transitoria, il livello unificato dei diritti di imbarco passeggeri per voli nazionali ed intracomunitari in misura tale da assicurare l'effetto tendenzialmente neutro, per ciascun aeroporto, dei ricavi correlati ai passeggeri con destinazione verso gli altri Stati membri della Comunita' europea;
Rilevato che a tal fine occorre tener conto della diversa composizione percentuale del traffico domestico e intracomunitario riscontrabile su ciascuno scalo;
Vista l'istruttoria svolta dall'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Decreta:
Art. 1.
1. I diritti di imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, sono unificati nelle misure indicate, per ciascuno scalo, nell'allegata tabella facente parte integrante del presente decreto.
2. Per gli scali non compresi nella tabella allegata al presente decreto, l'importo dei diritti di imbarco passeggeri di cui al comma 1 e' pari a L. 7.000.
3. Nei casi in cui un volo venga ricollocato dall'aeroporto inizialmente previsto per la partenza ed altro scalo, il diritto da applicarsi e' quello stabilito per l'aeroporto inizialmente previsto.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2000
Il Ministro dei trasporti e della navigazione
Bersani

Il Ministro delle finanze
Del Turco Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2000 Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 99
 
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