Gazzetta n. 238 del 11 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2000
Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l'attuazione dell'art. 40, primo comma, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;
Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, concernente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione del predetto art. 40, comma 1, in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delegano alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, con il quale e' stata effettuata una ricognizione delle opere gia' trasferite alla competenza regionale in materia di valutazione dell'impatto ambientale dai predetti articoli 34 e 35 e tenuto conto che in detta ricognizione non sono state comprese le attivita' di ricerca di idrocarburi in terraferma;
Considerata l'opportunita' di completare la ricognizione effettuata dal predetto decreto e quindi di modificare ed integrare alcune categorie progettuali elencate nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996;
Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 luglio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:
Art. 1.
Nell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996, recante atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, cosi' come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, nel punto 2 "Industria energetica ed estrattiva" e' aggiunta la seguente lettera:
"g) attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma."
 
Art. 2.
La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1 settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato

Il Ministro dell'ambiente
Bordon
 
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