Gazzetta n. 238 del 11 ottobre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2000
Processo di alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in banche e assicurazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in societa' per azioni puo' avvenire mediante offerta pubblica di vendita o trattativa diretta o mediante il ricorso ad entrambe le procedure e che la scelta delle modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale dispone che siano individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, al fine di procedere alla dismissione delle stesse, oltre che con le modalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 332 del 1994, citato, anche mediante altre modalita', da definire con il presente decreto, che siano idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione;
Considerato che, ai sensi del menzionato art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'individuazione puo' riguardare esclusivamente le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche' le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato;
Ritenuto opportuno procedere alla alienazione delle partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato nelle societa' di cui al presente decreto, nell'ambito del programma di privatizzazioni del Governo;
Tenuto conto degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato;
Considerato che le operazioni in uso nella prassi dei mercati finanziari consentono una flessibilita' di azione idonea ad assicurare rapidita' di esecuzione con massimizzazione del gettito e contenimento dei costi;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:
Ai sensi dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le partecipazioni non di controllo direttamente detenute dallo Stato, di seguito elencate, possono essere dismesse, oltre che con le modalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, anche mediante modalita' in uso nella prassi dei mercati finanziari per l'alienazione dei titoli azionari:
Banco di Napoli S.p.a. 16,16%;
BNL S.p.a. 1,314%;
INA S.p.a. 1,11%;
San Paolo-IMI 0,30%;
Beni Stabili S.p.a. 0,25%;
Cariverona S.p.a. 0,008%;
Coopercredito S.p.a. 14,42%;
Mediocredito dell'Umbria S.p.a. 6,86%;
Mediocredito Centrale S.p.a. 0,23%;
Mediocredito Fondiario Centroitalia S.p.a. 3,39%;
Mediocredito Friuli V.G. S.p.a. 34,01%;
Mediocredito Lombardo S.p.a. 3,39%;
Mediocredito Toscano S.p.a. 6,51%;
Mediovenezie S.p.a. 0,21%.
La scelta delle specifiche modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto delle finalita' indicate dall'art. 66 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Roma, 29 settembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri Amato

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
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