Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000 |
Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 130, comma 2, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili; Tenuto conto che nelle regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta i compiti in materia di invalidi civili sono stati trasferiti rispettivamente alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione in attuazione della legge provinciale di Trento 12 settembre 1994, n. 4, della legge provinciale di Bolzano del 21 agosto 1978, n. 46, e del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320; Considerato che ai sensi del comma 1 del citato art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la funzione di erogazione dei trattamenti economici spettanti agli invalidi civili e' stata trasferita, con decorrenza 3 settembre 1998, ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'I.N.P.S.; Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni delle funzioni alle stesse conferite e' determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che l'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, nel prevedere il passaggio delle risorse umane e strumentali relative alle funzioni trasferite e la contestuale soppressione o il ridimensionamento delle strutture gia' competenti in materia, fa esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica; Visto l'accordo, in data 22 aprile 1999, tra Governo e regioni promossi, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto in particolare il punto 4 del citato accordo nel quale si stabilisce, altresi', "che i criteri suddetti saranno applicati al complesso delle funzioni conferite, provvedendo contemporaneamente e contestualmente al conferimento delle risorse a tutti gli enti interessati per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie estranee all'art. 117 della Costituzione e condizionando l'effettivo trasferimento contemporaneo e contestuale delle risorse a tutti gli enti interessati all'adozione della legge regionale o, in sua assenza del decreto legislativo sostitutivo di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali, per quanto attiene alle funzioni afferenti a materie previste dall'art. 117 della Costituzione"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attivita' inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997; Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997; Sentiti il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il presente decreto individua le risorse umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili conferite ai sensi dell'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. |
| Art. 2. Trattamenti economici a favore degli invalidi civili 1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 le regioni a statuto ordinario esercitano le funzioni in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 1. La tipologia delle prestazioni economiche erogata agli invalidi civili ed alle categorie assimilate e' indicata nell'unita tabella 1, che fa parte integrante del presente decreto. 2. In conseguenza di quanto stabilito al comma 1, le commissioni mediche A.S.L. di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, e successive modificazioni, nel caso in cui la percentuale di invalidita' o la minorazione riconosciuta diano diritto a provvidenze economiche a favore di minorati civili, trasmettono d'ufficio copia dell'istanza di concessione di detti benefici unitamente a copia autentica del verbale sanitario alla regione territorialmente competente o agli enti della stessa indicati. 3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 1, e dell'art. 132, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998 resta attribuita all'apposito fondo istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) la funzione di erogazione dei trattamenti economici in favore dei minorati civili gia' trasferiti in attuazione dell'art. 130, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998. 4. A norma dell'art. 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fermo restando il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, di cui all'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi attivati a decorrere dal 3 settembre 1998, centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la legittimazione passiva spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle regioni stesse e all'I.N.P.S. negli altri casi anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti la predetta data del 3 settembre 1998. |
| Art. 3. Trasferimento di risorse finanziarie strumentali e organizzative 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al presente decreto le risorse finanziarie da trasferire alle regioni, per spese di funzionamento sono quantificate in lire 4.200 milioni, come risultante dall'unita tabella 2, che fa parte integrante del presente decreto. 2. Non sono comprese nel trasferimento di cui al comma 1 le risorse finanziarie relative alle spese di personale che sono definite a seguito del trasferimento dello stesso personale alle regioni secondo le modalita' di cui all'art. 4. 3. Sono ricomprese tra le risorse oggetto di trasferimento anche gli archivi di atti, documenti e dati relativi alle funzioni e compiti trasferiti. 4. Tutta la documentazione relativa ai procedimenti non ancora definiti all'atto del trasferimento e' trasmessa, a cura delle prefetture, alla regione territorialmente competente con appositi elenchi nominativi. |
| Art. 4. Trasferimento di risorse umane 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1 il personale da trasferire alle regioni appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno e' determinato in cinquecentocinquantasette unita' come specificato nella tabella 3 allegata al presente decreto, con la conseguente riduzione della pianta organica ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Le risorse finanziarie relative al personale di cui al comma 1 sono determinate con il decreto di cui al comma 3, con riferimento alle singole posizioni retributive maturate all'atto del trasferimento, ivi compresi gli oneri riflessi. Si tiene conto, a tal fine anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio per il predetto personale. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stabilite le modalita' di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale di cui al comma 1, nonche' quelle di trasferimento delle relative risorse finanziarie. |
| Art. 5. Regioni a statuto speciale 1. Ai fini dell'esercizio da parte delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1, le risorse individuate dal presente decreto, sono trasferite contestualmente al conferimento delle funzioni stesse ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti. |
| Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Le risorse finanziarie di cui alla tabella 2, da trasferire alle regioni, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le risorse di cui al precedente comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base dei criteri fissati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Ministro dell'interno. 3. Ai fini dell'attribuzione alle regioni delle risorse finanziarie, gli stanziamenti di competenza dei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno sono ridotti di pari importo. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio. 5. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente al riparto e alla conseguente assegnazione sulla base dei criteri di cui al presente articolo, fino all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di federalismo fiscale di cui all'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. |
| Art. 7. Forme di collaborazione 1. Su richiesta delle regioni e sulla base degli accordi di cui al comma 2 il Ministero dell'interno presta attivita' di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili del settore delle prefetture, gia' competente alla trattazione della materia, per assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo. 2. L'oggetto, i contenuti e la durata dell'attivita' di collaborazione tra il Ministero dell'interno e le regioni sono stabiliti mediante accordi definiti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in sede di Conferenza Stato-regioni. Nel rispetto di quanto definito nei predetti accordi, possono, altresi', essere stipulati ulteriori accordi tra regioni e prefetture per disciplinare le modalita' di collaborazione di cui al comma 1, nonche' la successione delle regioni nei contratti di locazione di immobili utilizzati dalle prefetture, in via esclusiva, per gli uffici gia' adibiti all'espletamento delle funzioni conferite. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2000 p. Il Presidente: Bassanini |
| Tabella 1
PRESTAZIONI ECONOMICHE IN FAVORE DEI MINORATI CIVILI Invalidi civili Legge 30 marzo 1971, n. 118, e | successive modificazioni ed | integrazioni |- Assegno mensile --------------------------------------------------------------------- Legge 11 febbraio 1980, n. 18 |- Pensione di inabilità --------------------------------------------------------------------- Legge 21 novembre 1988, n. 508 |- Indennità di accompagnamento --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo 23 novembre | 1988, n. 509 |- Indennità mensile di frequenza --------------------------------------------------------------------- Legge 11 ottobre 1990, n. 289 |
Sordomuti Legge 26 maggio 1970, n. 381, e | successive modificazioni ed integrazioni|- Pensione --------------------------------------------------------------------- Legge 21 novembre 1988, n. 508 |- Indennità di comunicazione --------------------------------------------------------------------- Decreto legislativo 23 novembre 1988, n.| 509 |
Ciechi civili Legge 27 maggio 1970, n. 382 e | successive modificazioni ed | integrazioni |- Pensione ciechi assoluti --------------------------------------------------------------------- |- Pensione ciechi parziali Legge 10 febbraio 1962, n. 66 |(ventesimisti) --------------------------------------------------------------------- |- Indennità di accompagnamento Legge 28 marzo 1968, n. 406 |ciechi assoluti --------------------------------------------------------------------- |- Indennità speciale per ciechi Legge 21 novembre 1988, n. 508 |parziali (ventesimisti) --------------------------------------------------------------------- |- Assegno mensile a vita ciechi |parziali decimisti (assegno |abrogato)
Tabella 2 ----> Vedere tabella nel formato PDF <----
Tabella 3
REGIONI A STATUTO ORDINARIO E REGIONI A STATUTO SPECIALE (FRIULI-VENEZIA GIULIA - SARDEGNA SICILIA). IX qualifica funzionale.... 2 VIII qualifica funzionale.... 6 VII qualifica funzionale... 118 VI qualifica funzionale.... 71 V qualifica funzionale.... 260 IV qualifica funzionale.... 40 III qualifica funzionale.... 60 II qualifica funzionale.... 0 .. ..Totale . . . 557
Tabella 4 Ministeri Regioni-autonomie locali Ex IX qualifica C3 categoria D (D3) VIII " C2 " D (D3) VII " C1 " D (D1) VI " B3 " C (C1) V " B2 " B (B3) IV " B1 " B (B1) III " A3 " A (A1) II " A2 " A (A1) |
|
|
|