Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 25 luglio 2000, n. 280
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente l'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CE del Consiglio dell'Unione europea n. 3381/94 e la decisione 94/942/PESC, Politica estera di sicurezza comunitaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 367 del 31 dicembre 1994, che istituiscono un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
Vista la decisione 1999/193/PESC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 73 del 19 marzo 1999;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea -legge comunitaria 1994;
Visto, in particolare, l'articolo 45, comma 3, secondo cui la concessione delle formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6 del citato regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;
Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente "Regolamento recante norme per la concessione dell'autorizzazione generale prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994";
Considerato che nell'ambito delle intese internazionali per il controllo dei beni duali si sono avute adesioni da parte di nuovi Paesi e ritenuto di dover aggiornare gli allegati al decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 maggio 2000, n. 74/2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 45693 del 30 maggio 2000;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati 1, 2 e 3 del decreto 12 giugno 1998, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 1998, n. 192, concernente il regime di autorizzazione generale, sono sostituiti dagli allegati 1, 2, e 3 al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 luglio 2000
Il Ministro: Letta Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 111



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le fonti CEE vengono forniti di estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio
dell'Unione europea del 19 dicembre 1994 istituisce un
regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni
a duplice uso, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 31 dicembre 1994, L. 367/1.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n.
1999/193/PESC del 9 marzo 1999 che modifica la decisione
94/942/PESC, relativa all'azione comune, adottata dal
Consiglio in base all'art. J.3 del trattato dell'Unione
europea, riguardante il controllo delle esportazioni di
beni a duplice uso, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 19 marzo 1999, L. 73.
- La decisione del Consiglio dell'Unione europea n.
94/942 PESC del 19 dicembre 1994, reca azione comune,
adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato
dell'Unione europea, riguardante il controllo delle
esportazioni di beni a duplice uso, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre
1994, L. 367/8.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria
1994.
Il comma 3 dell'art. 45 della suddetta legge cosi'
recita:
"3. La concessione delle formalita' semplificate,
prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del
Consiglio, e' disciplinata con decreto del Ministro del
commercio con l'estero".
- L'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio
del 19 dicembre 1994 cosi' recita:
"Art. 6. - 1. Per ogni operazione di esportazione
soggetta al presente regolamento e' richiesta
un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri
possono concedere le agevolazioni di formalita'
semplificate come previsto ai punti seguenti:
a) un'autorizzazione generale per un bene o una
categoria di beni a duplice uso, in conformita' alle
disposizioni di cui all'allegato II della decisione
94/942/PESC;
b) un'autorizzazione globale ad un determinato
esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice
uso, valida per le esportazioni dirette ad una o piu'
destinazioni specifiche;
c) procedure semplificate nel caso in cui uno Stato
membro richieda un'autorizzazione in forza dell'art. 5.
2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione puo'
essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le
autorita' competenti di uno Stato membro possono, in
particolare, richiedere una dichiarazione
sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni
riguardanti l'utilizzazione finale c/o la riesportazione
dei beni.
3. L'autorizzazione di esportazione e' valida
nell'insieme delle Comunita'".
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca
attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione
94/942 PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 3 aprile 1997, n. 77.
- Il decreto ministeriale del 12 giugno 1998, n. 289,
recante norme per la concessione dell'autorizzazione
generale prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94
del Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994, e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 agosto 1998, n. 192.
- La legge 28 agosto 1988, n. 400, reca disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Il comma 3 dell'art. 17 della suddetta legge, cosi'
recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza, di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Allegato 1

LISTA DELLE DESTINAZIONI VERSO LE QUALI POSSONO ESSERE
EFFETTUATE ESPORTAZIONI CON AUTORIZZAZIONE GENERALE.

Argentina;
Australia;
Bulgaria (*);
Canada;
Corea del Sud;
Federazione Russa (*);
Giappone;
Norvegia;
Nuova Zelanda;
Polonia;
Repubblica Ceca;
Repubblica Slovacca;
Romania;
Svizzera;
Turchia (*);
U.S.A;
Ucraina (*);
Ungheria.

(*) Con le limitazioni indicate nell'allegato 2.
 
Allegato 2

----> Vedere allegato nel formato PDF <----
 
Allegato 3

STAMPIGLIATURA DA APPORRE SUI DOCUMENTI DI VIAGGIO
CHE ACCOMPAGNANO I BENI DI CUI ALL'ALLEGATO 2
NON CONTRASSEGNATI DAL QUADRUPLO ASTERISCO:

"La merce oggetto della presente operazione e' esportata con autorizzazione generale che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Federazione Russa, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria, U.S.A. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali".
Stampigliatura da apporre sui documenti di viaggio che accompagnano i beni di cui all'allegato 2 contrassegnati dal quadruplo asterisco:
"La merce oggetto della presente operazione e' esportata con autorizzazione generale che puo' essere utilizzata solamente per le seguenti destinazioni: Argentina, Australia, Corea del Sud, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Svizzera, Ungheria, U.S.A. La merce non puo' essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione delle autorita' italiane e puo' essere riesportata secondo le normative nazionali".
 
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