Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DELIBERAZIONE 31 agosto 2000 |
Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Autorita', sottratti all'accesso. |
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L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Ritenuto di doversi provvedere all'emanazione di un regolamento per l'attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita'; Sentiti i dirigenti generali dei servizi dell'Autorita'; Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi espresso ai sensi dell'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nella seduta dell'11 maggio 2000.
Delibera il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, individua le categorie di documenti formati dagli uffici amministrativi dell'Autorita' o comunque rientranti nella loro disponibilita', sottratti all'accesso in conformita' a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2. |
| Art. 2. Documenti esclusi dall'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; c) rapporti informativi nonche' note personali caratteristiche a qualsiasi titolo compilate riguardanti dipendenti diversi dal richiedente; d) documentazione caratteristica, matricolare nonche' quella relativa a situazioni private dell'impiegato; e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari, nonche' quella concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio per i soggetti diversi dal destinatario del servizio stesso; g) documenti amministrativi riguardanti la c.d. busta paga se dalla stessa si possano desumere informazioni di carattere riservato qualora la richiesta provenga da persona diversa dal richiedente; h) documenti amministrativi riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessita' e/o salute limitatamente ai motivi; i) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa. 2. E' inoltre esclusa dall'accesso tutta la documentazione d'ufficio, salvo che questa non abbia costituito il necessario ed esclusivo presupposto per azione del potere pubblico; in ogni caso non sono sottratti all'accesso i documenti amministrativi richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona. |
| Art. 3 Documenti amministrativi esclusi dall'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) documenti amministrativi che per la loro connessione con le categorie di cui alla lettera a), del comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, siano qualificati riservati, da parte di uffici della Autorita'; b) documenti amministrativi concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'amministrazione; c) documenti amministrativi relativi al responsabile del trattamento dei dati del personale e dei componenti il consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici; d) documenti amministrativi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorita' civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri; e) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali; f) documenti amministrativi che riguardano l'attuazione di procedimenti finalizzati a garantire la sicurezza personale dei componenti l'Autorita', dei dirigenti e impiegati della Autorita' stessa che svolgano incarichi di particolare natura o rilevanza. |
| Art. 4. Differimento dell'accesso ai documenti amministrativi 1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi puo' essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'amministrazione in relazione a documenti amministrativi la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. 2. L'accesso alle categorie di documenti amministrativi di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse: a) nelle procedure concorsuali l'accesso e' differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami il candidato puo' richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli posseduti; b) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti amministrativi riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonche' preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato e' differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura; c) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso e' differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria. |
| Art. 5. Procedimento di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, dell'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. 2. L'accesso puo' altresi', essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento. 3. Il richiedente, sara', parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale. 4. L'estrazione di copie di documenti e' sottoposta al pagamento delle spese relative ai costi di riproduzione mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio. |
| Art. 6. Pubblicita' 1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Potranno essere adottate altre forme e modalita' di pubblicita', sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni. 3. Il presente regolamento sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2000. Cosi' deliberato dall'Autorita' nell'adunanza del 31 agosto 2000. Il presidente: Garri |
| Allegati
DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
All'Ufficio.... Il sottoscritto .... nato a .... il ....................... residente in ......................... via/piazza .... c.a.p ........... chiede di prendere visione dei sottoindicati documenti: .... .... .... (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto). Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta: .... .... .... Data ............................. Firma ........................... Documento di riconoscimento .... n. ................................. rilasciato il ....................... da .... Il sottoscritto .... responsabile dell'ufficio .... autorizza la presa visione di documenti. Data ............................ Firma .........................
Richiesta di copia di documenti amministrativi Il sottoscritto .... nato/a il ........................ residente in .... via/piazza .... c.a.p .................... tel. n. ................................. Chiede copia dei sottoindicati documenti: .... .... .... .... (indicare per ciascun documento la tipologia, la data, il numero d'ordine o di protocollo, l'oggetto). Al riguardo evidenzia le seguenti motivazioni della richiesta: .... .... .... Data ............................ Firma ............................... Documento di riconoscimento .... n. ....... rilasciato il .... da ....
Riservato all'ufficio (timbro dell'ufficio) Il sottoscritto .... responsabile dell'ufficio .... autorizza il rilascio. Data ................. Firma .......................... Riservato all'ufficio (timbro dell'Ufficio) |
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